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Divisione ereditaria? L’accordo in mediazione è una transazione divisoria!

Autore Vincenzo Vivona

26 10m 20

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Tribunale di Milano, sentenza del 13.07.2020

Le divisioni ereditarie costituiscono una delle materie in cui la mediazione è obbligatoria, a pena di improcedibilità della domanda giudiziale.

L’obbligatorietà della mediazione tende a sollevare i Tribunali da tutta una serie di liti che spesso e volentieri coinvolgono non solo ed esclusivamente interessi e questioni prettamente giuridiche, ma anche fatti e richieste di carattere strettamente personale e spesso risalenti nel tempo che spesso non emergono in giudizio, ma possono trovare il giusto spazio in mediazione.

Ciò premesso, secondo la pronuncia del Tribunale di Milano del 13.07.2020, nel caso in cui nella mediazione in materia di divisione ereditaria venga raggiunto un accordo su svariate problematiche (valutazione della “massa ereditaria”, formazione delle quote ereditarie, indegnità a succedere, remissione di querele etc.) e in questo accordo si preveda una divisione ereditaria che tralasci la corrispondenza dei lotti alle quote ereditarie (quindi senza alcuna indicazione in merito alle quote di ciascun erede, al valore delle attribuzioni patrimoniali etc.), allora tale accordo costituisce una transazione divisoria non rescindibile ex art. 764, 2 comma c.c. e non piuttosto una divisione transattiva rescindibile ex art. 764 co. 1 c.c..

Ciò sta a significare che tale accordo, non rescindibile, è una vera e propria transazione volta a comporre la lite circa l’esistenza o l’entità del diritto di chi pretende di partecipare al riparto dell’eredità, e nella quale le parti si accordano sull’attribuzione delle porzioni senza procedere al calcolo delle misure corrispondenti alle quote e, quindi, a prescindere dal principio della corrispondenza tra quota ideale e quota di fatto.

L’accordo non è, quindi, in questo caso equiparabile alla divisione transattiva (rescindibile) che prevede lo scioglimento della comunione e l’attribuzione proporzionale delle quote con corrispondenza tra quota di fatto e quota ideale.
 
(Tribunale di Milano, sentenza 13.07.2020 – Giudice Estensore Dott.ssa Cozzi)
  • Avv. Vincenzo Vivona

    Cagliari

    “Amo aiutare gli altri! per questo ritengo che guidare le persone al dialogo e alla comprensione reciproca sia fondamentale in una società dove tutti hanno pari diritti di essere ascoltati e capiti. Dove tutti devono poter trovare strade pacifiche per ottenere il giusto e possibile riconoscimento. Sono Vincenzo Vivona e sono un Mediatore e un Coach in Programmazione Neuro Linguistica. Ho acquisito con impegno e dedizione capacità di ascolto ed equilibrio necessari per poter guidare le persone a fare chiarezza su ciò che realmente vogliono, anche laddove sia necessario conciliare posizioni in apparenza incompatibili. Cosi che non sia più un giudice a imporre una decisione, con attribuzione di ragioni e torti, ma siano gli stessi attori della vicenda a scegliere il giusto e miglior accordo in mediazione. Mi impegno costantemente perché l’empatia mi accompagni in ogni azione che compio, proteso all’ascolto, con l’orientamento a capire, prima di parlare. Nella mia formazione esperienze lavorative le più varie, dalla Laure in Biologia alla vendita di aspirapolveri e di assicurazioni, sino all’informazione medico scientifica. Credo fortemente nell’efficacia della mediazione come strumento di risoluzione delle controversie al di fuori delle aule dei tribunali. Collaborare con 101mediatori è una garanzia di serietà e di qualità sia per il mediatore che per i clienti che ci scelgono ogni giorno.”

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