Tribunale di Latina, 09.04.2026, sentenza n. 736
In una controversia che vedeva contrapposti tre fratelli per lo scioglimento della comunione ereditaria derivante dalla successione ab intestato della madre, veniva avviato giudizio di divisione previo esperimento del tentativo di mediazione (chiuso negativamente per mancata adesione).
Il giudice disponeva la CTU e la perizia evidenziava difformità edilizie sull'immobile oggetto di divisione. A quel punto il giudice, ravvisando “ragioni per disporre la mediazione al fine di consentire alle parti di trovare uno spazio adeguato a valutare seriamente e responsabilmente le reciproche opportunità di definizione negoziale della controversia”, disponeva la mediazione demandata. Secondo l’insegnamento della Suprema Corte, il giudice non può disporre la divisione che abbia ad oggetto un fabbricato abusivo (Cass. civ., sez. unite, 07/10/2019, n. 25021).
Le parti (entrambe onerate) non davano corso all’invito alla mediazione delegata e la domanda viene dichiarata improcedibile.
Se il giudice dispone l'esperimento della mediazione, essa costituisce un obbligo per le parti. Il giudice ha un potere discrezionale (insindacabile) nell’ordinarla, anche nelle materie non obbligatorie (Cass. civ., sez. II, 13/03/2023, n. 7269; Cass. 31209/2022; Cass. 12986/2021; Cass. 25155/2020; Cass. 32797/2019; Cass. 27433/2018). L'obbligatorietà non discende dall'oggetto della controversia, ma da una valutazione discrezionale operata dal giudice, tenuto conto della natura della causa, dello stato dell'istruzione, del comportamento delle parti e di ogni altra circostanza, e, dunque, della potenziale "mediabilità" della lite. A tal fine, a nulla rileva, diversamente da quanto sostenuto da parte attrice, che sia stato già esperito il procedimento di mediazione ante causam, in quanto obbligatoria ex lege, in quanto si tratta di modelli diversi e non alternativi, fondati su presupposti diversi. Alla mediazione c.d. demandata non è, dunque, ostativo l'eventuale fallimento della precedente conciliazione in sede di mediazione obbligatoria.
Le spese vengono compensate in ragione dell’inerzia di tutte le parti.°
Il giudice disponeva la CTU e la perizia evidenziava difformità edilizie sull'immobile oggetto di divisione. A quel punto il giudice, ravvisando “ragioni per disporre la mediazione al fine di consentire alle parti di trovare uno spazio adeguato a valutare seriamente e responsabilmente le reciproche opportunità di definizione negoziale della controversia”, disponeva la mediazione demandata. Secondo l’insegnamento della Suprema Corte, il giudice non può disporre la divisione che abbia ad oggetto un fabbricato abusivo (Cass. civ., sez. unite, 07/10/2019, n. 25021).
Le parti (entrambe onerate) non davano corso all’invito alla mediazione delegata e la domanda viene dichiarata improcedibile.
Se il giudice dispone l'esperimento della mediazione, essa costituisce un obbligo per le parti. Il giudice ha un potere discrezionale (insindacabile) nell’ordinarla, anche nelle materie non obbligatorie (Cass. civ., sez. II, 13/03/2023, n. 7269; Cass. 31209/2022; Cass. 12986/2021; Cass. 25155/2020; Cass. 32797/2019; Cass. 27433/2018). L'obbligatorietà non discende dall'oggetto della controversia, ma da una valutazione discrezionale operata dal giudice, tenuto conto della natura della causa, dello stato dell'istruzione, del comportamento delle parti e di ogni altra circostanza, e, dunque, della potenziale "mediabilità" della lite. A tal fine, a nulla rileva, diversamente da quanto sostenuto da parte attrice, che sia stato già esperito il procedimento di mediazione ante causam, in quanto obbligatoria ex lege, in quanto si tratta di modelli diversi e non alternativi, fondati su presupposti diversi. Alla mediazione c.d. demandata non è, dunque, ostativo l'eventuale fallimento della precedente conciliazione in sede di mediazione obbligatoria.
Le spese vengono compensate in ragione dell’inerzia di tutte le parti.°
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