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La procura speciale sostanziale conferita al difensore fa sì che la mediazione sia considerata ritualmente esperita.

Autore Silvio Zicconi

06 10m 21

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Tribunale di Perugia, II sezione civile, sentenza 25 marzo 2021 n. 50

Il Tribunale di Perugia, in un’articolata sentenza, si è pronunciato sul tema della rappresentanza della parte escludendo però l’improcedibilità della domanda.
Il tema della controversia è la diffamazione a mezzo stampa. L’attore,  un magistrato, si doleva della pubblicazione di un articolo che lo accusava di aver favorito un parente nello svolgimento del proprio lavoro. L’attore citava sia l’autore dell’articolo che il direttore della testata giornalistica e l’editore della testata. I convenuti eccepivano l’improcedibilità in quanto la procedura di mediazione, seppur iniziata, non era stata ritualmente condotta e conclusa in quanto all’incontro di mediazione non avevano partecipato personalmente le parti ma i difensori muniti di procura speciale.
Il giudice disattende l’eccezione di improcedibilità della domanda.
Sul tema della rappresentanza delle parti in mediazione, in applicazione della sentenza della Suprema Corte n. 8473/2019 il Tribunale di Perugia ricorda che il successo della mediazione risiede nell’interlocuzione diretta e informale delle parti con il mediatore al fine di ricostruire i rapporti pregressi e fornire aiuto nel trovare una soluzione che consenta di evitare l’acuirsi della conflittualità e definire amichevolmente la controversia con reciproca soddisfazione.
La mediazione è considerata attività personalissima. Tuttavia le parti possono conferire procura speciale ad altri soggetti per farsi rappresentare nel procedimento di mediazione a condizione che sia espressamente conferito il potere parteciparvi e trattandosi di rappresentanza avente natura negoziale e non processuale tale procura deve autorizzare il rappresentante ad agire in nome e per conto con chiara specificazione dei poteri e dei limiti.
Nel caso di specie al difensore era stata conferita una procura speciale sostanziale, distinta ed autonoma dalla procura alle liti, che viene trascritta all’interno del provvedimento.
Il tribunale esclude la necessità della procura notarile in una mediazione avente ad oggetto una pretesa risarcitoria. Pertanto nel caso di specie ritiene esperita la condizione di procedibilità.
Se la procura fosse stata ritenuta insufficiente, il giudice avrebbe assegnato il termine per l’esperimento della mediazione.°
 
  • Avv. Silvio Zicconi

    Sassari

    Avvocato Civilista dal 1995, consigliere dell`Ordine degli Avvocati di Sassari dal 2008, dal 2010 al 2014 è Consigliere Segretario del medesimo Ordine. Già componente della relativa commissione "Mediazione", dal 2011 è Mediatore civile e commerciale ai sensi del D.Lgs. n.28/10. Svolge attività di consulenza ed assistenza legale giudiziale ed stragiudiziale prevalentemente nel settore del diritto civile, diritti reali, obbligazioni e contratti, divisioni, successioni, assicurazioni, diritto commerciale, immobiliare, fallimentare, responsabilità civile e professionale, recupero crediti, diritto di famiglia e del lavoro. Iscritto nell`elenco degli Arbitri della Camera Arbitrale di Sassari, ha svolto funzioni di arbitro in procedimenti arbitrali rituali ai sensi dell`art.809 e ss. c.p.c., nonchè di Presidente di Collegi di Conciliazione ex art.7 St.Lav. per i procedimenti disciplinari nei confronti dei lavoratori. Abilitato al patrocinio gratuito in sede civile e di volontaria giurisdizione nonché davanti al Tribunale dei minori in sede civile.

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