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Va revocato il decreto ingiuntivo se le parti non avviano la mediazione.

Autore Maria Michela Fois

13 02m 16

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Tribunale di Pavia, ordinanza 18.1.2016

La mediazione non può considerarsi esperita con un incontro preliminare tra i soli legali delle parti, ancorché muniti di procura speciale per la partecipazione alla mediazione.
L’omesso avvio, inoltre, determina l’improcedibilità della domanda e la revoca del decreto opposto o l’applicazione della sanzione di cui all’art. 8, co. 4-bis, D.Lgs. 28/2010.
  • Avv. Maria Michela Fois

    Sassari

    Sono un Avvocato iscritto all`Albo degli Avvocati del COA di Sassari. Oltre che del tradizionale contenzioso in ambito giudiziale mi occupo di mediazione civile e commerciale da una decina d`anni, in particolare nel settore dei diritti reali, obbligazioni e contratti, successioni e divisioni, diritto di famiglia. L`esperienza maturata nell`ambito mediativo a confronto con quella giudiziale, mi convince ogni giorno di più delle enormi potenzialità e benefici che la mediazione offre alle parti. Infatti, mi capita spesso, una volta superato il conflitto e raggiunto all`accordo conciliativo, di percepire nei volti dei partecipanti un atteggiamento rasserenato e soddisfatto tipico di chi ha la consapevolezza di essere stato direttamente partecipe nella risoluzione del suo problema. Mi piace definire tutto ciò "magia della mediazione"

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