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Ripetizione delle spese in mediazione: si pronuncia la Cassazione.

Autore Monica Allulli

16 07m 19

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Corte di Cassazione, sentenza del 14/05/2019 n. 12712

Il giudice, per mezzo di un provvedimento adeguatamente motivato e, qualora ricorrano gravi ed eccezionali ragioni, può decidere, ex art. 13 dlgs 28/2010, di escludere la ripetizione delle spese sostenute dal vincitore per l'indennità corrisposta al mediatore. Ciò a patto che il contenuto del provvedimento che definisce il giudizio non corrisponda interamente al contenuto della proposta. Detti "gravi ed eccezionali motivi", però, non sussistono quando la decisione del giudice è caratterizzata da una riduzione, seppur forte, del petitum. La diminuzione del petitum, infatti, è un evento frequente nella vita di un procedimento e, giammai, può ricoprire lo status di "grave ed eccezionale motivo". 
  • Avv. Monica Allulli

    Roma

    Quando ho esercitato l`attività di avvocato a Genova mi sono "meritata" la definizione di "avvocato di pace" nel senso che pur essendo iscritta all`albo dal 1996 seguo i miei clienti indirizzandoli a perseguire la via stragiudiziale. Questo mi ha portato a specializzarmi nel settore della mediazione civile e familiare perchè credo fermamente nella capacità delle persone, adeguatamente sostenute, di risolvere i conflitti, raggiungendo al meglio la propria soddisfazione . Qualcuno prima di me ha detto" Dover iniziare una causa è una sconfitta, perderla una tragedia" M. K. Gandhi

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