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Ammissibile la prova testimoniale del mediatore in relazione alle modalità di partecipazione delle parti alla mediazione

Autore Maria Lina Guarino

18 04m 18

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Tribunale di Udine, decreto del 7 marzo 2018

L’art. 10 del dlgs 28/2010 sancisce il principio di riservatezza relativo all’impossibilità per il mediatore di deporre sul contenuto delle dichiarazioni e delle informazioni rese nel procedimento di mediazione.
Tale principio, però, deve essere riferito esclusivamente alle dichiarazioni relative al merito della controversia.
Al contrario, tutte le dichiarazioni che attengano alle modalità di partecipazione alla mediazione devono essere obbligatoriamente riportate nel verbale e, qualora lo stesso risulti lacunoso, è ammissibile non solo l’utilizzo dello stesso durante il processo, ma anche la testimonianza del mediatore.
La deroga al principio generale dettato dall’art. 10 è possibile in quanto la fase di identificazione delle parti non ha alcun contenuto sostanziale, non essendosi ancora affrontata nel merito la controversia.
Nel caso di specie, eccepita la mancata partecipazione personale della controparte, il giudice ha ritenuto opportuno ammettere l’istanza con la quale l’attore chiedeva di assumere la prova testimoniale del mediatore. Ciò al fine di integrare la non completa verbalizzazione di quanto accaduto all’incontro.
  • Avv. Maria Lina Guarino

    Milano

    Avvocato dal 1987, sono esperta di diritto di famiglia e delle successioni, nonchè di diritto d`autore, in particolare in campo discografico, letterario, fotografico e delle arti figurative, materie, queste, che mi obbligano a costanti sconfinamenti in quasi tutti i settori del diritto civile, commerciale e del lavoro. Ho esperienze pluriennali di studio e lavoro all`estero e padroneggio l`inglese e il francese, scritto e parlato. Sono una convinta sostenitrice della mediazione come efficace strumento di risoluzione dei conflitti, che consente di giungere a soluzioni condivise dalle parti (il che elimina, tra l`altro, il pericolo di inadempimento dell`accordo), in tempi brevi e a costi contenuti. Non solo. La mediazione, a differenza di quanto avviene nelle contese giudiziarie, consente in genere di preservare il rapporto tra le parti, spesso addirittura rafforzandolo e dandogli nuovo impulso su basi rinnovate. E ciò ha un valore inestimabile, sia per la serenità personale, sia per la salvaguardia degli aspetti economici e del futuro lavorativo delle parti.

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