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La comunicazione del deposito della mediazione inviata dall’istante alle altre parti interrompe il termine decadenziale per impugnare la delibera assembleare.

Autore Vincenzo Vivona

16 10m 21

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Tribunale di Busto Arsizio, sentenza 23.04.2021 – Giudice Estensore Dott. Angelo Farina

Il caso all’esame riguarda l’impugnazione di una delibera condominiale.
Parte convenuta ha eccepito la decadenza ex artt. 1137, comma 2, c.c. e, 5comma 6, d.lgs. 28 del 2010, deducendo che la delibera impugnata era stata adottata in data 21.6.2018, mentre l'istanza di mediazione e l'avviso di fissazione del primo incontro erano stati comunicati al Condominio in data 24.7.2018.
Parte attrice ha contestato tale eccezione, deducendo la tempestività della propria domanda in virtù del fatto che l’istanza di mediazione era stata depositata presso l'Organismo di mediazione in data 20.7.2018. Inoltre, ha precisato che la comunicazione di avvenuto deposito dell'istanza di mediazione era stata trasmessa dal difensore di parte attrice al Condominio in data 20.7.2018 e, quindi, ancor prima della successiva comunicazione ufficiale avvenuta in data 24.7.2018.
Il Tribunale di Busto Arsizio ha ritenuto infondata l’eccezione formulata dalla parte convenuta, rilevando che l'art. 5, comma 6, del D. L gs. n. 28/ 2010 individua la comunicazione della domanda di mediazione alle altre parti quale momento interruttivo del termine decadenziale.
Pertanto, la norma sopra menzionata, così come formulata, da un lato, smentisce sia la tesi giurisprudenziale secondo la quale l’effetto interruttivo corrisponde al mero deposito della domanda di mediazione presso l'Organismo competente (vedasi Corte appello Brescia sez. II, n. 133 del 30.07.2018), sia quella per la quale l’effetto interruttivo consegua alla comunicazione della domanda e della data del primo incontro trasmessa dall' Organismo di Mediazione.
Infatti, il termine decadenziale per impugnare la delibera condominiale viene interrotto dalla comunicazione di avvenuto deposito dell’istanza di mediazione trasmessa dalla parte istante alle altre parti, in virtù delle statuizioni di cui all' art. 5, comma 6, del d.lgs. 28 del 2010 e dell’art. 24 Cost.
Nel caso di specie, la comunicazione dell'avvenuto deposito dell’istanza di mediazione è stata trasmessa dalla parte attrice alla parte convenuta in data 20.7.2018 (medesima data del deposito dell'istanza di mediazione) e, pertanto, la predetta comunicazione risulta tempestiva rispetto al termine di cui all' art. 1337 comma 2 c.c., considerato che la delibera è stata adottata in data 21.6.2018. *
 
  • Avv. Vincenzo Vivona

    Cagliari

    “Amo aiutare gli altri! per questo ritengo che guidare le persone al dialogo e alla comprensione reciproca sia fondamentale in una società dove tutti hanno pari diritti di essere ascoltati e capiti. Dove tutti devono poter trovare strade pacifiche per ottenere il giusto e possibile riconoscimento. Sono Vincenzo Vivona e sono un Mediatore e un Coach in Programmazione Neuro Linguistica. Ho acquisito con impegno e dedizione capacità di ascolto ed equilibrio necessari per poter guidare le persone a fare chiarezza su ciò che realmente vogliono, anche laddove sia necessario conciliare posizioni in apparenza incompatibili. Cosi che non sia più un giudice a imporre una decisione, con attribuzione di ragioni e torti, ma siano gli stessi attori della vicenda a scegliere il giusto e miglior accordo in mediazione. Mi impegno costantemente perché l’empatia mi accompagni in ogni azione che compio, proteso all’ascolto, con l’orientamento a capire, prima di parlare. Nella mia formazione esperienze lavorative le più varie, dalla Laure in Biologia alla vendita di aspirapolveri e di assicurazioni, sino all’informazione medico scientifica. Credo fortemente nell’efficacia della mediazione come strumento di risoluzione delle controversie al di fuori delle aule dei tribunali. Collaborare con 101mediatori è una garanzia di serietà e di qualità sia per il mediatore che per i clienti che ci scelgono ogni giorno.”

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