Tribunale di Napoli, VI sezione civile, 28.02.2026, sentenza n. 3457.
Il caso in esame riguarda una vertenza in materia di scioglimento di comunione, nella quale la parte convenuta eccepisce l`improcedibilità della domanda per aver la parte attrice intrapreso il procedimento di mediazione obbligatoria dinanzi a un organismo con sede in Santa Maria Capua Vetere, territorialmente incompetente rispetto al Tribunale di Napoli, giudice della controversia.
In merito, il Tribunale ha così statuito:
- la mediazione nelle controversie in materia di divisione è obbligatoria ai sensi dell`art. 5, comma 1, d.lgs. 28/2010, costituendo condizione di procedibilità della domanda giudiziale;
- la competenza territoriale dell`organismo di mediazione è disciplinata dall`art. 4, comma 1, d.lgs. 28/2010, secondo cui la domanda deve essere depositata presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia;
- la norma opera un rinvio alle regole del codice di procedura civile sulla competenza per territorio (artt. 18–30 bis c.p.c.), imponendo una corrispondenza tra la localizzazione dell`organismo e il foro giudiziale della controversia: prima si individua il foro, poi si determina l`organismo;
- la ratio della regola è quella di garantire alla parte invitata una effettiva partecipazione al procedimento senza oneri eccessivi, in coerenza con la finalità deflattiva della mediazione;
- la competenza dell`organismo è derogabile solo su accordo delle parti; in assenza di tale accordo, la domanda presentata a un organismo incompetente non produce alcun effetto utile ai fini della procedibilità;
- la circostanza che l`incontro si sia svolto a distanza, con modalità telematiche, è del tutto irrilevante: il collegamento audiovisivo da remoto rappresenta una semplice modalità di partecipazione al procedimento, rimessa alla volontà delle parti, e non può essere utilizzata strumentalmente per derogare alla disposizione sulla competenza territoriale di cui all`art. 4 d.lgs. 28/2010;
- la procedura di mediazione instaurata dinanzi a un organismo incompetente è inidonea a soddisfare la condizione di procedibilità, poiché affinché questa possa ritenersi avverata non è sufficiente esperire un procedimento di mediazione qualsivoglia, ma è necessario rispettare tutte le condizioni di legge per il suo rituale svolgimento;
- secondo l`orientamento preferibile della giurisprudenza di merito, la conseguenza dell`inosservanza della regola di competenza territoriale dell`organismo non è l`inammissibilità o la mera inefficacia della domanda, ma l`improcedibilità della domanda giudiziale, a tenore dell`art. 5 d.lgs. 28/2010;
- nel caso di specie, la parte attrice aveva depositato la domanda di mediazione oltre il termine di quindici giorni assegnato dal giudice e, comunque, dinanzi a un organismo incompetente; l`eccezione di improcedibilità sollevata dal convenuto è stata pertanto ritenuta fondata.
La pronuncia presenta un profilo di particolare interesse per la pratica degli organismi di mediazione: il Tribunale chiarisce con nettezza che la partecipazione telematica non costituisce un elemento neutro o sanante rispetto al vizio di incompetenza territoriale. L`attivazione della stanza virtuale non modifica i criteri di individuazione della competenza, non ne vanifica la portata e non rende superflua la verifica della ubicazione fisica della sede dell`organismo nella circoscrizione del giudice competente.
Si tratta di un principio di grande rilevanza operativa nel contesto attuale, in cui la mediazione telematica è divenuta prassi diffusa: la facilità tecnica del collegamento a distanza non autorizza le parti a scegliere liberamente l`organismo prescindendo dalla regola legale di competenza, salvo che non sussista un accordo derogatorio espresso o per fatti concludenti.
Il principio che emerge dalla decisione può formularsi nei seguenti termini:
La domanda di mediazione depositata presso un organismo privo di competenza territoriale ai sensi dell`art. 4, comma 1, d.lgs. 28/2010 è inidonea a soddisfare la condizione di procedibilità di cui all`art. 5 del medesimo decreto; tale vizio non è sanato dallo svolgimento telematico del primo incontro, atteso che la modalità di partecipazione a distanza non incide sui criteri di competenza e non può derogare unilateralmente alla regola legale che impone la corrispondenza tra sede dell`organismo e foro giudiziale della controversia. *
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