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E’ possibile esperire la mediazione anziché la negoziazione assistita.

Autore Stefania Tognozzi

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Tribunale di Venezia, Giudice Dott.ssa Silvia Franzoso, sentenza n. 393/2021 del 03.03.2021.

Il caso in esame riguarda una vertenza relativa ad una richiesta di ristoro delle spese sostenute da un condomino a seguito dello spostamento della tubatura del gas e delle tende da sole del proprio appartamento al fine di consentire lo svolgimento dei lavori condominiali.
Il Giudice del primo grado accoglieva tale richiesta e condannava il Condominio al pagamento della somma di € 1.000,00 oltre interessi legali dalla domanda al saldo e spese processuali in favore dell’attrice.
Il Condominio proponeva appello avverso la predetta sentenza, chiedendone la totale riforma e sollevando, tra i vari motivi di impugnazione, anche la mancata pronuncia in ordine alla tardiva attivazione della procedura di mediazione e l’omessa pronuncia in ordine al mancato esperimento della negoziazione assistita mai attivata da controparte, pur avendo quest'ultima promosso azione risarcitoria inferiore ad 50.000,00 €, con conseguente improcedibilità della domanda di primo grado.
In relazione ai predetti motivi di appello, il Giudice del secondo grado si è così espresso:
  • il Giudice di primo grado aveva concesso termine di sessanta giorni per l'esperimento della procedura di mediazione;
  • in data 20.09.2016 tale procedura si era conclusa con esito negativo;
  • la procedura di mediazione era stata tempestivamente attivata, non essendo il termine di cui all' art. 5 Dl n. 28/2010 perentorio;
  • inoltre, la mediazione si era conclusa entro il termine di tre mesi dalla data di deposito della domanda di mediazione;
  • per tali ragioni, la domanda giudiziale di parte attrice risultava procedibile;
  • l'art. 3 DL 132/2014, come modificato dalla legge n. 162/2014, stabilisce l’obbligo di stipulare una convenzione di negoziazione assistita per colui che intende proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme eccedenti 50.000 €, pena l'improcedibilità della domanda ciò fuori dei casi previsti dall'art. 5, comma 1 bis, del decreto legislativo n. 28/2010;
  • il quinto comma dell'art. 3 DL 132/2014, invece, fa salve le disposizioni che prevedono o speciali procedimenti obbligatori di mediazione e conciliazione comunque denominati;
  • pertanto, il legislatore ha inteso dare prevalenza al procedimento di mediazione;
  • l'esperimento del tentativo di mediazione in luogo del procedimento di negoziazione assistita - ancorché in un'ipotesi non soggetta alla mediazione obbligatoria ex art. 5 del D. lvo n. 28/2010 – risponde alla ratio della o normativa in tema di negoziazione assistita in quanto tende ad assicurare l'esperimento di un tentativo di definizione stragiudiziale della controversia con modalità più stringenti e da parte di un soggetto terzo.
Per tutti i motivi sopra esposti, la Corte d’Appello ha ritenuto infondati tali motivi di impugnazione, mentre ha accolto gli ulteriori motivi di merito, riformando la sentenza di primo grado, rigettando la domanda proposta dalla condomina nei confronti del Condominio e condannando la prima al pagamento delle spese processuali in favore dell’appellante. *
  • Avv. Stefania Tognozzi

    Follonica

    Iscritta all’Ordine degli Avvocati di Grosseto dal 1995. Titolare dello Studio Legale associato Rivolta & Tognozzi, coordina l’attività e il contenzioso dello studio, seguendo capillarmente e personalmente i clienti, anche in ambito conciliativo stragiudiziale. Si occupa di diritto civile e penale ed in particolare: diritto del lavoro e previdenziale, responsabilità contrattuale, contenzioso relativo alla proprietà e ai diritti reali, diritto condominiale, appalti e diritto di famiglia. Dall’anno 2005 collabora con la Fiom CGIL di Piombino per l’assistenza legale in materia previdenziale per il riconoscimento dei benefici amianto per i lavoratori esposti a tale rischio. Si è avvicinata alla mediazione nella convinzione che essa risponda pienamente all’esigenza di trovare soluzioni altenative e non avversariali alle controversie, che garantiscano il principio di autodeterminazione, sia per quanto concerne i modi e le forme di trattazione delle liti, sia per i contenuti solutivi, rimessi interamente alla disponibilità e creatività delle parti. E’ fortemente convinta che la mediazione fornisca una risposta immediata alle esigenze concrete delle parti, permettendo di avere in tempi brevi accordi definitivi, riservati ed economicamente vantaggiosi, attraverso il dialogo e la negoziazione. In tale ottica ha partecipando nell’anno 2011 al corso di formazione per Mediatori Civili e Commerciali presso l’Università degli Studi di Pisa e conseguito l’abilitazione allo svolgimento della Mediazione.

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