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Confermato l`orientamento giurisprudenziale secondo cui è precluso al giudice d`appello rilevare l`improcedibilità della domanda giudiziale per omesso espletamento della procedura in mediazione

Autore Laura Principe

25 08m 22

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Corte di Appello di Catanzaro, sez. III civile, 5 maggio 2022, sentenza n. 442

La decisione, avente ad oggetto la risoluzione di un contratto di comodato, uniformandosi all'orientamento dominante che successivamente viene riportato, riafferma che, in difetto di tempestiva eccezione del convenuto o di rilievo d’ufficio del giudice nel giudizio di primo grado avanti al Tribunale di Castrovillari, resta successivamente precluso al giudice di appello rilevare l'improcedibilità della domanda giudiziale per omesso espletamento della procedura di mediazione obbligatoria.
In primo grado il giudice aveva dichiarato risolto il contratto di comodato e condannato i convenuti al rilascio dell’immobile, al risarcimento dei danni e alla rifusione delle spese legali.
In tema di mediazione obbligatoria, infatti, l'improcedibilità della domanda, ai sensi dell'art. 5, comma 1- bis, del D.lgs. n. 28, deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza del giudizio di primo grado.
Pertanto la Corte ritiene l'appello in disamina infondato e, come tale, deve essere rigettato.
 
In senso conforme, si vedano: Corte di cassazione civile, sez. III, ordinanza 04.08.2021 n. 22208, in https://www.101mediatori.it/sentenze-mediazione/l-improcedibilita-deve-essere-eccepita-dal-convenuto-a-pena-di-decadenza-o-rilevata-d-ufficio-dal-giudice-non-oltre-la-prima-udienza-1068.aspx ;
Cassazione, sezione civile III, ordinanza 10 novembre 2020, n. 25155 in https://www.101mediatori.it/sentenze-mediazione/l-improcedibilita-per-omesso-svolgimento-della-mediazione-deve-essere-eccepita-dal-convenuto-a-pena-di-decadenza-o-rilevata-d-ufficio-dal-giudice-non-937.aspx ;
Cassazione, sezione civile III, sentenza 13 dicembre 2019, n. 32797;
Cassazione, sezione civile III, sentenza 13 novembre 2018, n. 29017;
Cassazione, sezione civile III, sentenza 2 febbraio 2017, n. 2703°.
 
  • Avv. Laura Principe

    Roma

    Nasco professionalmente a Milano come avvocato civilista e giudice onorario in materia di tutele. Trasferita a Roma da 21 anni, ho lavorato in materia di famiglia e minori, in particolare mi sono occupata di separazione e divorzi, tutela dei minori, nonché di tutele, curatele e successioni. Mi piace la parte del diritto più umano che riguardi le persone nelle loro necessità, bisogni e diritti: il diritto al servizio delle persone. Sono quindi approdata alla mediazione familiare ormai da 13 anni e poi civile perché riesce a costruire degli accordi più rispondenti alle necessità delle persone. Attraverso la mediazione, pochi ed efficaci incontri, si possono costruire degli accordi migliori di qualunque sentenza perché saranno le parti, ad aver scelto in prima persona. Mi piace agevolare un dialogo costruttivo per arrivare all`accordo più rispondente possibile alle loro richieste.

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