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Il termine di durata della mediazione è perentorio.

Autore Elisa Semeraro

15 12m 20

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Tribunale di Imperia, sentenza del 11.09.2020

 
Con sentenza del 11.09.2020 il Tribunale di Imperia ha statuito relativamente alla tardività della proposizione del ricorso ex art. 1134 c.c. per impugnare la delibera condominiale.
Il caso di specie riguarda l'impugnazione di tre deliberazioni assembleari assunte da un Condominio in Sanremo in ordine a lavori di manutenzione di parti asseritamente comuni, a cui invece alcuni condomini ritengono di non dover contribuire, anche in virtù di un errato criterio di imputazione della spesa.
Il Condominio ha eccepito la tardività della proposizione del ricorso, sostenendo che sia stato superato il termine per l’impugnazione delle delibere e che, peraltro, controparte sia decaduta dall’azione poiché la procedura di mediazione si era protratta oltre il termine normativamente stabilito.
Espletati i mezzi istruttori dedotti e rigettata a suo tempo la richiesta di sospendere l'efficacia delle delibere, il Tribunale di Imperia si è così pronunciato:
  • circa il vizio di nullità o di annullabilità delle deliberazioni assembleari, il Tribunale di Imperia ha ritenuto sussistente il vizio di nullità in relazione al criterio di suddivisione delle spese di manutenzione del piazzale, mentre per le ulteriori voci ha optato per la sussistenza del dell’annullabilità;
  • in relazione alle voci contenute nella delibera che avrebbero potuto essere colpite dal vizio di annullabilità, i ricorrenti sono decaduti dalla possibilità di impugnare la delibera per svariate ragioni quali:
  1. il condomino è ricorso alla procedura di mediazione prima della scadenza del termine per proporre l’azione giudiziale e il Condominio ha deliberato di aderirvi;
  2. la procedura di mediazione si è prolungata oltre il termine di Legge,
  3. la proroga della durata della mediazione, concordata fra le parti, non ha impedito la decadenza; ciò poiché il termine di durata della mediazione è da ritenersi perentorio, considerata la sua finalità che è quella di favorire la soluzione stragiudiziale delle liti, ma non di prolungare senza limite il termine per proporre un'azione giudiziale, e ciò nel comune interesse delle parti alla definizione del contenzioso;
  4. il ricorso ex art. 1137 c.c. avrebbe, pertanto, dovuto essere proposto allo scadere dei termini di Legge;
  5. si sarebbe potuto far procedere la mediazione parallelamente all'azione giudiziale.
Concludendo, il Tribunale di Imperia ha parzialmente accolto il ricorso, dichiarando la nullità della delibera solo in relazione al criterio di suddivisione delle spese di manutenzione del piazzale, rigettando ogni altra domanda per decadenza dei ricorrenti, con condanna del Condominio al pagamento delle spese di lite.

 
  • Avv. Elisa Semeraro

    Brescia

    Laurea in giurisprudenza, ho gestito per 6 anni un organismo di mediazione e credo che la mediazione sia un ottima alternativa alla giustizia tradizionale sono stata moderatrice di 4 convegni sulla mediazione organizzati da me in collaborazione con l`Ordine degli avvocati di Brescia. La materia di mediazione da me più trattata è quella bancaria, anche se le mediazioni in cui ho messo a frutto maggiormente le mie qualità di mediatrice sono state quelle condominiali, di divisioni societarie e di successione ereditaria. I miei punti di forza sono sicuramente la capacità di entrare in empatia con i miei interlocutori mettendoli a proprio agio. Ho capacità di dialettica e buona presenza. Sono diventata mediatrice per curiosità la sono rimasta per scelta e convinzione, un cliente dovrebbe scegliere me perché lo curo e lo assisto in ogni passaggio dandogli quella sicurezza e tranquillità che non trova in altri percorsi. Svolgo il mio lavoro con professionalità, caparbietà, rettitudine e passione.

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