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Dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione è un valido atto interruttivo dell’usucapione.

Autore Patrizia Pisapia

20 03m 22

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Tribunale di Brescia – Giudice Estensore Dott. Andrea Tinelli - sentenza n. 126 del 21.01.2022.

Il caso in esame riguarda due vicini di casa.
Parte attrice chiedeva la condanna dei convenuti alla demolizione e/o arretramento del manufatto che deduceva essere stato realizzato in violazione delle distanze legali tra costruzioni.
Parte convenuta affermava la legittimità dell'opera e proponeva, in via riconvenzionale, domanda di usucapione del diritto di servitù finalizzata a conservare la costruzione ad uno spazio ravvicinato.
Il Giudice, dopo aver ricostruito l'evoluzione, sviluppatasi negli anni, della conformazione materiale degli immobili, ha rilevato che il manufatto, nella conformazione presente, è stato realizzato in violazione delle normative urbanistiche edilizie e per tale ragione ha accolto la domanda di parte attrice, condannando i convenuti, in solido fra loro, a rimuovere la violazione, con arretramento dell'ingombro del manufatto ad una distanza legale.
Inoltre, il Giudice ha rigettato le restanti domande delle parti, precisando, in particolare, relativamente alla domanda di usucapione del diritto di servitù formulata dai convenuti in via riconvenzionale che tale fattispecie non poteva essere invocata per difetto del requisito temporale sia del manufatto così com’era oggi, sia del manufatto originale (nel tempo, il fabbricato era stato oggetto di varie trasformazioni).
Peraltro, il Tribunale ha tenuto a precisare che la mediazione è dotata di effetti interruttivi dell’usucapione ai sensi dell'art. 5 comma 6 del D.Lgs n. 28/2010 secondo il quale: “Dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda  di mediazione produce  sulla  prescrizione  gli  effetti  della  domanda giudiziale…”; nel caso di specie era stata esperita una mediazione nell’anno 2012, mentre la domanda giudiziale era stata proposta nell’anno 2018 e, pertanto, anche per questa ragione, non sussisteva il possesso continuativo ventennale necessario ai fini dell’acquisto per usucapione. *
 
 
 
  • Avv. Patrizia Pisapia

    Bologna

    Soltanto una mediazione competente può avere il vantaggio di giungere ad un accordo che sia durevole e di reciproco vantaggio. Il mio punto di forza è ascoltare i bisogni e le esigenze di ciascuna delle parti per trovare soluzioni condivise. Laureata in giurisprudenza con lode presso l`Università degli Studi di Bologna e frequentato la scuola biennale di Specializzazione per le Professioni Legali. Dal 2004 sono avvocato del Foro di Bologna. Mi occupo in principalità e con dedizione di consulenza ed assistenza stragiudiziale e giudiziale nell`ambito del diritto civile, con particolare declinazione per il diritto di famiglia, minorile e tutela dei soggetti deboli, successioni e divisioni ereditarie, locazione e condominio ed affitto di ramo d`azienda e diritti reali. Sono docente in corsi di formazione ed aggiornamento professionale per amministratori di condominio e facente parte dell`elenco del Giudice Tutelare per amministratore di sostegno e curatore dell`eredità giacente. Relatrice in convegni/eventi in materia di diritto di famiglia e minorile e condominiale.

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