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Comunicazione dell`istanza e dies a quo per l`interruzione della decadenza per impugnare una delibera condominiale

Autore Carlotta Calabresi

26 05m 21

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Tribunale di Roma 23 febbraio 2021, Estensore Sebastiano Lelio Amato

Nel caso di specie, la comunicazione dell’istanza di mediazione veniva notificata al Condominio in data successiva ai 30 giorni dal giorno dell’assemblea (a cui l’istante aveva partecipato).
Parte attrice ha sostenuto che la presentazione tempestiva dell'istanza sarebbe sufficiente ad evitare la decadenza, non potendosi, anche alla luce di una interpretazione costituzionalmente orientata della norma cit. [art. 5, comma 6, Dlgs 28/2020 ndr], ritenere che i ritardi di un terzo (l'Organismo di mediazione) nella individuazione del mediatore e nella fissazione dell'incontro possano comportare conseguenze pregiudizievoli a carico dell'istante che, da parte sua, ha rispettato il termine.
Il giudice rileva che “la disposizione cit. [art. 5, comma 6, Dlgs 28/2020 ndr] riferisce l'effetto "impeditivo" della decadenza alla comunicazione dell'istanza, e non al mero deposito, e ciò è conforme alla presumibile ratio della norma, che è quella di permettere all'amministratore ed al Condominio di avere certezza, in un termine breve, riguardo al fatto che le delibere adottate dall'assemblea siano state impugnate ovvero si siano consolidate, al fine di poter congruamente determinarsi in ordine alle ulteriori attivita` esecutive e gestorie.”
Secondo il magistrato romano “Dare rilevanza al deposito dell'istanza presso l'organismo di mediazione, e non alla relativa comunicazione al Condominio - che potrebbe venirne a conoscenza diversi giorni dopo la scadenza del termine - frusterebbe la ratio sopra indicata.”.
Pur dando atto di opinioni discordanti in giurisprudenza, il magistrato ricorda che l’art. 8, comma 1, D.lgs 28/2010 “prevede che la stessa parte interessata possa comunicare all'altra la domanda di mediazione”. Dunque la stessa parte istante avrebbe potuto “introdurre la mediazione e, contemporaneamente, comunicare l'avvio della procedura al Condominio, senza necessariamente attendere che l'Organismo di mediazione provveda per conto proprio alla fissazione dell'incontro e alle comunicazioni”.
  • Avv. Carlotta Calabresi

    Roma

    Dopo diversi anni di esperienza in studi legali italiani ed internazionali e di ricerca universitaria che coltivo tuttora (Luiss Guido Carli, Università Politecnica delle Marche, Università di Urbino), nel 2010 mi sono avvicinata a questa nuova professione introdotta in Italia grazie alla direttiva UE 52/2008 e ho trovato una strada consona alla mia natura pacifica, sempre alla ricerca della soluzione equilibrata e di buon senso. In questi 14 anni ho visto cambiare la mentalità di avvocati e magistrati. Ora c`è maggior fiducia nell`istituto e, a seguito della pandemia e l’istituzionalizzazione della mediazione online, un riscontro molto positivo. La mediazione è uno strumento di giustizia sostenibile: la lentezza cronica della giustizia italiana impone un nuovo paradigma. La risoluzione alternativa delle controversie porta alla composizione rapida ed economica dei conflitti favorendo la pacificazione sociale, lo sviluppo dell’economia e la fiducia degli investitori esteri in Italia. La giustizia riparativa/collaborativa si inserisce nel processo globale che mira allo sviluppo sostenibile, in quanto contribuisce all`Obiettivo di Sviluppo Sostenibile n. 16 dell’ONU: promuovere società giuste, pacifiche e inclusive. Mi piace l`idea di far parte del "sistema giustizia" e di contribuire allo sviluppo del nostro Paese. Sono in 101 Mediatori dal 2019 e mi sono occupata di 473 pratiche (aggiornamento settembre 2024) in cui ho raggiunto un tasso di adesione della parte chiamata pari al 59%, di mediazioni avviate pari al 54% e di accordi raggiunti pari al 71%.

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