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Il condominio che ostacola la mediazione è condannato al pagamento delle spese di controparte

Autore Lorenzo Falappi

11 09m 16

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Tribunale di Milano, sentenza 21.7.2016

Per il Tribunale di Milano nella mediazione obbligatoria come in quella facoltativa le parti devono collaborare attivamente alla risoluzione della lite poiché in caso di espletamento con successo, creditore e debitore possono evitare i costi ed i tempi del giudizio.
La mancata collaborazione di una delle parti (nel caso in esame, il condominio) che decide di partecipare alla mediazione al solo fine di evitare le sanzioni di legge senza alcuna intenzione di conciliare, è sanzionata dal giudice con la condanna al pagamento delle spese di lite della controparte, comprese quelle di mediazione in quanto ex art. 1218 e 1224 comma 2 c.c., si tratta di spese senz’altro causalmente inerenti il recupero del credito, da porre pertanto a carico del debitore.
  • Avv. Lorenzo Falappi

    Milano

    Sposato con tre figlie, si laurea in Giurisprudenza presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano nel 1995 e dall’anno 2000 è iscritto al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano. Ha maturato una specifica esperienza in tema di diritto immobiliare (proprietà, servitù, possesso, condominio degli edifici, locazioni abitative e commerciali, compravendite immobiliari), successioni e diritto di famiglia, diritto delle assicurazioni, responsabilità civile e risarcimento dei danni, diritto dei consumatori, contrattualistica commerciale e d’impresa, oltre a prestare assistenza giudiziale e stragiudiziale in questioni attinenti problematiche giuslavoristiche.

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