Tribunale di Forlì, 25.01.2023, sentenza n. 59, giudice Emanuele Picci
Il caso in esame riguarda un’opposizione a decreto ingiuntivo in materia di contratti bancari, per la quale si è svolto il procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità della domanda ex art. 5, 4 ° co., lett. a) del d. lgs. n. 28/2010.
All'incontro dinanzi al mediatore, le parti hanno manifestano la volontà di non proseguire in mediazione, rilevando che vi sarebbero stati i presupposti per una definizione bonaria della vertenza.
In merito, il Tribunale ha precisato quanto segue:
- il rifiuto delle parti di non voler proseguire la mediazione si contrappone all'avveramento della condizione di procedibilità del giudizio in corso;
- le parti hanno manifestato tale volontà nella fase iniziale della procedura, senza neppure esperire un tentativo;
- la condizione di procedibilità non viene assolta mediante il deposito formale dell’istanza di mediazione e la comparizione davanti al mediatore, ma tenendo invece un comportamento compatibile con l'avvio della procedura e con le finalità dell'istituto stesso;
- nei procedimenti introdotti con decreto ingiuntivo, l'onere di promuovere la procedura di mediazione a carico della parte opposta;
- affinché si avveri la condizione di procedibilità, occorre che si superi il momento meramente informativo (c.d. "futuro");
- ai sensi dell’art. l'art. 8, comma 1, del d. lgs. n. 28/10, così come modificato dal decreto legge n. 69 del 21.06.2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 98 del 9.08.2013, e del nuovo art. 5, comma 2-bis, al primo incontro: a) il mediatore espone i caratteri del procedimento di mediazione e verifica, con le parti e i relativi avvocati, la "possibilità" di incominciare le trattative; b) al primo incontro e agli incontri successivi, fino al termine della procedura, le parti devono partecipare con l'assistenza dell'avvocato; c) durante il primo incontro il mediatore chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione; d) il mediatore, sempre nello stesso primo incontro, invita poi le parti e i loro avvocati ad esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione e, nel caso positivo, procede con lo svolgimento; e) nel caso in cui detto incontro si concluda senza l'accordo, la condizione di procedibilità si considera avverata;
- pertanto, la condizione di procedibilità si considera avverata allorquando si tiene il primo incontro, all’esito del quale il mediatore prende atto del mancato raggiungimento dell'accordo oppure, in caso favorevole, procede all'espletamento della mediazione;
- il primo incontro di cui all'art. 5, co.2-bis, cit. non coinciderebbe con il cd. "filtro", bensì con una fase successiva a quella preparatoria;
- il tentativo di mediazione nel cd. "incontro filtro" svolto correttamente non può tenersi tra i difensori, neppure se forniti di idonea procura a conciliare la lite;
- ed anzi, le parti non solo devono essere presenti al momento cd. "filtro", ma devono anche superare la fase preparatoria, in cui il mediatore dà le informazioni; solo all'esito del momento cd. "filtro" avente funzione meramente informativa, inizia la procedura di mediazione vera e propria, sicché soltanto da questo momento in poi le parti possono legittimamente abbandonare le trattative, non prima;
- il diniego del consenso deve intervenire dopo che il mediatore abbia fornito alle parti le informazioni relative alla modalità di svolgimento del procedimento, ai possibili vantaggi rispetto ad una soluzione giudiziale della controversia, ai rischi ragionevolmente prevedibili di un eventuale dissenso ed esistenza di efficaci esiti alternativi del conflitto;
- inoltre, il rifiuto alla mediazione deve essere sostanzialmente pertinente rispetto al merito della controversia e plausibile in senso logico;
Il Tribunale ha così aderito alla tesi cd. "sostanzialistica" volta a stimolare le parti ad impegnarsi nello sfruttare le potenzialità dell'istituto di mediazione e a renderlo conveniente sotto tutti i profili.
Per tutte le ragioni sopra esposte, l’Autorità Giudiziaria ha dichiarato l'improcedibilità della domanda e, per l'effetto, revocato il decreto ingiuntivo. *
All'incontro dinanzi al mediatore, le parti hanno manifestano la volontà di non proseguire in mediazione, rilevando che vi sarebbero stati i presupposti per una definizione bonaria della vertenza.
In merito, il Tribunale ha precisato quanto segue:
- il rifiuto delle parti di non voler proseguire la mediazione si contrappone all'avveramento della condizione di procedibilità del giudizio in corso;
- le parti hanno manifestato tale volontà nella fase iniziale della procedura, senza neppure esperire un tentativo;
- la condizione di procedibilità non viene assolta mediante il deposito formale dell’istanza di mediazione e la comparizione davanti al mediatore, ma tenendo invece un comportamento compatibile con l'avvio della procedura e con le finalità dell'istituto stesso;
- nei procedimenti introdotti con decreto ingiuntivo, l'onere di promuovere la procedura di mediazione a carico della parte opposta;
- affinché si avveri la condizione di procedibilità, occorre che si superi il momento meramente informativo (c.d. "futuro");
- ai sensi dell’art. l'art. 8, comma 1, del d. lgs. n. 28/10, così come modificato dal decreto legge n. 69 del 21.06.2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 98 del 9.08.2013, e del nuovo art. 5, comma 2-bis, al primo incontro: a) il mediatore espone i caratteri del procedimento di mediazione e verifica, con le parti e i relativi avvocati, la "possibilità" di incominciare le trattative; b) al primo incontro e agli incontri successivi, fino al termine della procedura, le parti devono partecipare con l'assistenza dell'avvocato; c) durante il primo incontro il mediatore chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione; d) il mediatore, sempre nello stesso primo incontro, invita poi le parti e i loro avvocati ad esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione e, nel caso positivo, procede con lo svolgimento; e) nel caso in cui detto incontro si concluda senza l'accordo, la condizione di procedibilità si considera avverata;
- pertanto, la condizione di procedibilità si considera avverata allorquando si tiene il primo incontro, all’esito del quale il mediatore prende atto del mancato raggiungimento dell'accordo oppure, in caso favorevole, procede all'espletamento della mediazione;
- il primo incontro di cui all'art. 5, co.2-bis, cit. non coinciderebbe con il cd. "filtro", bensì con una fase successiva a quella preparatoria;
- il tentativo di mediazione nel cd. "incontro filtro" svolto correttamente non può tenersi tra i difensori, neppure se forniti di idonea procura a conciliare la lite;
- ed anzi, le parti non solo devono essere presenti al momento cd. "filtro", ma devono anche superare la fase preparatoria, in cui il mediatore dà le informazioni; solo all'esito del momento cd. "filtro" avente funzione meramente informativa, inizia la procedura di mediazione vera e propria, sicché soltanto da questo momento in poi le parti possono legittimamente abbandonare le trattative, non prima;
- il diniego del consenso deve intervenire dopo che il mediatore abbia fornito alle parti le informazioni relative alla modalità di svolgimento del procedimento, ai possibili vantaggi rispetto ad una soluzione giudiziale della controversia, ai rischi ragionevolmente prevedibili di un eventuale dissenso ed esistenza di efficaci esiti alternativi del conflitto;
- inoltre, il rifiuto alla mediazione deve essere sostanzialmente pertinente rispetto al merito della controversia e plausibile in senso logico;
Il Tribunale ha così aderito alla tesi cd. "sostanzialistica" volta a stimolare le parti ad impegnarsi nello sfruttare le potenzialità dell'istituto di mediazione e a renderlo conveniente sotto tutti i profili.
Per tutte le ragioni sopra esposte, l’Autorità Giudiziaria ha dichiarato l'improcedibilità della domanda e, per l'effetto, revocato il decreto ingiuntivo. *
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