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Partecipazione personale delle parti e profili di improcedibilità

Autore Nadia Morandi

13 05m 20

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Tribunale di Milano, sentenza del 11/02/2020

Anche il tribunale di Milano decide di aderire alla linea dettata dalla Corte di Cassazione in materia di partecipazione personale della parte alla mediazione.

In primis è fondamentale ricordare che principio cardine del procedimento di mediazione è la presenza personale delle parti. 
Le parti, però, conferita al difensore che le assiste apposita procura, possono farsi sostituire dallo stesso durante il procedimento di mediazione.

La presenza del difensore debitamente incaricato non consente di dichiarare l'improcedibilità della domanda giudiziale per assenza delle parti al procedimento di mediazione. 
  • Avv. Nadia Morandi

    Brescia

    Svolgo con professionalità attività di consulenza ed assistenza legale, a privati e aziende, dall`anno 2000, in tutto il territorio italiano ed in vari ambiti. Dall`anno 2011 svolgo anche attività di mediatore civile in materie quali ad esempio successioni, locazioni, proprietà, comunione e condominio, obbligazioni, contratti e diritto societario. La mia attività come mediatore è caratterizzata anzitutto da serietà e professionalità ma anche capacità di lavoro di gruppo ed una buona capacità di ascolto poichè, secondo me, la mediazione non è solo un modo per dirimere le controversie evitando di rivolgersi ad un Tribunale ma è il modo per comporre i conflitti mediante soluzioni, anche "alternative", che riescono a soddisfare i bisogni delle parti in modo più personalizzato rispetto ad un "freddo" provvedimento giudiziario.

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