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Gli appellanti non possono far valere in giudizio un profilo di improcedibilità della domanda di primo grado alla quale hanno volontariamente dato corso, senza opporre eccezioni, proseguendo nel tentativo di mediazione, ancorché questo si sia chiuso senza accordo.

Autore Francesca Pieri

08 06m 24

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Corte d`Appello di Bari, 23.01.2024, sentenza n. 70

La vicenda ha ad oggetto l’impugnazione di una delibera assembleare in cui venivano ripartiti i lavori attinenti a due scale di uno stabile divisi tra loro da un “giunto tecnico”. Gli attori concludevano chiedendo l'annullamento della deliberazione impugnata per violazione dei criteri di riparto delle spese condominiali. Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la società ### S.a.s. la quale eccepiva l'improcedibilità della domanda, per non essere stata esperita la procedura di negoziazione assistita, anche nei confronti del sig. ### ma essendo stato esperito il tentativo di mediazione obbligatoria nei confronti del solo condominio.
La società dichiarava che il sig. ### sulla base della procura speciale del 20.9.2005, era legittimato a spendere il nome della società, avendo precisa delega di compiere tutti gli atti di cui all'art. 1130 c.c., e che la delibera impugnata era stata legittimamente approvata con il concorso dei condomini e nel rispetto delle maggioranze stabilite dalla legge.
Con ordinanza il Tribunale rimetteva le parti al procedimento di mediazione, che veniva esperito, con esito negativo.
Con la sentenza impugnata, il Tribunale accoglieva la domanda di annullamento della delibera impugnata ma rigettava la domanda di risarcimento danni, compensando le spese di lite.
 
Avverso tale decisione di primo grado proponeva appello il ### Condominio basato su più motivi
di gravame. Sia la ### S.a.s. (in proprio e quale amministratore del condominio) sia il sig. ### riproponevano l'eccezione di improponibilità dell'azione di primo grado, sostenendo che la mediazione, cui sono stati rinviati dal Tribunale, non sarebbe stata valida in quanto l'avv. ### vi aveva presenziato anche in nome e per conto del sig. ### senza, tuttavia, essere in possesso della prescritta procura notarile. Il sig. ### non aveva alla seduta di mediazione, mentre la società ### S.a.s. vi aveva partecipato “in proprio” non quale amministratrice del condominio.  
La Corte ha ritenuto che il requisito di procedibilità della domanda di primo grado sia stato assolto dai sig.ri ### in quanto dal verbale si evince che “Il mediatore prende atto della regolare trasmissione della convocazione di primo incontro a tutte le parti e della mancata comparizione del sig. ### per cui ricorda ai presenti che la normativa in materia di mediazione richiede la presenza personale delle parti. I presenti ne prendono atto e chiedono di procedere”. Pertanto, né la ### S.a.s., né il sig. ### hanno eccepito in sede di mediazione la mancanza del sig. ###  ma, anzi, hanno espressamente chiesto di andare avanti nella procedura prendendo posizione in ordine all'oggetto della mediazione e discutendo ampiamente sullo stesso. Non essendo stato raggiunto l'accordo, il mediatore ha chiuso il procedimento redigendo un verbale di conciliazione negativo, sottoscrivendolo personalmente assieme a tutti i partecipanti all'incontro.
Gli appellanti principale ed incidentale, pur essendo stati edotti dell'assenza del sig. ### nulla hanno eccepito al riguardo, rinunciando tacitamente a far valere il difetto di presenza di uno degli attori. Costoro anziché accettare il contraddittorio e discutere della possibilità di definire stragiudizialmente la controversia, avrebbero dovuto eccepire l'assenza di uno dei due attori, anche al fine di consentire alla propria controparte di regolarizzare la propria posizione, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. I motivi di gravame, contenenti l'eccezione, vengono, dunque, rigettati.°
  • Avv. Francesca Pieri

    Pisa

    Laureata a pieni voti all`Università di Pisa, esercito la professione di avvocato dall`anno 2007 nel campo del diritto civile, con particolare riguardo al settore del danno alla persona, delle successioni, delle obbligazioni e delle società. Ho deciso di diventare mediatrice civile perché mi piace quando il diritto si muove a braccetto con il buon senso, in un`ottica che valorizzi le relazioni sociali, economiche e giuridiche sussistenti tra le parti. La giustizia conciliativa che si attua con il procedimento di negoziazione permette alle parti di risolvere la loro problematica con un accordo avente la stessa efficacia di una sentenza resa dal Tribunale ma seguendo un procedimento più celere, più economico e, soprattutto, più etico. Nella mia stanza di mediazione le parti, assistite dai loro legali, sono assolute protagoniste ed io avrò cura di accompagnarle nel percorso di dialogo e di confronto reciproco. Le ascolterò senza emettere giudizi e favorirò l`emersione dei loro bisogni ed interessi, in modo tale da costruire insieme una soluzione che possa essere di loro piena soddisfazione.

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