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Patrocinio a spese dello Stato in sede di mediazione? Decida la Corte Costituzionale!

Autore Donato Mele Mongiò

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Tribunale di Palermo, sez. IV Civile-Fallimentare, ordinanza del 17.03.2021 - Presidente/Relatore Dott. D’Antoni

Il Tribunale di Palermo ha sollevato d'ufficio la questione di legittimità costituzionale della normativa in materia di spese di giustizia ed, in particolare, circa gli artt. 74, comma 2, e 75, comma 1, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), in relazione agli artt. 3, 24 e 36 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono che sia assicurato il patrocinio ai non abbienti nel procedimento di mediazione, e che sia assicurato il pagamento del relativo compenso all’Avvocato con oneri a carico dell’Erario, quando il suo esperimento è condizione di procedibilità della domanda e il processo non viene poi introdotto poiché è intervenuta la conciliazione delle parti.
Il dubbio formulato dall’Autorità giudiziaria trae origine dalle seguenti constatazioni:
  1. l’Ordinamento italiano favorisce la soluzione extragiudiziaria delle controversie e non è, pertanto, ragionevole consentire al difensore della parte non abbiente di accedere ad una liquidazione con oneri a carico dell’Erario allorquando l’esito della mediazione risulti infruttuoso (e si renda perciò necessario l’avvio del processo civile), e negarla invece allorquando la controversia si definisca in ambito di mediazione; infatti ciò vanificherebbe gli effetti acceleratori e deflattivi dell’intero sistema processuale civile connessi all’effettività del procedimento mediatorio;
  2. in caso di ammissione al patrocinio dello Stato per un procedimento mediatorio positivamente conclusosi con accordo tra le parti, il diritto al compenso del difensore sarebbe definitivamente compromesso, essendogli preclusa non solo la possibilità di ottenere la liquidazione dei compensi con oneri a carico dell’Erario, ma anche quella di chiedere compensi direttamente al cliente;
  3. non potrebbe considerarsi valido equipollente, ai fini sostanziali, l’eventuale revoca del patrocinio a spese dello Stato disposta a seguito del sopraggiunto accordo tra le parti della mediazione;
  4. contrasterebbe con il principio di uguaglianza sancito dall’art. 3 Cost. il diverso ed irragionevole trattamento riservato dal Legislatore alla mediazione transfrontaliera.
Pertanto, l’Autorità Giudiziaria ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale e ha sospeso il procedimento liquidatorio in corso, riservandosi all’esito della decisione della Corte Costituzionale ogni ulteriore statuizione.
Non ci resta che attendere la decisione della Corte Costituzionale!
  • Avv. Donato Mele Mongiò

    Lecce

    Iscritto nell’Albo degli Avvocati presso la Corte d’Appello di Lecce dal 15.9.99, ha partecipato a numerosi seminari e corsi di aggiornamento in Diritto e Procedura Civile, Diritto Amministrativo e Contabilità di Stato. Svolge intensa attività stragiudiziale, particolarmente in materia contrattuale e difesa in materia fallimentare, esecutiva, contrattuale, agraria, successoria ed è un fermo sostenitorte della definizione conciliativa delle vertenze. Ha esercitato per molti anni la carriera universitaria come Cultore di Diritto Amministrativo con il prof. Ernesto Sticchi Damiani e di Contabilità di Stato con il prof. Eugenio F. Schlitzer presso la Università di Lecce. Titoli pubblicati : - “Le eccezioni all’obbligo di avviso dell’avvio del procedimento amministrativo ex art.7 L. 241/90” in Quaderni del Corso di Laurea in Giurisprudenza n.1/1997, Argo ; - “Il giudizio di conto nella recente evoluzione normativa” : in La finanza locale, rivista mensile di contabilità e tributi degli enti locali e delle regioni, n.11 Novembre 1998, Maggioli.

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