Tribunale di Venezia, Giudice Dott.ssa Silvia Franzoso, sentenza n. 393/2021 del 03.03.2021.
Il caso in esame riguarda una vertenza relativa ad una richiesta di ristoro delle spese sostenute da un condomino a seguito dello spostamento della tubatura del gas e delle tende da sole del proprio appartamento al fine di consentire lo svolgimento dei lavori condominiali.
Il Giudice del primo grado accoglieva tale richiesta e condannava il Condominio al pagamento della somma di € 1.000,00 oltre interessi legali dalla domanda al saldo e spese processuali in favore dell’attrice.
Il Condominio proponeva appello avverso la predetta sentenza, chiedendone la totale riforma e sollevando, tra i vari motivi di impugnazione, anche la mancata pronuncia in ordine alla tardiva attivazione della procedura di mediazione e l’omessa pronuncia in ordine al mancato esperimento della negoziazione assistita mai attivata da controparte, pur avendo quest'ultima promosso azione risarcitoria inferiore ad 50.000,00 €, con conseguente improcedibilità della domanda di primo grado.
In relazione ai predetti motivi di appello, il Giudice del secondo grado si è così espresso:
Il Giudice del primo grado accoglieva tale richiesta e condannava il Condominio al pagamento della somma di € 1.000,00 oltre interessi legali dalla domanda al saldo e spese processuali in favore dell’attrice.
Il Condominio proponeva appello avverso la predetta sentenza, chiedendone la totale riforma e sollevando, tra i vari motivi di impugnazione, anche la mancata pronuncia in ordine alla tardiva attivazione della procedura di mediazione e l’omessa pronuncia in ordine al mancato esperimento della negoziazione assistita mai attivata da controparte, pur avendo quest'ultima promosso azione risarcitoria inferiore ad 50.000,00 €, con conseguente improcedibilità della domanda di primo grado.
In relazione ai predetti motivi di appello, il Giudice del secondo grado si è così espresso:
- il Giudice di primo grado aveva concesso termine di sessanta giorni per l'esperimento della procedura di mediazione;
- in data 20.09.2016 tale procedura si era conclusa con esito negativo;
- la procedura di mediazione era stata tempestivamente attivata, non essendo il termine di cui all' art. 5 Dl n. 28/2010 perentorio;
- inoltre, la mediazione si era conclusa entro il termine di tre mesi dalla data di deposito della domanda di mediazione;
- per tali ragioni, la domanda giudiziale di parte attrice risultava procedibile;
- l'art. 3 DL 132/2014, come modificato dalla legge n. 162/2014, stabilisce l’obbligo di stipulare una convenzione di negoziazione assistita per colui che intende proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme eccedenti 50.000 €, pena l'improcedibilità della domanda ciò fuori dei casi previsti dall'art. 5, comma 1 bis, del decreto legislativo n. 28/2010;
- il quinto comma dell'art. 3 DL 132/2014, invece, fa salve le disposizioni che prevedono o speciali procedimenti obbligatori di mediazione e conciliazione comunque denominati;
- pertanto, il legislatore ha inteso dare prevalenza al procedimento di mediazione;
- l'esperimento del tentativo di mediazione in luogo del procedimento di negoziazione assistita - ancorché in un'ipotesi non soggetta alla mediazione obbligatoria ex art. 5 del D. lvo n. 28/2010 – risponde alla ratio della o normativa in tema di negoziazione assistita in quanto tende ad assicurare l'esperimento di un tentativo di definizione stragiudiziale della controversia con modalità più stringenti e da parte di un soggetto terzo.
Per tutti i motivi sopra esposti, la Corte d’Appello ha ritenuto infondati tali motivi di impugnazione, mentre ha accolto gli ulteriori motivi di merito, riformando la sentenza di primo grado, rigettando la domanda proposta dalla condomina nei confronti del Condominio e condannando la prima al pagamento delle spese processuali in favore dell’appellante. *
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