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la presenza della parte di persona è una rassicurante garanzia e tutela per le altre parti oltre che per gli avvocati.

Autore Maria Giuseppina Salaris

02 07m 19

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Tribunale di Roma, sentenza del 27/06/2019

È necessaria la presenza personale delle parti nel procedimento di mediazione? 
La legge dispone, tanto per la mediazione obbligatoria quanto per quella demandata dal giudice, la necessità che al procedimento di mediazione sia presente la parte assistita dal suo avvocato. Di conseguenza, qualora sia presente esclusivamente l'avvocato, seppur munito di delega, la mediazione non può ritenersi correttamente instaurata.
Alla stessa conclusione deve giungersi se insieme all'avvocato sia presente un rappresentante della parte. "Il legislatore ha previsto e voluto la comparizione personale delle parti dinanzi al mediatore, perché solo nel dialogo informale e diretto tra parti e mediatore, conta che si possa trovare quella composizione degli opposti interessi satisfattiva al punto da evitare la controversia ed essere più vantaggiosa per entrambe le parti”
A ben vedere, quindi, è la stessa sentenza della S.C. n. 8473/19 del 7.3.2019 che predica, in armonia con le caratteristiche normative dell’istituto, la necessaria presenza personale della parte in mediazione. Va considerato inoltre che la mancanza della presenza personale, è idonea, indirettamente, ad affievolire le possibilità di un accordo.
Può accadere, ad esempio, che la parte non presente in mediazione (e delegante) rinneghi l’accordo raggiunto dall’avvocato che abbia asserito, verbalizzandolo in mediazione, di rappresentarla.
Va ricordato che l’avvocato non ha un potere generale di autenticare la sottoscrizione di una
scrittura privata (come confermato dalla citata Suprema Corte 8473/19 del 7.3.2019), qual è di regola una procura, men che meno la procura di un mandato di rappresentanza in mediazione che attinge ad un alto tasso di possibilità di disposizione dei diritti.
Il potere di autenticazione dell’avvocato è circoscritto infatti al solo ambito giudiziario, ed in
particolare alla autentica della firma del cliente.
In definitiva, la presenza della parte di persona è una rassicurante garanzia e tutela per le altre parti, oltre che per gli avvocati.
  • Avv. Maria Giuseppina Salaris

    Sassari

    Avvocato dal 1994,con patrocinio in Cassazione ,esercito nell`ambito del diritto civile con particolare interesse per il diritto di famiglia. Abilitazione all`esercizio della professione di mediatore dei conflitti 1998-1999, riconosciuta dal Forum europeo per la Mediazione (dir. scient. Prof. Avv. G.Gullotta). Abilitazione alla formazione dei mediatori rilasciata nel 2000 dal Haynes Mediation Training Institute (dir.scient. John Haynes). Abilitazione all`esercizio della professione di Conciliatore Camerale. Attestato di formazione in conformità al DM 180/2010 come Mediatore Specializzato ,anno 2010-2011. Corso di aggiornamento per Mediatore Stragiudiziale Professionista ,anno 2013. Partecipazione in qualità di relatore a numerosi convegni sul tema della mediazione , tra cui il " II Congresso del Forum Mondiale di Mediazione "(Cagliari 2000). Docente della materia " Mediazione Familiare " presso il Master sulla composizione stragiudiziale delle controversie e mediazione dei conflitti presso la facoltà di Giurisprudenza dell`Università di Sassari. Autrice di alcune pubblicazioni sul tema della mediazione , tra le quali : " Note introduttive ad uno studio interdisciplinare sulla mediazione. La mediazione Familiare" (Archivio storico giuridico sardo,1997); " L`enfant au risque de l`oubli : Convegno di Lione sulla Mediazione Familiare"(in Esperienze Pratiche per Mediare i Conflitti, 1999); " La Mediazione in Italia : l`individuazione dei differenti ambiti normativi e le nuove proposte di intervento legislativo ( Cultura e Pratica della Mediazione,2000).

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