Corte d`appello di Roma, Sez. II, 25.03.2025, sentenza n. 1885
La società Beta, attiva nel settore delle costruzioni, agiva contro la banca Alfa per ottenere la cancellazione presso la "banca dati CRIF" come cattiva pagatrice e la condanna al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, quantificato in Euro 1.000.000,00. La predetta iscrizione era illegittima, secondo la tesi dell’attrice, in quanto non preceduta da adeguata istruttoria e senza preavviso. La società attrice, a seguito della segnalazione, non era stata più ritenuta soggetto affidabile, né aveva potuto reperire nuovi finanziamenti né partecipare a gare d’appalto, subendo danni sia all'immagine che da perdita di chance. La banca convenuta, e per essa la mandataria contestava quanto eccepito e dedotto nell'atto di citazione, proponendo domanda riconvenzionale al fine di ottenere la condanna dell'attrice al pagamento del debito da quest'ultima maturato pari a Euro 592.295,98 oltre interessi. Il tribunale nel merito respingeva le domande attoree e accoglieva la domanda riconvenzionale. Respingeva anche la contestazione in merito alla procedibilità della domanda riconvenzionale in quanto alla procedura di mediazione aveva partecipato tramite il proprio avvocato.
La società Beta appellava la sentenza di primo grado sulla base di cinque motivi. Il secondo riguardava l'improcedibilità della domanda riconvenzionale: secondo l’appellante, il Tribunale non aveva rilevato che dinanzi al mediatore era comparso il difensore della banca in forza della sola procura alle liti ed in difetto di apposita procura speciale.
Tale secondo motivo viene considerato infondato: la Corte rileva che dal verbale di mediazione e dalla documentazione allegata la Banca aveva conferito procura speciale al proprio Avvocato per presenziare in mediazione, il quale, dunque, ha partecipato al primo incontro munito di valida procura speciale. Citando Cass. n. 8473 del 2019, la corte rileva che non vi sono motivi ostativi affinché il difensore assuma contemporaneamente la qualifica di procuratore nel procedimento di mediazione, considerando che nella specie la procura allo stesso conferita, ai fini della mediazione, era ampia e che egli era all'evidenza a conoscenza dei fatti di causa, motivo della controversia e che quindi aveva piena conoscenza dei fatti litigiosi per i quali, in ipotesi, poteva giungersi alla mediazione.
Anche gli altri motivi non vengono accolti pertanto l’appello viene respinto, con condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali dell'appello e al versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.°
La società Beta appellava la sentenza di primo grado sulla base di cinque motivi. Il secondo riguardava l'improcedibilità della domanda riconvenzionale: secondo l’appellante, il Tribunale non aveva rilevato che dinanzi al mediatore era comparso il difensore della banca in forza della sola procura alle liti ed in difetto di apposita procura speciale.
Tale secondo motivo viene considerato infondato: la Corte rileva che dal verbale di mediazione e dalla documentazione allegata la Banca aveva conferito procura speciale al proprio Avvocato per presenziare in mediazione, il quale, dunque, ha partecipato al primo incontro munito di valida procura speciale. Citando Cass. n. 8473 del 2019, la corte rileva che non vi sono motivi ostativi affinché il difensore assuma contemporaneamente la qualifica di procuratore nel procedimento di mediazione, considerando che nella specie la procura allo stesso conferita, ai fini della mediazione, era ampia e che egli era all'evidenza a conoscenza dei fatti di causa, motivo della controversia e che quindi aveva piena conoscenza dei fatti litigiosi per i quali, in ipotesi, poteva giungersi alla mediazione.
Anche gli altri motivi non vengono accolti pertanto l’appello viene respinto, con condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali dell'appello e al versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.°
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