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Ciò che rileva ai fini della verifica della condizione di procedibilità è l`identità dei soggetti che sono parte del processo con quelli che partecipano all`incontro di mediazione. Il decesso di una parte non viene ritenuta valida motivazione per non partecipare all’incontro di mediazione.

Autore Antonio Nenzioni

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Corte d’appello di Napoli, 19.07.2023, sentenza n. 3444, relatore Marco Marinaro

 
Con atto di citazione X e Y convenivano in giudizio Z, dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - Sezione distaccata di Aversa, al fine di ottenere, previo accertamento dell'esistenza di un contratto d'opera avente ad oggetto la realizzazione di lavori edili, la condanna al pagamento del corrispettivo per il lavoro prestato nonché la condanna al rimborso di somme di denaro quali anticipazioni a vario titolo effettuate dagli attori, sia per lavori, materie prime e arredi. Si costituiva in giudizio il convenuto, il quale eccepiva l'inesistenza di qualsiasi contratto d'opera. Il tribunale di prime cure rigettava la domanda attorea, accogliendo l'eccezione sollevata dal convenuto relativa alla insussistenza di un contratto d'opera.
Tale sentenza veniva impugnata da X e Y al fine di ottenerne la riforma con l'accoglimento delle domande originariamente proposte. Anche Z proponeva appello e i due venivano riuniti.
La Corte, con sentenza parziale, accoglieva parzialmente l’appello riconoscendo la sussistenza del contratto d’opera e dunque il diritto pagamento del corrispettivo per l'opera da quantificarsi nel prosieguo del giudizio mediante la nomina di un CTU. Con la medesima ordinanza, la Corte inviava le parti in mediazione ritenendo sussistenti anche i presupposti per disporre contestualmente la mediazione ex art. 5, comma 2, D.Lgs. 28/2010.
Il primo incontro di mediazione, avviato dall'appellante principale, si concludeva con esito negativo. All’incontro svolto in videoconferenza in ottobre 2022 risulta aver partecipato per la parte istante (appellante) non le parti personalmente ma un avvocato delegato dall'avvocato che aveva ricevuto il mandato dagli istanti e gli eredi di uno dei due originari appellanti (il legale presente non avrebbe nemmeno firmato il verbale) nonché il chiamato con il suo legale. Il mediatore verbalizzava l’assenza degli istanti.
La corte rileva che dall'esame del verbale (unico documento prodotto dalla parte appellata) non si evince il rilascio per la mediazione di alcuna procura depositata agli atti della procedura. La corte richiama l’insegnamento di Cass. 8473/2018 e sulla questione del corretto esperimento della mediazione - rilevato ex officio – rimetteva al contraddittorio delle parti per consentire di interloquire sui punti critici evidenziati.
Con le note il procuratore della parte appellante - deduceva che la presenza della parte era impossibile poiché uno dei due decedeva in luglio 22. Su tale circostanza l’avvocato aveva chiesto la possibilità di attendere la regolare costituzione degli eredi per poter procedere alla mediazione. Con le note il procuratore della parte appellata eccepiva l’improcedibilità derivante dalla condotta tenuta dagli appellanti in mediazione. Secondo la Corte non ha alcun pregio la difesa della parte appellante. La riassunzione veniva effettuata prima dell’incontro di mediazione e, quindi, non si pone nemmeno il dubbio di valutare se gli eredi avrebbero potuto o meno partecipare in tale qualità prima della riassunzione. Possibilità che non può invero escludersi e che avrebbe potuto condurre alla soluzione conciliativa della lite anche a prescindere dalla preventiva riassunzione. Ciò posto ai fini della verifica della condizione di procedibilità ciò che rileva è la identità dei soggetti che sono parte del processo con quelli che partecipano all'incontro di mediazione.
Anche solo a tali fini, sarebbe risultata sufficiente la partecipazione della vedova (anche per procura) trattandosi di litisconsorzio unitario ex art. 110 c.p.c. (per cui è sufficiente che uno dei litisconsorti compia l'atto).
La parte appellante principale (istante in mediazione), era assente e nessuna motivazione è stata addotta e tantomeno comprovata e tale non è il decesso di un appellante. Il procuratore costituito della parte appellante principale era assente ma aveva delegato un collega, presente, ma senza che fosse nemmeno indicata l'esistenza di una procura sostanziale ad hoc per la mediazione, ma sulla base della semplice procura alle liti conferita per il processo.
Non può mai ritenersi sufficiente la comune procura alle liti, ancorché accordata con facoltà di compiere ogni più ampio potere processuale (App. Napoli, sent. 3227/2020), considerato che "l'attivazione della mediazione delegata non costituisce peraltro attività giurisdizionale", trattandosi di una "parentesi non giurisdizionale all'interno del processo" (Cass. civ. Sez. II, Sent., 14/12/2021, n. 40035).
La Corte nota che nella medesima direzione, con indicazioni ulteriormente restrittive, si muove la recente riforma della mediazione (art. 1, comma 4, lett. f, L. 26 novembre 2021, n. 206 e in particolare la nuova formulazione dell'art. 8).
Nel caso in esame, pur ritenendo che la mediazione sia stata avviata e svolta tempestivamente, l'esame del verbale relativo al primo incontro svoltosi non consente di ritenere ritualmente esperita la condizione di procedibilità stante  la mancata partecipazione al primo incontro di mediazione degli appellanti X e Y o di altro soggetto delegato mediante il rilascio di una idonea procura ad negotia che abbia autorizzato il rappresentante ad agire e partecipare in nome e per conto delle rappresentate all'incontro di mediazione, con la chiara specificazione dei poteri e dei limiti, il cui documento risulti essere stato depositato agli atti dell'organismo entro la data indicata pertanto l'appello proposto da X e Y viene dichiarato improcedibile
 
https://ntplusdiritto.ilsole24ore.com/art/il-decesso-parte-non-ferma-mediazione-va-l-erede-o-delegato-AFKsZAX#:~:text=Nel%20verificare%20il%20corretto%20esperimento,munito%20di%20procura%20speciale%20sostanziale.
 
  • Avv. Antonio Nenzioni

    Bologna

    laureato in Giurisprudenza presso l’Alma Mater Studiorum Università degli Studi di Bologna il 21 marzo 2002, con il punteggio di 110 e lode, sono autore di manuali, editi dalla Franco Angeli Editore, volti all’analisi ed alla gestione dei conflitti interpersonali, e di articoli scientifici in tema di privacy / Reg. Ue 2016/679 pubblicati sulle riviste giuridiche Diritto e Giustizia (Giuffrè Editore), Il Quotidiano Giuridico (Wolters Kluwer Italia), Persona e Danno. Rivesto l’incarico di docente per la formazione avanzata, presso Business School, nel Master in Giurista d’impresa. Come mediatore, curo principalmente le vertenze in materia di condominio, divisione, diritti reali, successioni ereditarie, risarcimento danni da responsabilità medica, fisiologicamente contraddistinte da un elevato tasso di conflittualità, con un approccio negoziale integrativo (win-win) improntato all`ascolto attivo. Fautore delle tecniche della comunicazione assertiva, già in sede di primo incontro esplorativo, senza eccessivi formalismi, cerco di impostare con le parti un dialogo finalizzato alla ricerca di possibili soluzioni conciliative, anche alternative, sulla base dei loro interessi e bisogni, valorizzando i punti in comune eventualmente emersi.

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