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È irrilevante l’irregolarità della notifica al Condominio se all’incontro di mediazione sono presenti tutti i condomini

Autore Cristina Scatto

03 10m 22

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Corte d’Appello di Venezia, 21.04.2022, sentenza n. 921

Alcuni condomini impugnavano avanti al tribunale di Vicenza una delibera dell’assemblea condominiale nella parte in cui la stessa disponeva  l'immediata interruzione dell'attività commerciale di “bed and breakfast” intrapresa dai condomini all'interno della porzione immobiliare di loro esclusiva proprietà, nonché la rimozione delle targhe, insegne e cartelli apposti per violazione di alcuni articoli del regolamento condominiale, nonché nella parte in cui disponeva che il locale commerciale denominato "foresteria" non potesse essere "allo stato" destinato "né ad attività commerciale né ad uso di civile abitazione".
Il Tribunale di Vicenza annullava la delibera relativamente alla "apertura irregolare bed & breakfast" e alla apposizione delle targhe, rigettando invece la domanda concernente il punto del verbale assembleare relativo al locale "foresteria" e condannando il condominio convenuto alla rifusione di metà delle spese processuali, compensata l'altra metà.
Il Condominio appellava la suddetta sentenza avanti alla Corte d’appello di Venezia. Con il primo motivo lamentava l'erroneità del rigetto dell'eccezione di improcedibilità della domanda per il mancato regolare avvio della procedura di mediazione disposta dal giudice.
I condomini attori, adito l’organismo, avevano notificato la domanda presso la sede del Condominio, a mani di un condòmino, anziché presso la residenza o lo studio professionale dell’amministratore. Il Tribunale non aveva ritenuto viziata la formalità, in quanto al primo incontro avanti al mediatore erano comunque comparsi tutti i condòmini ed il legale del condominio, il quale aveva chiesto un rinvio per consentire la comparizione dell’amministratore, temporaneamente all’estero.
In appello, il Condominio contesta che il “mezzo” adottato non fosse idoneo ad assicurare la ricezione dell’avvio della mediazione, dovendosi ritenere irrilevante tanto la presenza del legale quanto quella personale e spontanea dei condòmini. Lamenta, inoltre, la violazione del quarto comma dell'art. 71 quater disp. att. c.c.. Ricordiamo che l'art. 8 del d.lvo 28 del 2010 prevede che la domanda di mediazione avanti il mediatore può essere comunicata all'altra parte "con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, anche a cura della parte istante".
La Corte d’Appello di Venezia rigetta il motivo: non si può trarre dai commi terzo e quarto dell’art. 71 quater disp. att. c.c. “che la presenza dell’amministratore munito della delibera dell’assemblea condominiale alla mediazione sia indispensabile laddove tutti i condomini siano presenti”.
Secondo la Corte d’Appello, “laddove alla mediazione prendano parte tutti i condomini, id est i mandanti dell’amministratore quali titolari dei diritti sostanziali oggetto di mediazione, non vi è alcun motivo per negare la regolarità della procedura di mediazione, ravvisando il mancato adempimento della condizione di procedibilità”. Diversamente opinando, si determinerebbe un “evidente anacronismo ... nel porre la necessità di dar corso alla mediazione con la presenza di un amministratore munito di una delibera da parte di quei medesimi soggetti che pure erano presenti avanti al mediatore affinché si munisca della autorizzazione da parte di quei medesimi soggetti”.
La facoltà per i condomini di avvalersi dell’amministratore quale proprio mandatario, “non può comportare la preclusione per i condomini di non avvalersi di tale delega dei loro interessi e di assumere direttamente e in prima persona la gestione dei propri diritti”.°



Si veda A. M. COLOMBO, Notifica mediazione ai condomini valida se tutti partecipano al primo incontro, in Diritto e pratica condominiale, 6.06.2022, n. 2
 
  • Avv. Cristina Scatto

    Lecce

    Laureata in Scienze della Comunicazione con un ventennio di esperienza in qualità di manager nell`ambito delle vendita e della negoziazione per un azienda leader del trasporto aereo, mediatrice familiare e counselor professionale, ferrata nella gestione dei conflitti e nelle tecniche di comunicazione interpersonale, frutto dell`esperienza acquisita. In base alla mia esperienza, la mediazione consente in genere di preservare il rapporto tra le parti: spesso lo rinnova e lo rafforza su basi nuove. Le parti, assistite dai propri avvocati, possono approfittare delle competenze e della guida del mediatore per costruire un percorso nuovo, a beneficio di entrambi. Questo ha un valore inestimabile per la serenità personale. Sono pertanto una convinta sostenitrice della mediazione come efficace strumento di risoluzione dei conflitti, in tempi brevi e a costi contenuti. Appassionata della mediazione, accetto volentieri sfide complicate per risolvere le controversie a beneficio di entrambe le parti, istante e convenuto.

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