Corte di Cassazione civile, sentenza n. 12736 del 13.05.2021 - Consigliere Relatore Dott. Aldo Angelo Dolmetta
Interessantissima sentenza in materia di usucapione e fallimento.
Nel caso di specie, la D A h s.r.l. ha presentato istanza di rivendica di immobile al Fallimento della B A s.r.l., assumendo di averlo usucapito.
Il Giudice delegato ha respinto la richiesta, non ritenendo provato lo stato di usucapione.
La D A h s.r.l. ha proposto opposizione, esponendo le proprie ragioni in fatto e in diritto; inoltre, ha precisato: 1) di avere depositato istanza di mediazione avente ad oggetto “la domanda di declaratoria di avvenuto acquisto per usucapione della proprietà dell'immobile”; 2) che durante l'incontro di mediazione la B s.r.l. ha riconosciuto l’ininterrotto godimento del possesso ad usucapionem della proprietà dell’immobile e del terreno sottostante da parte di D A s.r.l. dal 1990 ; 3) che è stato anche sottoscritto il relativo verbale di mediazione.
Il Tribunale ha respinto l'opposizione e relativamente all'accordo di mediazione contenente il riconoscimento dell'altrui diritto di proprietà in favore della ricorrente ha precisato che “a differenza della sentenza accertativa dell'usucapione - che ha l'effetto di far nascere in capo all'usucapiente un diritto opponibile erga omnes e indipendente dall'ordo temporalis delle trascrizioni, trattandosi di acquisto a titolo originario (art. 2651 cod. civ.) -, l'accordo con cui una parte riconosce che l'altra parte ha usucapito un bene, che era di sua proprietà, invece, regolamenta una vicenda che riguarda le sole parti ed è opponibile ai terzi soltanto nel rispetto delle regole sulla continuità delle trascrizioni (ex art. 2642 n. 12 bis, cod. civ.)”. Per tale ragione, il verbale di mediazione, non essendo stato trascritto, non poteva “essere opposto a un soggetto (la curatela), che è terzo”.
La D A s.r.l. ha impugnato il provvedimento con controricorso e la Suprema Corte ha respinto il ricorso, così statuendo relativamente all’accordo di mediazione:
- nel caso di specie, non è utilizzabile l'accordo di mediazione intervenuto, prima del fallimento, tra la società poi fallita e l'attuale ricorrente poiché non è stato trascritto anteriormente alla sentenza dichiarativa di fallimento;
- l'art. 2643, comma 12 bis, c.c. indica, tra gli atti soggetti a trascrizione, “gli accordi di mediazione che accertano l'usucapione con la sottoscrizione del processo verbale autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato”; quindi, ne subordina l'opponibilità ed efficacia nei confronti dei terzi al fatto della sua avvenuta trascrizione;
- in assenza delle condizioni stabilite dalla Legge per l'opponibilità ed efficacia di un negozio nei confronti dei terzi, lo stesso è da considerare tamquam non esset ovvero come se non esistesse (cfr. Cass. n. 1190/2018);
- nella presente vertenza, manca una sentenza di accertamento di compiuta usucapione tra la D A s.r.l. e la B A s.r.l.;
- al di là del recente intervento normativo costituito dall'introduzione dell'accordo di mediazione, che dichiara una compiuta usucapione, la sentenza resa ex art. 2651 cod. civ. non costituisce solo lo strumento che accerta deputato ad accertare - nel confronto tra il rivendicante e l'ultimo proprietario del bene - la sussistenza dei presupposti dell'intervenuto acquisto del bene da parte del primo, ma costituisce anche lo strumento che rende opponibile ed efficace l'acquisto di un bene a titolo di usucapione nei confronti dei soggetti terzi;
- non essendo stato trascritto l’accordo di mediazione e risultando assente una sentenza accertativa della compiuta usucapione dell'immobile, il Tribunale avrebbe dovuto ritenere esaurite le indagini e respingere l’opposizione;
- il sistema vigente rende opponibili ed efficaci nei confronti dei terzi i titoli di acquisto della proprietà per usucapione a vicende che si svolgono propriamente tra il rivendicante e il soggetto che si pone come ultimo proprietario del bene (ad esempio, l'accordo di mediazione, la sentenza ex art. 2651 c.c.; invece, nella verifica fallimentare parte necessaria non è colui che è stato dichiarato fallito (quindi, l’ultimo proprietario del bene fatto oggetto di rivendica per usucapione), ma la massa di creditori di quest'ultimo, soggettivamente polarizzata nella persona del curatore;
- il procedimento di verifica fallimentare è strutturalmente inidoneo ad accogliere un giudizio come quello di accertamento di compiuta usucapione.
Da tutto quanto sopra esposto, si evince, al contrario, che è opponibile al fallimento l’accordo di mediazione che accerta l'usucapione allorquando sia stato trascritto prima della pubblicazione della sentenza di fallimento. *
Nel caso di specie, la D A h s.r.l. ha presentato istanza di rivendica di immobile al Fallimento della B A s.r.l., assumendo di averlo usucapito.
Il Giudice delegato ha respinto la richiesta, non ritenendo provato lo stato di usucapione.
La D A h s.r.l. ha proposto opposizione, esponendo le proprie ragioni in fatto e in diritto; inoltre, ha precisato: 1) di avere depositato istanza di mediazione avente ad oggetto “la domanda di declaratoria di avvenuto acquisto per usucapione della proprietà dell'immobile”; 2) che durante l'incontro di mediazione la B s.r.l. ha riconosciuto l’ininterrotto godimento del possesso ad usucapionem della proprietà dell’immobile e del terreno sottostante da parte di D A s.r.l. dal 1990 ; 3) che è stato anche sottoscritto il relativo verbale di mediazione.
Il Tribunale ha respinto l'opposizione e relativamente all'accordo di mediazione contenente il riconoscimento dell'altrui diritto di proprietà in favore della ricorrente ha precisato che “a differenza della sentenza accertativa dell'usucapione - che ha l'effetto di far nascere in capo all'usucapiente un diritto opponibile erga omnes e indipendente dall'ordo temporalis delle trascrizioni, trattandosi di acquisto a titolo originario (art. 2651 cod. civ.) -, l'accordo con cui una parte riconosce che l'altra parte ha usucapito un bene, che era di sua proprietà, invece, regolamenta una vicenda che riguarda le sole parti ed è opponibile ai terzi soltanto nel rispetto delle regole sulla continuità delle trascrizioni (ex art. 2642 n. 12 bis, cod. civ.)”. Per tale ragione, il verbale di mediazione, non essendo stato trascritto, non poteva “essere opposto a un soggetto (la curatela), che è terzo”.
La D A s.r.l. ha impugnato il provvedimento con controricorso e la Suprema Corte ha respinto il ricorso, così statuendo relativamente all’accordo di mediazione:
- nel caso di specie, non è utilizzabile l'accordo di mediazione intervenuto, prima del fallimento, tra la società poi fallita e l'attuale ricorrente poiché non è stato trascritto anteriormente alla sentenza dichiarativa di fallimento;
- l'art. 2643, comma 12 bis, c.c. indica, tra gli atti soggetti a trascrizione, “gli accordi di mediazione che accertano l'usucapione con la sottoscrizione del processo verbale autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato”; quindi, ne subordina l'opponibilità ed efficacia nei confronti dei terzi al fatto della sua avvenuta trascrizione;
- in assenza delle condizioni stabilite dalla Legge per l'opponibilità ed efficacia di un negozio nei confronti dei terzi, lo stesso è da considerare tamquam non esset ovvero come se non esistesse (cfr. Cass. n. 1190/2018);
- nella presente vertenza, manca una sentenza di accertamento di compiuta usucapione tra la D A s.r.l. e la B A s.r.l.;
- al di là del recente intervento normativo costituito dall'introduzione dell'accordo di mediazione, che dichiara una compiuta usucapione, la sentenza resa ex art. 2651 cod. civ. non costituisce solo lo strumento che accerta deputato ad accertare - nel confronto tra il rivendicante e l'ultimo proprietario del bene - la sussistenza dei presupposti dell'intervenuto acquisto del bene da parte del primo, ma costituisce anche lo strumento che rende opponibile ed efficace l'acquisto di un bene a titolo di usucapione nei confronti dei soggetti terzi;
- non essendo stato trascritto l’accordo di mediazione e risultando assente una sentenza accertativa della compiuta usucapione dell'immobile, il Tribunale avrebbe dovuto ritenere esaurite le indagini e respingere l’opposizione;
- il sistema vigente rende opponibili ed efficaci nei confronti dei terzi i titoli di acquisto della proprietà per usucapione a vicende che si svolgono propriamente tra il rivendicante e il soggetto che si pone come ultimo proprietario del bene (ad esempio, l'accordo di mediazione, la sentenza ex art. 2651 c.c.; invece, nella verifica fallimentare parte necessaria non è colui che è stato dichiarato fallito (quindi, l’ultimo proprietario del bene fatto oggetto di rivendica per usucapione), ma la massa di creditori di quest'ultimo, soggettivamente polarizzata nella persona del curatore;
- il procedimento di verifica fallimentare è strutturalmente inidoneo ad accogliere un giudizio come quello di accertamento di compiuta usucapione.
Da tutto quanto sopra esposto, si evince, al contrario, che è opponibile al fallimento l’accordo di mediazione che accerta l'usucapione allorquando sia stato trascritto prima della pubblicazione della sentenza di fallimento. *
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