Corte di Appello di Catanzaro, sez. III civile, 5 maggio 2022, sentenza n. 442
La decisione, avente ad oggetto la risoluzione di un contratto di comodato, uniformandosi all'orientamento dominante che successivamente viene riportato, riafferma che, in difetto di tempestiva eccezione del convenuto o di rilievo d’ufficio del giudice nel giudizio di primo grado avanti al Tribunale di Castrovillari, resta successivamente precluso al giudice di appello rilevare l'improcedibilità della domanda giudiziale per omesso espletamento della procedura di mediazione obbligatoria.
In primo grado il giudice aveva dichiarato risolto il contratto di comodato e condannato i convenuti al rilascio dell’immobile, al risarcimento dei danni e alla rifusione delle spese legali.
In tema di mediazione obbligatoria, infatti, l'improcedibilità della domanda, ai sensi dell'art. 5, comma 1- bis, del D.lgs. n. 28, deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza del giudizio di primo grado.
Pertanto la Corte ritiene l'appello in disamina infondato e, come tale, deve essere rigettato.
In senso conforme, si vedano: Corte di cassazione civile, sez. III, ordinanza 04.08.2021 n. 22208, in https://www.101mediatori.it/sentenze-mediazione/l-improcedibilita-deve-essere-eccepita-dal-convenuto-a-pena-di-decadenza-o-rilevata-d-ufficio-dal-giudice-non-oltre-la-prima-udienza-1068.aspx ;
Cassazione, sezione civile III, ordinanza 10 novembre 2020, n. 25155 in https://www.101mediatori.it/sentenze-mediazione/l-improcedibilita-per-omesso-svolgimento-della-mediazione-deve-essere-eccepita-dal-convenuto-a-pena-di-decadenza-o-rilevata-d-ufficio-dal-giudice-non-937.aspx ;
Cassazione, sezione civile III, sentenza 13 dicembre 2019, n. 32797;
Cassazione, sezione civile III, sentenza 13 novembre 2018, n. 29017;
Cassazione, sezione civile III, sentenza 2 febbraio 2017, n. 2703°.
In primo grado il giudice aveva dichiarato risolto il contratto di comodato e condannato i convenuti al rilascio dell’immobile, al risarcimento dei danni e alla rifusione delle spese legali.
In tema di mediazione obbligatoria, infatti, l'improcedibilità della domanda, ai sensi dell'art. 5, comma 1- bis, del D.lgs. n. 28, deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza del giudizio di primo grado.
Pertanto la Corte ritiene l'appello in disamina infondato e, come tale, deve essere rigettato.
In senso conforme, si vedano: Corte di cassazione civile, sez. III, ordinanza 04.08.2021 n. 22208, in https://www.101mediatori.it/sentenze-mediazione/l-improcedibilita-deve-essere-eccepita-dal-convenuto-a-pena-di-decadenza-o-rilevata-d-ufficio-dal-giudice-non-oltre-la-prima-udienza-1068.aspx ;
Cassazione, sezione civile III, ordinanza 10 novembre 2020, n. 25155 in https://www.101mediatori.it/sentenze-mediazione/l-improcedibilita-per-omesso-svolgimento-della-mediazione-deve-essere-eccepita-dal-convenuto-a-pena-di-decadenza-o-rilevata-d-ufficio-dal-giudice-non-937.aspx ;
Cassazione, sezione civile III, sentenza 13 dicembre 2019, n. 32797;
Cassazione, sezione civile III, sentenza 13 novembre 2018, n. 29017;
Cassazione, sezione civile III, sentenza 2 febbraio 2017, n. 2703°.
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