Tribunale di Torino, sentenza del 25.03.2021 – Giudice Estensore Dott.ssa Gabriella Ratti.
In caso in esame trae origine da una disputa relativa ad un contratto bancario che, a detta di parte attrice, conteneva clausole che stabilivano interessi usurai e, quindi, contra legem, che avrebbero dovuto essere dichiarate nulle, con conseguente rideterminazione del saldo effettivo del conto corrente e condanna della Banca alla restituzione del maltorto. Inoltre, parte attrice eccepisce anche la mancata ed ingiustificata partecipazione al procedimento di mediazione obbligatoria.
Parte convenuta contesta l'intervenuta prescrizione di qualunque diritto restitutorio e chiede il rigetto delle domande attoree ritenendole infondate.
Relativamente alla mancata partecipazione dell’Istituto di Credito al procedimento di mediazione il Tribunale di Torino ha rilevato che l’art. 8, comma 4 bis, del D. Lgs. n. 28 del 2010, stabilisce espressamente: "Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall' art. 5, non ha partecipato al procedimento [di mediazione] senza giustificato motivo al versamento all' entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio".
Nel caso de quo, la Banca non ha partecipato al procedimento di mediazione e non ha fornito alcuna giustificazione di tale mancata partecipazione; pertanto, deve essere condannata a versare all'entrata del bilancio dello Stato una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il presente giudizio.
Infatti, tale sanzione (e cioè il versamento dell'importo a favore dello Stato) prescinde dall' esito del giudizio in quanto il fondamento del disposto normativo ex art. 8, comma 4 bis, del D. Lgs. n. 28 del 2010 risiede nella violazione di quello che è ormai un principio immanente dell'ordinamento giuridico e cioè che la partecipazione alla mediazione è un valore in sé, a prescindere dal merito e, quindi. dal convincimento di non dover incorrere nella soccombenza.
Pertanto, il Tribunale di Torino, da una parte, rigetta le domande attoree, ponendo definitivamente a proprio carico le spese di ctu e condannandola a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, ma condanna la Banca convenuta a versare all' entrata del bilancio dello Stato una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il presente giudizio, a causa della mancata ed ingiustificata partecipazione alla mediazione.
Parte convenuta contesta l'intervenuta prescrizione di qualunque diritto restitutorio e chiede il rigetto delle domande attoree ritenendole infondate.
Relativamente alla mancata partecipazione dell’Istituto di Credito al procedimento di mediazione il Tribunale di Torino ha rilevato che l’art. 8, comma 4 bis, del D. Lgs. n. 28 del 2010, stabilisce espressamente: "Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall' art. 5, non ha partecipato al procedimento [di mediazione] senza giustificato motivo al versamento all' entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio".
Nel caso de quo, la Banca non ha partecipato al procedimento di mediazione e non ha fornito alcuna giustificazione di tale mancata partecipazione; pertanto, deve essere condannata a versare all'entrata del bilancio dello Stato una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il presente giudizio.
Infatti, tale sanzione (e cioè il versamento dell'importo a favore dello Stato) prescinde dall' esito del giudizio in quanto il fondamento del disposto normativo ex art. 8, comma 4 bis, del D. Lgs. n. 28 del 2010 risiede nella violazione di quello che è ormai un principio immanente dell'ordinamento giuridico e cioè che la partecipazione alla mediazione è un valore in sé, a prescindere dal merito e, quindi. dal convincimento di non dover incorrere nella soccombenza.
Pertanto, il Tribunale di Torino, da una parte, rigetta le domande attoree, ponendo definitivamente a proprio carico le spese di ctu e condannandola a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, ma condanna la Banca convenuta a versare all' entrata del bilancio dello Stato una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il presente giudizio, a causa della mancata ed ingiustificata partecipazione alla mediazione.
Cerca
Iscriviti alla Newsletter
Avvia una mediazione
Massimario 2023
Resta sempre aggiornato sulla giurisprudenza della Mediazione civile. Il Massimario è il punto di riferimento per gli operatori del diritto, un indispensabile strumento di lavoro per avvocati e giudici.