Un coordinamento ragionevole tra gli articoli 8-bis e 8-ter del d.lgs. 28/2010 e le norme del Codice dell’Amministrazione Digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
Sul versante tecnologico, il CAD chiarisce quando il documento informatico soddisfa la forma scritta ed ha l’efficacia prevista dal 2702 c.c. (art. 20), distingue le tipologie di firme elettroniche e indica i casi in cui è richiesta la firma elettronica qualificata o digitale a pena di nullità (art. 21, per gli atti rientranti nell’art. 1350 c.1 numeri da 1-12 c.c.), nonché le regole sull’autentica del pubblico ufficiale (artt. 24-25).
Non esistono due mediazioni “separate” (una telematica e una analogica), bensì un unicum che impiega gli strumenti più idonei al caso concreto, si potrebbe condurre il paragone con il processo telematico (il “processo” è sempre il medesimo, cambia la modalità di svolgimento). Gli artt. 8-bis e 8-ter possono essere ritenuti complementari accedendo a questa lettura: il primo governa la formazione e sottoscrizione digitale degli atti della procedura quando l’intero procedimento si svolge con modalità telematica; il secondo assicura accesso da remoto agli incontri e regola la firma degli atti di seduta. La distinzione pratica diventa questa:
- quando la mediazione è integralmente telematica (consenso di tutti), tutta la documentazione segue l’itinerario digitale previsto dall’8-bis, nel rispetto del CAD;
- quando vi sono incontri da remoto (anche con partecipazione “mista”), si applica l’8-ter per gli atti formati in quell’incontro: firme elettroniche se c’è consenso unanime, altrimenti firme autografe in presenza del mediatore.
c) Accordo, esecutività e trascrizione. Se le parti sono assistite da avvocati, l’accordo (anche formato digitalmente secondo 8-bis) acquista efficacia esecutiva ai sensi dell’art. 12. Se l’atto è soggetto a trascrizione, è necessaria l’autentica del pubblico ufficiale a ciò abilitato; in ambiente digitale, le regole del CAD consentono l’autentica della firma elettronica e, ove previsto, l’acquisizione digitale della sottoscrizione autografa in presenza.
d) Verbale conclusivo negativo. La regola di fondo non cambia: se la mediazione è stata integralmente telematica, il verbale finale segue l’itinerario 8-bis; se l’esito proviene da un incontro a distanza ex 8-ter, la modalità di firma dipende dal consenso o meno alla firma elettronica.
e) Conservazione e copie. Il documento informatico formato e sottoscritto secondo 8-bis (e CAD) è conservato dall’organismo con strumenti idonei a garantire integrità, immodificabilità e leggibilità. Le copie rilasciate agli avvocati devono rispecchiare tale tracciabilità tecnica e giuridica.
5. Alcune fattispecie ricorrenti (e la loro possibile soluzione)
a) Incontri “misti”, parte in presenza e parte da remoto. La seduta si tiene regolarmente. Per gli atti formati in quella seduta si raccolgono firme elettroniche solo se tutte le parti consentono; in difetto, si firma in analogico davanti al mediatore. Ne discende che soluzioni “ibridate” (stampa-scanner-invio) non sostituiscono la sottoscrizione in presenza richiesta espressamente in caso di dissenso.
b) Opposizione alla mediazione integralmente telematica. Il diniego di una parte non impedisce la gestione efficiente del procedimento: il diritto di collegarsi da remoto ex 8-ter resta esercitabile; la firma degli atti di seduta seguirà le regole di consenso/dissenso già viste, senza pregiudicare la possibilità di un accordo finale valido ed efficace.
c) Accordo digitale con contenuto “rinforzato”. Se con l’accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall’art. 2643 c.c. (art. 11 c.7 D.lgs. 28.2010), quando su documento informatico, sarà indispensabile la firma qualificata o digitale delle parti; per la trascrizione, si programma l’intervento del notaio o del pubblico ufficiale competente, anche in modalità digitale, secondo le regole del CAD.
d) Titolo esecutivo e controllo di legalità. L’attestazione degli avvocati sulla conformità dell’accordo a norme imperative e ordine pubblico è requisito imprescindibile per l’efficacia esecutiva: si tratta di un controllo sostanziale che va pianificato già in fase redazionale, coordinando testo dell’accordo, modalità di firma e formalità eventuali (autentica/trascrizione).
6. Il ruolo del CAD: funzione abilitante, non ostativa
Il Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) non è un ostacolo, ma un abilitatore: fornisce la grammatica tecnico-giuridica che consente di dare stabilità ai documenti della mediazione senza appesantire il procedimento.
6.1 Forma scritta, valore probatorio (art. 20 CAD) e Regolamento eIDAS
Secondo il CAD, affinché un documento informatico possa qualificarsi come “scrittura privata”, con relativo valore probatorio, è necessario che sia:
- sottoscritto con firma digitale (FD) o firma elettronica qualificata (FEQ) (c.d. firma “a doppia chiave” basata su certificato qualificato); oppure
- sottoscritto con firma elettronica avanzata (FEA), ad esempio con firma grafometrica su tablet (ove raccolta e gestita secondo policy tecniche conformi alle linee guida); oppure
- riconducibile all’autore tramite un processo di identificazione informatica conforme ai requisiti AgID (art. 71 CAD), tale da garantire sicurezza, integrità, immodificabilità del documento e, in modo manifesto e inequivoco, la sua riconducibilità all’autore.
6.2 Quando serve la firma “rinforzata” (art. 21 CAD).
Per gli atti di cui al 1350 c.1 c.c. lett. 1-12, se redatti come documento informatico, l’art. 21, comma 2-bis CAD impone firma elettronica qualificata o digitale a pena di nullità. Questo profilo è cruciale nella redazione dell’accordo quando si intenda formarlo nativamente in digitale. Resta ferma la necessità dell’autentica notarile o del pubblico ufficiale competente delle sottoscrizioni - che in ambiente digitale segue gli artt. 24-25 CAD (inclusa la possibilità di acquisizione digitale della sottoscrizione autografa in presenza) - per gli accordi con cui le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dal 2643 c.c., per procedere alla trascrizione (cfr art. 11, comma 7, d.lgs. 28/2010)
6.3 Firme “semplici” (FES) e piattaforme di studio.
Modalità come PIN/password o l’invio da un account e-mail (spesso etichettate in modo improprio come “firme elettroniche semplici”) non possono essere escluse: il CAD prevede che siano liberamente valutabili in giudizio alla luce di sicurezza, integrità e immodificabilità del processo documentale. In concreto: se impiegate dentro una piattaforma che assicuri identificazione dell’utente (ad esempio una piattaforma a cui ciascuno acceda con proprio account), audit trail, time-stamp e hash, possono sostenere il valore probatorio di verbali o atti non soggetti a forma “rinforzata”. La scelta resta, però, caso per caso e va calibrata sullo scopo dell’atto (es: verbale interlocutorio).
6.4 La PEC come vettore di forma scritta (art. 45 CAD).
L’art. 45 CAD stabilisce che la trasmissione di documenti “con qualsiasi mezzo telematico o informatico, idoneo ad accertarne la provenienza” — tipicamente la PEC — soddisfa il requisito della forma scritta. Ne deriva che una PEC che contenga o alleghi il verbale può, in linea di principio, soddisfare la forma scritta anche se il file non rechi firma digitale. Attenzione, tuttavia:
- per verbali interlocutori o atti privi di requisiti “rinforzati”, PEC + tracciabilità può essere sufficiente;
- per accordi che richiedono firma qualificata/digitale (art. 21 CAD), per l’efficacia esecutiva (art. 12 d.lgs. 28/2010) o per la trascrizione (art. 11, comma 7), la PEC non sostituisce la sottoscrizione qualificata/digitale o l’autentica, ove richiesta.
6.5 Coordinamento con l’art. 8-ter (firme in seduta da remoto).
Resta ferma l’asimmetria voluta dall’art. 8-ter: se manca il consenso unanime alle firme elettroniche sugli atti formati durante l’incontro in videoconferenza, la legge impone firme autografe in presenza del mediatore. In questa ipotesi nulla può surrogare la sottoscrizione in presenza richiesta dalla norma per la specifica seduta.
In sintesi, il CAD fornisce i requisiti tecnici e probatori per scegliere la giusta intensità di firma in funzione dello scopo dell’atto (verbale, accordo esecutivo, accordo trascrivibile) e del contesto (mediazione integralmente telematica ex art. 8-bis o incontro con modalità audiovisive da remoto ex art. 8-ter). La libertà delle forme (art. 3, comma 3) consente di applicare questi standard con misura, evitando formalismi superflui e assicurando al contempo certezza giuridica.
La mediazione telematica funziona quando i professionisti conoscono queste regole e le applicano con sobrietà, senza duplicazioni o passaggi inutili.
7. Conclusioni: la libertà delle forme come criterio di governo del procedimento
Il sistema positivo, pur con talune asperità testuali, consente una gestione lineare: l’art. 8-bis D.lgs. 28.2010 fornisce l’architettura per la formazione digitale di verbale e accordo quando la mediazione è interamente telematica; l’art. 8-ter D.lgs. 28.2010 garantisce la partecipazione da remoto e disciplina le firme di seduta. Entrambe le norme dialogano con il CAD, che offre gli standard di validità, sottoscrizione e conservazione del documento informatico. Il fulcro, a mio avviso, resta l’art. 3, comma 3: la libertà delle forme. È questo principio che consente alle parti e i loro difensori, con l’aiuto del mediatore, di selezionare lo strumento giusto al momento giusto: firma qualificata o digitale quando serve, firma elettronica avanzata secondo CAD quando basta, firma autografa in presenza quando manca il consenso. Questo approccio, oltre a prevenire contenziosi sulla forma, rende la mediazione più accessibile ed efficace. È il modo migliore per far sì che gli avvocati possano depositare mediazioni con fiducia in un percorso che non burocratizza il conflitto ma lo riporta all’accordo, anche grazie a una tecnologia impiegata con misura e competenza giuridica.
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