Tribunale di Verona, 14 marzo 2022, ordinanza n. 889, giudice Attilio Burti
La vicenda ha ad oggetto una complessa controversia in materia di responsabilità medica già oggetto di sentenza passata in giudicato che aveva accertato la responsabilità della struttura sanitaria per il decesso dello stesso paziente (ma nei confronti di altri parenti).
Il magistrato, nel motivare la decisione di esperire la mediazione, dà indicazioni alle parti e al mediatore in una logica di circolarità e di incontro tra la procedura alternativa di composizione delle controversie e la sede processuale, in cui individua il perimetro dei danni potenzialmente risarcibili, chiedendo di tener conto dell’eccezione di prescrizione sollevata dalla parte convenuta. Quanto, invece, ai danni domandati iure hereditatis a titolo di danno biologico terminale e di danno catastrofale o tanatologico e dei danni patrimoniali, occorrerà approfondire se, nella causa già decisa da questo Tribunale tra (...) e due degli eredi del (...), sia stato liquidato a due dei coeredi del defunto l'intero danno non patrimoniale e patrimoniale che, entrato nel patrimonio del de cuius, si è poi, per effetto della morte, trasmesso agli eredi.
Le parti dovranno anche valutare se prendere in considerazione, ai fini conciliativi, valori mediani tra quelli medi emergenti dalle Tabelle milanesi e quello fisso risultante dalle Tabelle romane evitando, rispetto ai danni iure hereditatis eventualmente già risarciti alle eredi del defunto (...) nell'altra causa già definita con sentenza passata in giudicato
Il giudice pertanto valuta la mediabilità della controversia nel caso di specie ritenendo presenti “seri elementi di discussione sulla cui base utilmente percorrere una procedura di mediazione”.
La mediazione è un percorso auspicabile anche vista la complessità della liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, sia in ragione dell'evoluzione giurisprudenziale ancora in fieri, sia in considerazione dei valori di rango costituzionale (artt. 2 e 29 Cost.) che vengono in gioco. In questa materia la liquidazione richiede un apprezzamento difficile, aperto a margini di opinabilità significativi in presenza di tabelle integrative del parametro equitativo non ancora aggiornate ai principi della giurisprudenza di legittimità.
Il giudice afferma che “la contestazione dell'odierna convenuta (...) in ordine all'esistenza di una responsabilità della struttura sanitaria per la morte di (...) appare quantomeno in salita in questo giudizio”.
Il Tribunale, inoltre, con il supporto della legge delega di riforma del processo civile (206/2021), ribadisce come la PA abbia “il dovere giuridico (...) di partecipare attivamente alla procedura di mediazione osservando non soltanto la lettera, ma anche lo spirito della legge”. In tal senso, più volte la Corte dei conti ha rimarcato come sia censurabile anche la scelta di non concludere una transazione palesemente vantaggiosa.
Inoltre, l’articolo 21, decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, è intervenuto sull'elemento soggettivo della responsabilità erariale, circoscrivendo l'area dei pregiudizi risarcibili subiti dall'Amministrazione in ragione di condotte illecite dei propri funzionari. In particolare, la novella è intervenuta sia sul dolo che sulla colpa grave con l'espresso intento di scongiurare la c.d. paura della firma del funzionario pubblico.
Le Pubbliche Amministrazioni - come la giurisprudenza di merito ha già avuto in più occasioni modo di rimarcare stigmatizzando condotte elusive - hanno il dovere giuridico, specie nelle cause in cui la mediazione è prevista come condizione di procedibilità della domanda, di partecipare attivamente alla procedura di mediazione. Tale condotta non rappresenta soltanto l'adempimento di un dovere giuridico imposto dal legislatore, ma anche un possibile strumento per contenere i costi e l'alea del giudizio e, quindi, escludere possibili forme di responsabilità erariale dei funzionari dell'ente.
La mancata partecipazione in mediazione della struttura sanitaria non potrà essere giustificata adducendo motivi che attengono al rapporto con la compagnia assicuratrice (rimasta contumace anche nel processo) e, quindi, al rifiuto di questa di indennizzare i danneggiati. L'eventuale condotta inadempiente dell'assicurazione sulla responsabilità civile del presunto danneggiante (che non indennizza i sinistri oggetto del perimetro assicurativo) attiene alla distinta domanda di garanzia tra questi ed un altro soggetto (ed all'eventuale impossibilità di conciliare anche il diritto di indennizzo dell'assicurato verso l'assicuratore), ma non può e non deve condizionare il percorso di conciliazione tra struttura sanitaria e pazienti o parenti del paziente, quasi come se ci si trovasse in una situazione di litisconsorzio necessario (v. art. 102 c.p.c.) piuttosto che litisconsorzio facoltativo (art. 106 c.p.c.).
Il giudice si raccomanda affinché le parti siano presenti di persona in quanto solo in casi eccezionali la parte dovrebbe essere sostituita da un rappresentante sostanziale munito dei necessari poteri, con l’assistenza dell’avvocato.
Affinché la mediazione sia effettiva le parti dovranno oltre che partecipare personalmente alla procedura di mediazione (partecipazione personale che, per l'ente pubblico, implicherà necessariamente la presenza personale del legale rappresentante dell'ente attesi i valori in gioco o di una persona fisica che fa parte di un organo con poteri d'impegnare verso l'esterno la volontà dell'Amministrazione), anche di scegliere un organismo di mediazione che abbia un regolamento che non ponga limiti temporali alla durata del primo incontro o di quelli successivi, in guisa tale da approfondire le questioni sul tavolo per il tempo che occorrerà e senza che la ristrettezza del tempo che il mediatore mette a disposizione delle parti possa incidere sull'insuccesso del percorso.
Il giudice potrà poi valutare il comportamento delle parti in relazione all’avveramento della condizione di procedibilità anche per l’applicazione dell’articolo 92 del Codice di procedura civile in caso di trasgressione dei doveri indicati dall’articolo 88 del Codice e per l’applicazione dell’articolo 96.
Interessante l’osservazione del magistrato sul tema della professionalizzazione del mediatore sugli aspetti conciliativi a fronte di una professionalizzazione soltanto ibrida del Magistrato Giudicante che risente sempre di un approccio di stretto diritto e, comunque, autoritativo.°
Si veda M. Marinaro, Mediazione effettiva anche per la pubblica amministrazione, in https://ntplusdiritto.ilsole24ore.com/art/AEUxR6XB
Il magistrato, nel motivare la decisione di esperire la mediazione, dà indicazioni alle parti e al mediatore in una logica di circolarità e di incontro tra la procedura alternativa di composizione delle controversie e la sede processuale, in cui individua il perimetro dei danni potenzialmente risarcibili, chiedendo di tener conto dell’eccezione di prescrizione sollevata dalla parte convenuta. Quanto, invece, ai danni domandati iure hereditatis a titolo di danno biologico terminale e di danno catastrofale o tanatologico e dei danni patrimoniali, occorrerà approfondire se, nella causa già decisa da questo Tribunale tra (...) e due degli eredi del (...), sia stato liquidato a due dei coeredi del defunto l'intero danno non patrimoniale e patrimoniale che, entrato nel patrimonio del de cuius, si è poi, per effetto della morte, trasmesso agli eredi.
Le parti dovranno anche valutare se prendere in considerazione, ai fini conciliativi, valori mediani tra quelli medi emergenti dalle Tabelle milanesi e quello fisso risultante dalle Tabelle romane evitando, rispetto ai danni iure hereditatis eventualmente già risarciti alle eredi del defunto (...) nell'altra causa già definita con sentenza passata in giudicato
Il giudice pertanto valuta la mediabilità della controversia nel caso di specie ritenendo presenti “seri elementi di discussione sulla cui base utilmente percorrere una procedura di mediazione”.
La mediazione è un percorso auspicabile anche vista la complessità della liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, sia in ragione dell'evoluzione giurisprudenziale ancora in fieri, sia in considerazione dei valori di rango costituzionale (artt. 2 e 29 Cost.) che vengono in gioco. In questa materia la liquidazione richiede un apprezzamento difficile, aperto a margini di opinabilità significativi in presenza di tabelle integrative del parametro equitativo non ancora aggiornate ai principi della giurisprudenza di legittimità.
Il giudice afferma che “la contestazione dell'odierna convenuta (...) in ordine all'esistenza di una responsabilità della struttura sanitaria per la morte di (...) appare quantomeno in salita in questo giudizio”.
Il Tribunale, inoltre, con il supporto della legge delega di riforma del processo civile (206/2021), ribadisce come la PA abbia “il dovere giuridico (...) di partecipare attivamente alla procedura di mediazione osservando non soltanto la lettera, ma anche lo spirito della legge”. In tal senso, più volte la Corte dei conti ha rimarcato come sia censurabile anche la scelta di non concludere una transazione palesemente vantaggiosa.
Inoltre, l’articolo 21, decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, è intervenuto sull'elemento soggettivo della responsabilità erariale, circoscrivendo l'area dei pregiudizi risarcibili subiti dall'Amministrazione in ragione di condotte illecite dei propri funzionari. In particolare, la novella è intervenuta sia sul dolo che sulla colpa grave con l'espresso intento di scongiurare la c.d. paura della firma del funzionario pubblico.
Le Pubbliche Amministrazioni - come la giurisprudenza di merito ha già avuto in più occasioni modo di rimarcare stigmatizzando condotte elusive - hanno il dovere giuridico, specie nelle cause in cui la mediazione è prevista come condizione di procedibilità della domanda, di partecipare attivamente alla procedura di mediazione. Tale condotta non rappresenta soltanto l'adempimento di un dovere giuridico imposto dal legislatore, ma anche un possibile strumento per contenere i costi e l'alea del giudizio e, quindi, escludere possibili forme di responsabilità erariale dei funzionari dell'ente.
La mancata partecipazione in mediazione della struttura sanitaria non potrà essere giustificata adducendo motivi che attengono al rapporto con la compagnia assicuratrice (rimasta contumace anche nel processo) e, quindi, al rifiuto di questa di indennizzare i danneggiati. L'eventuale condotta inadempiente dell'assicurazione sulla responsabilità civile del presunto danneggiante (che non indennizza i sinistri oggetto del perimetro assicurativo) attiene alla distinta domanda di garanzia tra questi ed un altro soggetto (ed all'eventuale impossibilità di conciliare anche il diritto di indennizzo dell'assicurato verso l'assicuratore), ma non può e non deve condizionare il percorso di conciliazione tra struttura sanitaria e pazienti o parenti del paziente, quasi come se ci si trovasse in una situazione di litisconsorzio necessario (v. art. 102 c.p.c.) piuttosto che litisconsorzio facoltativo (art. 106 c.p.c.).
Il giudice si raccomanda affinché le parti siano presenti di persona in quanto solo in casi eccezionali la parte dovrebbe essere sostituita da un rappresentante sostanziale munito dei necessari poteri, con l’assistenza dell’avvocato.
Affinché la mediazione sia effettiva le parti dovranno oltre che partecipare personalmente alla procedura di mediazione (partecipazione personale che, per l'ente pubblico, implicherà necessariamente la presenza personale del legale rappresentante dell'ente attesi i valori in gioco o di una persona fisica che fa parte di un organo con poteri d'impegnare verso l'esterno la volontà dell'Amministrazione), anche di scegliere un organismo di mediazione che abbia un regolamento che non ponga limiti temporali alla durata del primo incontro o di quelli successivi, in guisa tale da approfondire le questioni sul tavolo per il tempo che occorrerà e senza che la ristrettezza del tempo che il mediatore mette a disposizione delle parti possa incidere sull'insuccesso del percorso.
Il giudice potrà poi valutare il comportamento delle parti in relazione all’avveramento della condizione di procedibilità anche per l’applicazione dell’articolo 92 del Codice di procedura civile in caso di trasgressione dei doveri indicati dall’articolo 88 del Codice e per l’applicazione dell’articolo 96.
Interessante l’osservazione del magistrato sul tema della professionalizzazione del mediatore sugli aspetti conciliativi a fronte di una professionalizzazione soltanto ibrida del Magistrato Giudicante che risente sempre di un approccio di stretto diritto e, comunque, autoritativo.°
Si veda M. Marinaro, Mediazione effettiva anche per la pubblica amministrazione, in https://ntplusdiritto.ilsole24ore.com/art/AEUxR6XB
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