Tribunale di Milano, Sez. XV, 01.09.2025, sentenza n. 6637
Tizia agiva nei confronti della madre Caia e del fratello Mevio avanti al Tribunale di Milano per accertare e dichiarare inesistente e/o nulla e/o invalida la delibera assembleare di aumento di capitale della società Alfa in quanto avente "oggetto illecito" e adottata in "assenza assoluta di informazione" ex art. 2479 ter comma III c.c, in subordine per illiceità della causa e/o contrarietà a norma imperativa ex art. 1418 c.c. In ulteriore subordine chiedeva che la rinuncia da parte della madre Caia a sottoscrivere l'aumento di capitale sociale fosse ritenuta una donazione indiretta dalla stessa Caia verso il fratello Mevio. (Le quote sociali del fratello erano aumentate di conseguenza).
Richiedeva inoltre a medici e enti ospedalieri di esibire e produrre in giudizio documentazione medico-sanitaria attestante la malattia degenerativa della madre negli anni precedenti all’adozione della delibera impugnata chiedendo la nomina di un C.T.U. per accertare la capacità o incapacità di intendere e di volere della madre al momento dell’assemblea (il padre/marito aveva votato per lei in forza di procura generale notarile).
Il convenuto Mevio costituendosi, in via preliminare di rito, chiedeva di accertare e dichiarare la carenza di legittimazione ad agire e di interesse ad agire (Tizia non era socia), la carenza di legittimazione passiva del convenuto rispetto alle domande proposte in via principale e in via subordinata, l'erronea proposizione al Tribunale delle Imprese della domanda ulteriormente subordinata di accertamento della donazione indiretta delle quote sociali e l'improcedibilità della domanda di accertamento della donazione indiretta delle quote sociali per mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria.
Nel merito, chiedeva di accertare la decadenza dell'attrice rispetto alla domanda di nullità della delibera di aumento del capitale per decorso del termine previsto dall'art. 2379 ter c.c. richiamato per la s.r.l. dall'art. 2479 ter, IV comma, c.c. (180 giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese).
La madre convenuta si costituiva tramite l'amministratore di sostegno e decedeva nelle more del processo.
L’interesse ad agire dell’attrice viene ritenuto sussistente nel momento della decisione (morendo la madre Tizia diventava socia).
Il Tribunale rileva la tardività dell’impugnazione, l’infondatezza dell'azione di nullità del negozio di sottoscrizione dell'aumento di capitale e l’inammissibilità della domanda di accertamento della donazione indiretta per carenza di interesse ad agire.
Anche l'eccezione di improcedibilità dell'azione sollevata dai convenuti in relazione al mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria viene ritenuta priva di fondamento non essendo soggetta a mediazione obbligatoria i sensi dell'art. 5 c. 1 D.Lgs. 28/2010, la domanda di accertamento della natura di donazione indiretta di un atto dispositivo ma solo l'eventuale domanda della sua riduzione per lesione della legittima, riconducibile alla materia delle successioni ereditarie, che non costituisce oggetto del giudizio.
Tutte le domande di Tizia vengono rigettate e l'attrice viene condannata al pagamento delle spese processuali.°
Richiedeva inoltre a medici e enti ospedalieri di esibire e produrre in giudizio documentazione medico-sanitaria attestante la malattia degenerativa della madre negli anni precedenti all’adozione della delibera impugnata chiedendo la nomina di un C.T.U. per accertare la capacità o incapacità di intendere e di volere della madre al momento dell’assemblea (il padre/marito aveva votato per lei in forza di procura generale notarile).
Il convenuto Mevio costituendosi, in via preliminare di rito, chiedeva di accertare e dichiarare la carenza di legittimazione ad agire e di interesse ad agire (Tizia non era socia), la carenza di legittimazione passiva del convenuto rispetto alle domande proposte in via principale e in via subordinata, l'erronea proposizione al Tribunale delle Imprese della domanda ulteriormente subordinata di accertamento della donazione indiretta delle quote sociali e l'improcedibilità della domanda di accertamento della donazione indiretta delle quote sociali per mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria.
Nel merito, chiedeva di accertare la decadenza dell'attrice rispetto alla domanda di nullità della delibera di aumento del capitale per decorso del termine previsto dall'art. 2379 ter c.c. richiamato per la s.r.l. dall'art. 2479 ter, IV comma, c.c. (180 giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese).
La madre convenuta si costituiva tramite l'amministratore di sostegno e decedeva nelle more del processo.
L’interesse ad agire dell’attrice viene ritenuto sussistente nel momento della decisione (morendo la madre Tizia diventava socia).
Il Tribunale rileva la tardività dell’impugnazione, l’infondatezza dell'azione di nullità del negozio di sottoscrizione dell'aumento di capitale e l’inammissibilità della domanda di accertamento della donazione indiretta per carenza di interesse ad agire.
Anche l'eccezione di improcedibilità dell'azione sollevata dai convenuti in relazione al mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria viene ritenuta priva di fondamento non essendo soggetta a mediazione obbligatoria i sensi dell'art. 5 c. 1 D.Lgs. 28/2010, la domanda di accertamento della natura di donazione indiretta di un atto dispositivo ma solo l'eventuale domanda della sua riduzione per lesione della legittima, riconducibile alla materia delle successioni ereditarie, che non costituisce oggetto del giudizio.
Tutte le domande di Tizia vengono rigettate e l'attrice viene condannata al pagamento delle spese processuali.°
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