Tribunale di Terni, sentenza n. 762 del 22.09.2021.
Il caso in esame riguarda l’impugnazione di una delibera condominiale.
Il Condominio convenuta, nelle varie proprie deduzioni e richieste, eccepiva la decadenza del diritto di impugnare la delibera ai sensi dell’art. 1137 c.c.
A tal proposito, l’Autorità Giudiziaria ha ritenuto fondata ed accolto la predetta eccezione, rilevando quanto segue:
Il Condominio convenuta, nelle varie proprie deduzioni e richieste, eccepiva la decadenza del diritto di impugnare la delibera ai sensi dell’art. 1137 c.c.
A tal proposito, l’Autorità Giudiziaria ha ritenuto fondata ed accolto la predetta eccezione, rilevando quanto segue:
- parte attrice ha depositato la domanda di mediazione ex art. 5 D. Lgs. 28/2010 il trentesimo giorno utile;
- non è stata depositata documentazione a riprova del momento in cui tale domanda è stata comunicata alla controparte;
- l'art. 5 comma 6 del citato D. Lgs. 28/2010 prevede espressamente che gli effetti della domanda giudiziale sulla prescrizione e sulla decadenza si producono dalla data di comunicazione alle altre parti della domanda;
- al fine di impedire la decadenza riguardo all'impugnazione della deliberazione condominiale non rileva quindi la data di deposito della domanda di mediazione, bensì quella in cui tale domanda viene comunicata all’altra parte (v. in tal all’senso Cass. n. 2273/19);
- nel caso di specie, parte attrice risulta decaduta dalla facoltà di impugnare la delibera in questione per i soli motivi di annullabilità della stessa;
- nonostante ciò, la delibera assembleare impugnata risulta affetta da nullità che può essere dichiarata - anche su rilievo d'ufficio - a prescindere dal mancato rispetto del termine perentorio previsto dall'art. 1337 c.c.
- Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione attesa o assorbita, così dispone:
Per tali ragioni, il Tribunale di Terni ha dichiarato la nullità della delibera del Condominio e lo ha condannato alla rifusione delle spese di lite. *
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