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BANCHE: UNO "STIMOLO" A PARTECIPARE ALLA MEDIAZIONE ATTIVAMENTE

Autore Giuseppe Ruotolo

26 01m 15

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LA CORTE DI GIUSTIZIA RITIENE LEGITTIMO BLOCCARE LE ESECUZIONI IN PRESENZA DI CLAUSOLE ABUSIVE IMPOSTE AL CONSUMATORE ED ANCHE LE ISCRIZIONI IPOTECARIE PER IL CREDITO CORRISPONDENTE

Per la seconda volta in pochi mesi (cfr.C. Giust. UE, sent. n.C-34/13 del 10.09.14) la Corte di Giustizia interviene stabilendo, non solo che eventuali esecuzioni immobiliari iniziate non possano procedere, ma anche che le ipoteche non possano essere iscritte a fronte di contratti di credito che presentino clausole che pongono oneri particolarmente stringenti al consumatore, vietate dalle direttive UE (c.d. clausole abusive) e, se iscritte, dichiarate nulle.
Il diritto all'abitazione viene quindi considerato preponderante, con invito agli Stati aderenti a far cessare l'utilizzazione delle suddette clausole qualificate illegittime.
La Corte Europea sancisce quindi la facoltà del Giudice di adottare ogni provvedimento ritenuto utile al fine di bloccare l'esecuzione intrapresa dalla finanziaria o dall'Istituto in forza di un contratto che contenga clausole abusive.
Con questo ulteriore nuova pronuncia, la Corte Europea torna in argomento (C. Giust. UE, sent. n.C-482/13 del 21.01.15) spingendosi oltre, affermando che, nel caso di mutuo ipotecario, questo rimane valido solo per la parte di interessi conformi alla legge, mentre per il resto va ricalcolato.
I Giudici Europei, insomma, considerano vessatorie tutte quelle clausole che prevedono interessi di mora di gran lunga superiore a quelli legali, considerando queste in contrasto con le norme comunitarie in materia, recepite in Italia con il c.d. codice del consumo.
A fronte di un credito ipotecario che ha dato vita ad un'esecuzione immobiliare, ben potrebbe il Giudice fare ricalcolare le somme dovute in virtù di un mutuo con interessi moratori. Tale ricalcolo non rimetterebbe in ogni caso in gioco tutto il contratto, ma solo la parte illecita.
Uno stimolo in più, quindi, per le banche "recalcitranti" a fronte delle istanze di mediazione presentate da cittadini, tese a vederci chiaro nella pattuizione degli interessi di mora ed a fronte del "conteggio" che di questi viene fatto dall'Istituto.
Invece di intestardirsi in giudizi civili e perizie contabili a prova e controprova molto meglio dunque aderire ad una procedimento di Mediazione per capire fino a che punto sia invece più utile soddisfare e - forse - mantenere tra le proprie file quel cliente "insoddisfatto".
-482/13
C. Giust. UE, sent. n. C-34/13 del 10.09.14
C. Giust. UE, sent. n. C-34/13 del 10.09.14
C. Giust. UE, sent. n. C-34/13 del 10.09.14
  • Avv. Giuseppe Ruotolo

    Verona

    Ha frequentato l`Università degli Studi di Bologna, laureandosi in Giurisprudenza l`11.03.1987. Interessato soprattutto alla materia civilistica ha curato in particolare lo studio del diritto commerciale e contrattuale. Ha rivolto quindi la sua attenzione soprattutto ai contratti bancari e di finanziamento. Incline alle istanze di giustizia particolarmente pressanti dell`odierna società ed a queste naturalmente portato anche e soprattutto per merito dell`attività forense svolta attraverso diverse generazioni, si è iscritto nell`Albo dei Praticanti Procuratori Abilitati di Verona l`11.04.1988, onde intraprendere a sua volta la professione legale. Si è quindi dedicato allo studio di particolari problematiche afferenti la procedura civile. Ha sostenuto con successo l`esame per l`esercizio della professione di Avvocato nel 1992 presso la Corte di Appello di Venezia, iscrivendosi quindi nell`albo degli Avvocati di Verona il 20.07.92. In data 29.10.2004 si è iscritto all Albo Speciale Avvocati Cassazionisti. Pratica la professione di avvocato presso lo Studio Legale in Verona, via A. Sciesa n. 3, organizzato in forma associativa e che frequenta costantemente da quasi trenta anni. Le sua attività, svolta presso i Tribunali del distretto della Corte di Appello di Venezia, è per lo più concentrata nella materia civilistica, ed in particolare nel diritto contrattuale, commerciale, bancario e finanziario, con una particolare attenzione dedicata alle problematiche connesse, nonché in materia di risarcimento danni e diritti successori. All inizio del 2006 ha partecipato con profitto al Corso Base di Formazione per Conciliatori, organizzato secondo gli standard adottati da Unioncamere (maggio 2005), ottenendo la relativa attestazione. Ha partecipato con profitto al Corso Formazione per Conciliatori, previsto dal D. Lgs. 04.03.2010 n. 28 e d.m. 18.10.2010, n. 180, ottenendo la relativa attestazione e conseguente iscrizione presso l Organismo Veronese di Mediazione Forense O.V.M.F.

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