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L’amministratore di condominio in mediazione: l’obbligo dell’autorizzazione dell’assemblea condominiale tra presente e futuro

Autore Davide Bozzoli

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Tribunale Venezia, Giudice Estensore Dr.ssa Paolini, Sentenza n. 1416 del 07/07/2021

L’amministratore di condominio è il soggetto destinatario del procedimento di mediazione instaurato  nei confronti del condominio. Egli quando riceve la comunicazione di un procedimento di mediazione deve convocare l’assemblea condominiale al fine di valutare e decidere la posizione da assumere nell’interesse del condominio. Egli non può decidere autonomamente di presentarsi o meno in mediazione ma deve essere autorizzato dall’assemblea condominiale ai sensi dell’art. 71 disp. di attuazione del codice civile; nel caso in cui non riesca ad avere l’autorizzazione in tempo utile per il primo incontro di mediazione, potrà chiedere un rinvio dello stesso al fine di ottenerla.
Questo l’iter consuetudinario a cui ci ha abituato l’attuale normativa che annovera la materia condominiale tra quelle per le quali la mediazione è condizione di procedibilità ex art. 8 D.lgs 28/2010.
Tale principio è stato ribadito anche da una recente sentenza del Tribunale di Venezia: in particolare l’amministratore di condominio può validamente partecipare solo con l’autorizzazione dell’assemblea condominiale; in caso contrario, egli ha l’obbligo di chiedere un rinvio della data di incontro all’organismo di mediazione per consentirgli di dotarsene.
La vertenza della quale si occupa il Tribunale di Venezia trae origine da un giudizio avente ad oggetto l’impugnazione di una delibera condominiale della quale veniva chiesta la declaratoria di nullità/annullabilità a causa dell’invio della convocazione oltre i termini previsti per legge.
Se da un lato, la questione giuridica si risolveva con l’adozione da parte del condominio di una nuova delibera assembleare che sostituiva la precedente con conseguente cessazione della materia del contendere, dall’altro rimaneva aperta la questione processuale relativa alla mancata partecipazione del condominio in mediazione ed alla conseguente regolamentazione delle spese di lite: a tal proposito il condominio, che non si era in alcun modo attivato per chiedere un rinvio dell’incontro di mediazione, cercava di difendersi sollevando un’eccezione di irregolarità della procedura di mediazione consistita, a suo dire, nel fatto che l’organismo di mediazione non aveva concesso un rinvio per consentire all’amministratore di ottenere l’autorizzazione dell’assemblea di partecipare alla mediazione in palese violazione della normativa. 
 
Il Tribunale di Venezia richiamando l'art. 71 quater, commi 3 e 4, disp att. c.c. (secondo i quali " al procedimento è legittimato a partecipare l'amministratore, previa delibera assembleare da assumere con la maggioranza di cui all'articolo 1135, secondo comma, del codice" e "Se i termini di comparizione davanti al mediatore non consentono di assumere la delibera di cui al terzo comma, il mediatore dispone...idonea proroga della prima comparizione") è giunto ad affermare che “la proroga deve essere richiesta su istanza del condominio” e non concessa in automatico dall’organismo di mediazione.
 
Le conseguenze della mancata partecipazione dell’amministratore di condominio alla mediazione sono estremamente gravi: infatti il Tribunale di Venezia ha condannato il condominio ex art. 8 co. 4 bis D.Lgs. n. 28 del 2010 al pagamento in favore dell'Erario di una somma pari al contributo unificato dovuto per il giudizio.
 
Se questo rappresenta il presente, il futuro dell’amministratore di condominio in mediazione appare più roseo alla luce dei principi espressi nella recente legge delega approvata in materia di riforma del processo civile e di revisione delle procedure ADR (Legge 206 del 26.11.2021) secondo cui alla lett. H l'amministratore del condominio e' legittimato ad attivare un procedimento di mediazione, ad aderirvi e a parteciparvi, e prevedere che l'accordo di conciliazione riportato nel verbale o la proposta del mediatore sono sottoposti all'approvazione dell'assemblea condominiale che delibera con le maggioranze previste dall'articolo 1136 del codice civile e che, in caso di mancata approvazione, la conciliazione si intende non conclusa o la proposta del mediatore non approvata.
 
Anche se occorrerà attendere di vedere come tale principio verrà formalizzato nei decreti attuativi, sicuramente tale legge ha colto nel segno indicando i principi per superare le criticità emerse nella prassi ed agevolare così il ruolo dell’amministratore del condominio in mediazione.
  • Avv. Davide Bozzoli

    Bologna

    Sono un avvocato e mi occupo di mediazione sin dal 2010. Nel corso della mia esperienza ho avuto modo di affrontare questioni in materia di diritti reali, condominio, locazione, divisione ereditaria, diritto bancario e responsabilità civile. Se mi chiedete perché lo faccio? … difficile dirlo in poche parole ma sicuramente per passione in un istituto che offre a tutti la possibilità di risolvere i problemi prima che questi arrivino al cospetto di un Giudice. Quando si parla di mediazione, mi piace ricordare un episodio che mi raccontò un mediatore più esperto di me: “un giorno, durante un incontro, le parti gli chiesero perché avesse deciso di svolgere quella funzione; allora il mediatore li guardò negli occhi, gli sorrise e disse loro: “perché la mediazione è come l’arcobaleno dopo una violenta pioggia, nonostante i vostri abiti siano bagnati ed infreddoliti, i vostri occhi guardano con serenità il domani… quindi non fermatevi ad un “perché” ma cercate una soluzione insieme a me!... e così iniziò la mediazione” (Anonimo)

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