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Contrasto giurisprudenziale sull`onere di avvio della mediazione nella fase di opposizione a decreto ingiuntivo e sulle conseguenze della mancata introduzione: il Tribunale di Firenze si oppone alle recenti indicazioni della Corte di Cassazione.

Autore Stefano Nulli

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Tribunale di Firenze, sentenza 23.03.2021 – Giudice Estensore Dott.ssa Sabrina Luperini

La diatriba relativa all’onere di attivazione del procedimento di mediazione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e la relativa conseguenza del mancato avviamento, sembrava superata dai recenti pronunciamenti della Suprema Corte, secondo i quali, decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l’onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta, con la conseguenza che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo (Corte di Cassazione, S.U., sentenza n. 19596 del 18.09.2020; Corte di Cassazione, III sez. civ., ordinanza n. 159 del 08.01.2021).
La giurisprudenza di merito è, però, nuovamente tornata sul punto, opponendosi a tale conclusione.
In particolare, recentemente, il Tribunale di Firenze si è espresso proprio in un procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, nel quale, concessa la provvisoria esecutorietà al decreto opposto, la causa veniva mandata in mediazione con termine di 15 giorni per la presentazione della relativa domanda.
Nessuna delle parti, però, provvedeva ad instaurare, nel termine assegnato, il procedimento di mediazione.
Alla successiva udienza veniva rilevato il mancato esperimento della disposta mediazione e la causa veniva trattenuta in decisione.
Il Giudice ha, innanzitutto, rilevato che il D. Lgs. 28/2010 si limita a stabilire che l'attivazione della mediazione delegata è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, senza tuttavia individuare le conseguenze dell'inosservanza dell'ordine del giudice.
Inoltre, l’Autorità giudiziaria sottolinea che in casi simili a quelli in esame, secondo l'opinione giurisprudenziale che risulta condivisibile (Trib. Torino, sez. I, 22 luglio 2019 n. 3670; Cass. Civile, Sez. III, n.24629/2015; Trib. Bologna sentenza 08.03.2019 n. 769; Trib. Roma, 02.10.2017), qualora si verta in ambito di opposizione a decreto ingiuntivo, la domanda che diviene improcedibile è la domanda formulata con l'atto di citazione in opposizione (ed eventualmente con la comparsa di risposta o con comparse di terzi); di conseguenza, nel caso di improcedibilità del giudizio di opposizione, gli effetti del decreto ingiuntivo vengono definitivamente a consolidarsi.
Ritenere diversamente che la mancata instaurazione del procedimento di mediazione conduca alla revoca del decreto ingiuntivo, contrasterebbe con le regole processuali, in quanto si porrebbe in capo all'ingiungente opposto l'onere di coltivare il giudizio di opposizione per garantirsi la salvaguardia del decreto opposto, in contrasto con l'impostazione inequivoca del giudizio di opposizione come giudizio eventualmente rimesso alla libera scelta dell'ingiunto.
Inoltre, ciò condurrebbe ad un risultato opposto rispetto a quello deflattivo per il sistema giudiziario, che l'istituto della mediazione si propone di raggiungere, imponendo proprio all’opposto - che già è munito del decreto ingiuntivo che si consolida in caso di estinzione del giudizio e che può ritenersi non interessata alla prosecuzione della lite - di attivarsi anche laddove l’altra parte opponente non si dimostri più interessata alla prosecuzione della lite.
Inoltre se dalla mancata attivazione del procedimento di mediazione conseguisse la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con tutta probabilità la causa di merito verrebbe riproposta, aggravando così il sistema giudiziario.
Per tali ragioni, il Tribunale di Firenze ha dato atto del mancato avvio della mediazione, dichiarato l’improcedibilità della domanda formulata con l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo e la conseguente definitiva cristallizzazione e passaggio in giudicato del predetto decreto ingiuntivo, e condannato l’opponente al pagamento delle spese processuali.
  • Avv. Stefano Nulli

    Torino

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