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Revoca del decreto ingiuntivo se la mediazione viene svolta in presenza di avvocati delegati sprovvisti di potere di rappresentanza sostanziale

Autore Carlotta Calabresi

07 10m 21

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Tribunale di Milano sezione XIV Civile, 4 ottobre 2021 n. 7980, Estensore Carnì

Il caso ha ad oggetto la materia bancaria: veniva opposto un decreto ingiuntivo con cui veniva ingiunto il pagamento di una somma importante in forza di fideiussione rilasciata a garanzia delle obbligazioni derivanti dal rapporto di conto corrente bancario e mutuo fondiario tra una società e la Banca. La Banca si costituiva in giudizio e un altro soggetto – presumibilmente la cessionaria del credito – spiegava intervento volontario ex art. 105 cpc.
All’udienza, con ordinanza, il giudice assegnava termine per l’esperimento del tentativo di mediazione e invitava le parti a depositare il verbale di mediazione e le procure rilasciate ai soggetti intervenuti.
 
All’incontro di mediazione nessuno è presente per l’opponente (convenuto sostanziale) mentre per l’opposto (attore sostanziale) presenziano due avvocati: uno nominato da un rappresentante della mandataria della Banca e l’altro delegato da un collega a sua volta nominato da un rappresentante della mandataria.
 
Il Tribunale di Milano riassume e sintetizza l’intervento chiarificatore della Suprema Corte con la sentenza n. 8473/2019 secondo cui il legislatore ha “previsto e voluto la comparizione personale delle parti dinanzi al mediatore, perché solo nel dialogo informale diretto tra le parti e il mediatore conta che si possa trovare quella composizione degli opposti interessi satisfattiva al punto da evitare la controversia ed essere più vantaggioso per entrambe le parti”. La comparizione personale delle parti è tuttavia attività delegabile in quanto non vi è un divieto in tal senso né si tratta di un atto di natura strettamente personale. Pertanto la parte può delegare un terzo a partecipare in sua vece all’attività di mediazione conferendo tale potere mediante una procura avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione e il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto. Il rappresentante deve essere a conoscenza dei fatti e fornito dei poteri per la soluzione della controversia.
Tale potere non può essere conferito con la procura al difensore da lui stesso autenticata (cd: procura alle liti) pertanto la procura speciale non può essere autenticata dal difensore.
La legge non può conferire il potere di farsi sostituire dal difensore con la procura conferita allo stesso e da questi autenticata. La procura rilasciata allo scopo non può essere autenticata dal difensore perché il conferimento del potere di partecipare in sua sostituzione alla mediazione non fa parte dei possibili contenuti della procura alle liti autenticabili direttamente dal difensore.
 
Sulla base di tali principi, nel caso di specie il Tribunale di Milano ha ritenuto il primo avvocato dell’opposto non titolare di idonea procura bensì di una semplice “delega” attribuitagli dalla mandataria legittimata con procura notarile a conferire procure speciali a terzi. Tale delega non è autenticata da notaio.
 
Anche il secondo avvocato non viene ritenuto titolare di procura idonea a conferire la rappresentanza sostanziale dell’opposta in quanto – anch’esso - delegato con scrittura privata da un collega (il terzo avvocato o forse il primo) autenticata dallo stesso. L’avvocato delegante (il terzo avvocato che potrebbe anche essere il primo) aveva a sua volta procura speciale non notarile da un procuratore della mandataria e autenticata da lui stesso.
  
Per poter comprendere la portata di tale interpretazione restrittiva bisognerebbe vedere come sono state redatte tali “deleghe” in quanto non vengono trascritte nella sentenza (come invece fa Trib Perugia II sezione civile, sentenza 25 marzo 2021 n. 50, in https://www.101mediatori.it/sentenze-mediazione/la-procura-speciale-sostanziale-conferita-al-difensore-fa-si-che-la-mediazione-sia-considerata-ritualmente-esperita-996.aspx).
 
La conseguenza di questa interpretazione è molto rilevante: l’opposto attore sostanziale (la Banca qui rappresentata da una mandataria) – che ha interesse al compimento della condizione di procedibilità – si vede dichiarare l’improcedibilità della domanda con susseguente revoca del decreto ingiuntivo nei confronti degli opponenti. Le spese vengono compensate.
 
 
  • Avv. Carlotta Calabresi

    Roma

    Dopo diversi anni di esperienza in studi legali italiani ed internazionali e di ricerca universitaria che coltivo tuttora (Luiss Guido Carli, Università Politecnica delle Marche, Università di Urbino), nel 2010 mi sono avvicinata a questa nuova professione introdotta in Italia grazie alla direttiva UE 52/2008 e ho trovato una strada consona alla mia natura pacifica, sempre alla ricerca della soluzione equilibrata e di buon senso. In questi 14 anni ho visto cambiare la mentalità di avvocati e magistrati. Ora c`è maggior fiducia nell`istituto e, a seguito della pandemia e l’istituzionalizzazione della mediazione online, un riscontro molto positivo. La mediazione è uno strumento di giustizia sostenibile: la lentezza cronica della giustizia italiana impone un nuovo paradigma. La risoluzione alternativa delle controversie porta alla composizione rapida ed economica dei conflitti favorendo la pacificazione sociale, lo sviluppo dell’economia e la fiducia degli investitori esteri in Italia. La giustizia riparativa/collaborativa si inserisce nel processo globale che mira allo sviluppo sostenibile, in quanto contribuisce all`Obiettivo di Sviluppo Sostenibile n. 16 dell’ONU: promuovere società giuste, pacifiche e inclusive. Mi piace l`idea di far parte del "sistema giustizia" e di contribuire allo sviluppo del nostro Paese. Sono in 101 Mediatori dal 2019 e mi sono occupata di 473 pratiche (aggiornamento settembre 2024) in cui ho raggiunto un tasso di adesione della parte chiamata pari al 59%, di mediazioni avviate pari al 54% e di accordi raggiunti pari al 71%.

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