Corte d’Appello di Venezia, 21.04.2022, sentenza n. 921
Alcuni condomini impugnavano avanti al tribunale di Vicenza una delibera dell’assemblea condominiale nella parte in cui la stessa disponeva l'immediata interruzione dell'attività commerciale di “bed and breakfast” intrapresa dai condomini all'interno della porzione immobiliare di loro esclusiva proprietà, nonché la rimozione delle targhe, insegne e cartelli apposti per violazione di alcuni articoli del regolamento condominiale, nonché nella parte in cui disponeva che il locale commerciale denominato "foresteria" non potesse essere "allo stato" destinato "né ad attività commerciale né ad uso di civile abitazione".
Il Tribunale di Vicenza annullava la delibera relativamente alla "apertura irregolare bed & breakfast" e alla apposizione delle targhe, rigettando invece la domanda concernente il punto del verbale assembleare relativo al locale "foresteria" e condannando il condominio convenuto alla rifusione di metà delle spese processuali, compensata l'altra metà.
Il Condominio appellava la suddetta sentenza avanti alla Corte d’appello di Venezia. Con il primo motivo lamentava l'erroneità del rigetto dell'eccezione di improcedibilità della domanda per il mancato regolare avvio della procedura di mediazione disposta dal giudice.
I condomini attori, adito l’organismo, avevano notificato la domanda presso la sede del Condominio, a mani di un condòmino, anziché presso la residenza o lo studio professionale dell’amministratore. Il Tribunale non aveva ritenuto viziata la formalità, in quanto al primo incontro avanti al mediatore erano comunque comparsi tutti i condòmini ed il legale del condominio, il quale aveva chiesto un rinvio per consentire la comparizione dell’amministratore, temporaneamente all’estero.
In appello, il Condominio contesta che il “mezzo” adottato non fosse idoneo ad assicurare la ricezione dell’avvio della mediazione, dovendosi ritenere irrilevante tanto la presenza del legale quanto quella personale e spontanea dei condòmini. Lamenta, inoltre, la violazione del quarto comma dell'art. 71 quater disp. att. c.c.. Ricordiamo che l'art. 8 del d.lvo 28 del 2010 prevede che la domanda di mediazione avanti il mediatore può essere comunicata all'altra parte "con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, anche a cura della parte istante".
La Corte d’Appello di Venezia rigetta il motivo: non si può trarre dai commi terzo e quarto dell’art. 71 quater disp. att. c.c. “che la presenza dell’amministratore munito della delibera dell’assemblea condominiale alla mediazione sia indispensabile laddove tutti i condomini siano presenti”.
Secondo la Corte d’Appello, “laddove alla mediazione prendano parte tutti i condomini, id est i mandanti dell’amministratore quali titolari dei diritti sostanziali oggetto di mediazione, non vi è alcun motivo per negare la regolarità della procedura di mediazione, ravvisando il mancato adempimento della condizione di procedibilità”. Diversamente opinando, si determinerebbe un “evidente anacronismo ... nel porre la necessità di dar corso alla mediazione con la presenza di un amministratore munito di una delibera da parte di quei medesimi soggetti che pure erano presenti avanti al mediatore affinché si munisca della autorizzazione da parte di quei medesimi soggetti”.
La facoltà per i condomini di avvalersi dell’amministratore quale proprio mandatario, “non può comportare la preclusione per i condomini di non avvalersi di tale delega dei loro interessi e di assumere direttamente e in prima persona la gestione dei propri diritti”.°
Si veda A. M. COLOMBO, Notifica mediazione ai condomini valida se tutti partecipano al primo incontro, in Diritto e pratica condominiale, 6.06.2022, n. 2
Il Tribunale di Vicenza annullava la delibera relativamente alla "apertura irregolare bed & breakfast" e alla apposizione delle targhe, rigettando invece la domanda concernente il punto del verbale assembleare relativo al locale "foresteria" e condannando il condominio convenuto alla rifusione di metà delle spese processuali, compensata l'altra metà.
Il Condominio appellava la suddetta sentenza avanti alla Corte d’appello di Venezia. Con il primo motivo lamentava l'erroneità del rigetto dell'eccezione di improcedibilità della domanda per il mancato regolare avvio della procedura di mediazione disposta dal giudice.
I condomini attori, adito l’organismo, avevano notificato la domanda presso la sede del Condominio, a mani di un condòmino, anziché presso la residenza o lo studio professionale dell’amministratore. Il Tribunale non aveva ritenuto viziata la formalità, in quanto al primo incontro avanti al mediatore erano comunque comparsi tutti i condòmini ed il legale del condominio, il quale aveva chiesto un rinvio per consentire la comparizione dell’amministratore, temporaneamente all’estero.
In appello, il Condominio contesta che il “mezzo” adottato non fosse idoneo ad assicurare la ricezione dell’avvio della mediazione, dovendosi ritenere irrilevante tanto la presenza del legale quanto quella personale e spontanea dei condòmini. Lamenta, inoltre, la violazione del quarto comma dell'art. 71 quater disp. att. c.c.. Ricordiamo che l'art. 8 del d.lvo 28 del 2010 prevede che la domanda di mediazione avanti il mediatore può essere comunicata all'altra parte "con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, anche a cura della parte istante".
La Corte d’Appello di Venezia rigetta il motivo: non si può trarre dai commi terzo e quarto dell’art. 71 quater disp. att. c.c. “che la presenza dell’amministratore munito della delibera dell’assemblea condominiale alla mediazione sia indispensabile laddove tutti i condomini siano presenti”.
Secondo la Corte d’Appello, “laddove alla mediazione prendano parte tutti i condomini, id est i mandanti dell’amministratore quali titolari dei diritti sostanziali oggetto di mediazione, non vi è alcun motivo per negare la regolarità della procedura di mediazione, ravvisando il mancato adempimento della condizione di procedibilità”. Diversamente opinando, si determinerebbe un “evidente anacronismo ... nel porre la necessità di dar corso alla mediazione con la presenza di un amministratore munito di una delibera da parte di quei medesimi soggetti che pure erano presenti avanti al mediatore affinché si munisca della autorizzazione da parte di quei medesimi soggetti”.
La facoltà per i condomini di avvalersi dell’amministratore quale proprio mandatario, “non può comportare la preclusione per i condomini di non avvalersi di tale delega dei loro interessi e di assumere direttamente e in prima persona la gestione dei propri diritti”.°
Si veda A. M. COLOMBO, Notifica mediazione ai condomini valida se tutti partecipano al primo incontro, in Diritto e pratica condominiale, 6.06.2022, n. 2
Cerca
Iscriviti alla Newsletter
Avvia una mediazione
Massimario 2023
Resta sempre aggiornato sulla giurisprudenza della Mediazione civile. Il Massimario è il punto di riferimento per gli operatori del diritto, un indispensabile strumento di lavoro per avvocati e giudici.