Tribunale di Bologna, ordinanza 16.10.2014
Secondo il Trib. di Bologna, l’ipotesi in cui all’incontro davanti al mediatore compaiono i soli difensori, anche in rappresentanza delle parti, non può considerarsi in alcun modo mediazione, come si desume dalla lettura coordinata dell’art. 5, comma 1-bis e dell’art. 8, che prevedono che le parti esperiscano il (o partecipino al) procedimento mediativo con l’assistenza degli avvocati, e questo implica la presenza degli assistiti (personale o a mezzo di delegato, cioè di soggetto comunque diverso dal difensore). Ne consegue che contravvenendo allo spirito della norma, la parte non presente per-sonalmente va condannata al pagamento di una somma pari al contributo unificato della causa.
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