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Se la controversia verte su un assegno bancario è applicabile la previsione dell`art. 5 comma 1 bis?

Autore Stefano Nulli

02 06m 20

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Corte di Cassazione, ordinanza numero. 9204 del 20.05.2020

L’art. 5 comma 1 bis d.lgs. n. 28/2010 puntualizza, tra le altre cose, che in materia di contratti bancari l’esperimento del procedimento di mediazione è obbligatorio. Di conseguenza, il corretto svolgimento del tentativo di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Nel novero dei contratti bancari, però, non possono essere ricompresi gli assegni bancari. L’assegno, infatti, è uno strumento di pagamento che mantiene una propria autonomia sia sotto il profilo funzionale che sotto quello strutturale rispetto ad un contratto bancario.

La mediazione, dunque, non è obbligatoria se oggetto della controversia è un assegno bancario ma solo in presenza di un contratto bancario strettamente inteso. 
  • Avv. Stefano Nulli

    Torino

    Sono avvocato civilista, torinese ma con spirito fortemente dinamico. Dal 1993 mi prendo cura degli interessi dei miei clienti consigliandoli ed affiancandoli personalmente in ogni passaggio delle procedure intraprese per la miglior soluzione dei loro problemi. Ero scettico sulle opportunità offerte dalla mediazione, ma da quando sono entrato a far parte del team di 101Mediatori ne ho compreso appieno le potenzialità - purché sia svolta con l`impegno e la professionalità che costituiscono lo standard di questo Ente. Mi occupo principalmente di: questioni ereditarie, diritti reali, locazioni e condominio. Se avete un problema, insieme troveremo la soluzione.

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