Tribunale di Busto Arsizio, sentenza 23.04.2021 – Giudice Estensore Dott. Angelo Farina
Il caso all’esame riguarda l’impugnazione di una delibera condominiale.
Parte convenuta ha eccepito la decadenza ex artt. 1137, comma 2, c.c. e, 5comma 6, d.lgs. 28 del 2010, deducendo che la delibera impugnata era stata adottata in data 21.6.2018, mentre l'istanza di mediazione e l'avviso di fissazione del primo incontro erano stati comunicati al Condominio in data 24.7.2018.
Parte attrice ha contestato tale eccezione, deducendo la tempestività della propria domanda in virtù del fatto che l’istanza di mediazione era stata depositata presso l'Organismo di mediazione in data 20.7.2018. Inoltre, ha precisato che la comunicazione di avvenuto deposito dell'istanza di mediazione era stata trasmessa dal difensore di parte attrice al Condominio in data 20.7.2018 e, quindi, ancor prima della successiva comunicazione ufficiale avvenuta in data 24.7.2018.
Il Tribunale di Busto Arsizio ha ritenuto infondata l’eccezione formulata dalla parte convenuta, rilevando che l'art. 5, comma 6, del D. L gs. n. 28/ 2010 individua la comunicazione della domanda di mediazione alle altre parti quale momento interruttivo del termine decadenziale.
Pertanto, la norma sopra menzionata, così come formulata, da un lato, smentisce sia la tesi giurisprudenziale secondo la quale l’effetto interruttivo corrisponde al mero deposito della domanda di mediazione presso l'Organismo competente (vedasi Corte appello Brescia sez. II, n. 133 del 30.07.2018), sia quella per la quale l’effetto interruttivo consegua alla comunicazione della domanda e della data del primo incontro trasmessa dall' Organismo di Mediazione.
Infatti, il termine decadenziale per impugnare la delibera condominiale viene interrotto dalla comunicazione di avvenuto deposito dell’istanza di mediazione trasmessa dalla parte istante alle altre parti, in virtù delle statuizioni di cui all' art. 5, comma 6, del d.lgs. 28 del 2010 e dell’art. 24 Cost.
Nel caso di specie, la comunicazione dell'avvenuto deposito dell’istanza di mediazione è stata trasmessa dalla parte attrice alla parte convenuta in data 20.7.2018 (medesima data del deposito dell'istanza di mediazione) e, pertanto, la predetta comunicazione risulta tempestiva rispetto al termine di cui all' art. 1337 comma 2 c.c., considerato che la delibera è stata adottata in data 21.6.2018. *
Parte convenuta ha eccepito la decadenza ex artt. 1137, comma 2, c.c. e, 5comma 6, d.lgs. 28 del 2010, deducendo che la delibera impugnata era stata adottata in data 21.6.2018, mentre l'istanza di mediazione e l'avviso di fissazione del primo incontro erano stati comunicati al Condominio in data 24.7.2018.
Parte attrice ha contestato tale eccezione, deducendo la tempestività della propria domanda in virtù del fatto che l’istanza di mediazione era stata depositata presso l'Organismo di mediazione in data 20.7.2018. Inoltre, ha precisato che la comunicazione di avvenuto deposito dell'istanza di mediazione era stata trasmessa dal difensore di parte attrice al Condominio in data 20.7.2018 e, quindi, ancor prima della successiva comunicazione ufficiale avvenuta in data 24.7.2018.
Il Tribunale di Busto Arsizio ha ritenuto infondata l’eccezione formulata dalla parte convenuta, rilevando che l'art. 5, comma 6, del D. L gs. n. 28/ 2010 individua la comunicazione della domanda di mediazione alle altre parti quale momento interruttivo del termine decadenziale.
Pertanto, la norma sopra menzionata, così come formulata, da un lato, smentisce sia la tesi giurisprudenziale secondo la quale l’effetto interruttivo corrisponde al mero deposito della domanda di mediazione presso l'Organismo competente (vedasi Corte appello Brescia sez. II, n. 133 del 30.07.2018), sia quella per la quale l’effetto interruttivo consegua alla comunicazione della domanda e della data del primo incontro trasmessa dall' Organismo di Mediazione.
Infatti, il termine decadenziale per impugnare la delibera condominiale viene interrotto dalla comunicazione di avvenuto deposito dell’istanza di mediazione trasmessa dalla parte istante alle altre parti, in virtù delle statuizioni di cui all' art. 5, comma 6, del d.lgs. 28 del 2010 e dell’art. 24 Cost.
Nel caso di specie, la comunicazione dell'avvenuto deposito dell’istanza di mediazione è stata trasmessa dalla parte attrice alla parte convenuta in data 20.7.2018 (medesima data del deposito dell'istanza di mediazione) e, pertanto, la predetta comunicazione risulta tempestiva rispetto al termine di cui all' art. 1337 comma 2 c.c., considerato che la delibera è stata adottata in data 21.6.2018. *
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