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È sempre necessaria una delibera assembleare che autorizzi l’amministratore di condominio a partecipare alle mediazioni in cui il condominio è coinvolto

Autore Franca Quagliotti

03 08m 21

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Cass. civ. Sez. VI - 2, Ord., (ud. 09-01-2020) 08-06-2020, n. 10846

Con la presente, nel ringraziare 101 Mediatori per l’opportunità, vorrei argomentare in merito ad un problema che quotidianamente viene posto all’attenzione dei Mediatori durante le procedure che gli stessi dirigono.
Si tratta della possibilità per gli amministratori di partecipare, in nome e per conto del condominio che rappresentano, alla mediazionein assenza di delibera condominiale autorizzativa.
Sul punto è molto chiara la recente Ordinanza della Cassazione n. 10846 del 08/06/2020, che afferma: “Ai sensi del comma 3 dell'art. 71 quater disp. att. c.c. l'amministratore di condominio è legittimato a partecipare alla procedura di mediazioneobbligatoria solo previa delibera assembleare di autorizzazione, non rientrando tra le sue attribuzioni, in assenza di apposito mandato, il potere di disporre dei diritti sostanziali rimessi alla mediazione. Ne consegue che la condizione di procedibilità delle "controversie in materia di condominio" non può dirsi realizzata qualora l'amministratore partecipi all'incontro davanti al mediatore sprovvisto (come nella specie) della previa delibera assembleare, da assumersi con la maggioranza di cui all'art. 1136, comma 2, c.c., non essendo in tal caso possibile iniziare la procedura di mediazione e procedere al relativo svolgimento, come suppone il comma 1 dell'art. 8 del d.lgs. n. 28 del 2010”.
La suddetta Ordinanza precisa che non è neppure possibile “iniziare la procedura di mediazione”, qualora l’amministratore sia sprovvisto della previa delibera assembleare autorizzativa. La Cassazione, pertanto, ritiene che non possa essere iniziata la mediazione, nemmeno attraverso il primo incontro informativo.
Quanto affermato discende dal fatto che in tema di condominio negli edifici, ai sensi dell'art. 1135 cod. civ., l'assemblea può deliberare a maggioranza su tutto ciò che riguarda le spese d'interesse comune e, quindi, anche sulle transazioni che a tali spese afferiscono; si badi invece che, per ciò che riguarda i diritti reali comuni, è necessario il consenso unanime dei condomini, ai sensi dell'art. 1108, terzo comma, cod. civ.
Pertanto, è pur sempre necessaria una delibera assembleare affinché l’amministratore di un condominio possa partecipare legittimamente alle eventuali mediazioni che vedono il condominio coinvoltopena la declaratoria di improcedibilità della controversia che venisse incardinata in assenza di tale requisiti.
 
  • Avv. Franca Quagliotti

    Torino

    Avvocato dal 2000. Socia fondatrice dello Studio legale associato Quagliotti Veronelli. Sono esperta in diritto civile. In particolare mi occupo di recupero crediti per conto delle aziende e dei privati, sino alla fase esecutiva mobiliare e immobiliare; ho approfondite esperienze in materia di: diritto di famiglia e dei minori, tutele e amministrazioni di sostegno, successioni e divisioni, condominio, locazioni, proprietà, responsabilità da fatto illecito, inadempimento contrattuale e risarcimento del danno, diritto societario, commerciale e fallimentare, nonché diritto d`autore, in particolare in campo letterario, fotografico e delle arti figurative. Ho esperienze di studio e lavoro all`estero e parlo correntemente l`inglese, il francese, lo spagnolo. Convinta sostenitrice della mediazione come efficace strumento di risoluzione dei conflitti, che consente di giungere a soluzioni condivise. La mediazione, a dispetto di quanto avviene nelle aule giudiziarie, ha tempi e costi contenuti, preserva il rapporto tra le parti che giungono a conciliare la controversia rafforzando e rinnovando il loro rapporto lavorativo, commerciale, famigliare.

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