La migliore esperienza di mediazione on line in Italia

800.808101

Spetta al giudice la valutazione dei giustificati motivi per non presenziare personalmente in mediazione

Autore Sara Salmazo

22 08m 24

Letto 1724 volte

Tribunale di Firenze, Sez. III, 16.05.2024, sentenza n. 1562, giudice Vincenza Ruggiero

In una controversia avente ad oggetto un contratto di finanziamento revolving sottoscritto per l'acquisto di un elettrodomestico collocato tramite un venditore di elettrodomestici della grande distribuzione, il consumatore lamentava la nullità di tale contratto in violazione delle norme sul collocamento e distribuzione dei prodotti finanziari con conseguente obbligo per l'Intermediario di restituire al cliente tutte le spese e gli interessi connessi al finanziamento ovvero di scorporarli dalla maggior somma dovuta dallo stesso nella misura di cui all'estratto conto storico.
L'eccezione di improcedibilità per mancata partecipazione della parte personalmente alla mediazione delegata viene ritenuta infondata in applicazione dei precedenti Cass. 8473/2019 e Cass. 20643/2023 e alla nuova versione dell'art. 8 d.lgs 28/2010 comma 4, che ha previsto che "le parti partecipano personalmente alla procedura di mediazione. In presenza di giustificati motivi, possono delegare un rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia”.
Il legislatore non ha definito i "giustificati motivi", non essendo possibile, secondo la giudice, tipicizzare le ragioni che rendono necessaria la nomina di un rappresentante. Spetta piuttosto al giudice valutare le ragioni che hanno indotto a rilasciare la procura. Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto validi i motivi giustificativi evidenziati dalla parte ricorrente la quale, con condotta ben diversa da chi decide inopinatamente di non partecipare alla mediazione, ha ritenuto di farsi rappresentare non solo dal difensore ma anche da un soggetto terzo, tra l'altro presidente di un'associazione di consumatori. La giudice ha ritenuto inoltre che la procura consentiva di determinare con sufficiente chiarezza la controversia oggetto di mediazione l'espressione "azione di ripetizione" non potendo ritenersi incompatibile con il petitum azionato poiché dall'accertamento della nullità del contratto discende il diritto, di cui si chiede l'accertamento, di versare esclusivamente gli interessi legali e quindi, in sostanza, di ottenere la restituzione/rettifica degli interessi ultralegali indebitamente conteggiati.
Nel merito la domanda formulata dal ricorrente viene ritenuta fondata e dichiarata la nullità del contratto in violazione della disciplina pubblicistica di settore, avente natura imperativa. Le somme ricevute in prestito a titolo di finanziamento revolving dovranno dunque essere restituite non al tasso di interesse pattuito, dichiarato nullo, ma al tasso legale di interesse ex art. 1284 co. 3 c.c.°
  • Avv. Sara Salmazo

    Padova

    Il diritto fa parte della mia vita fin da quando ho ricordi. Sono cresciuta in una famiglia di avvocati che mi ha sempre trasmesso la passione e l interesse per il mestiere che esercito nel Foro di Padova dal 2012. Dopo la laurea ho svolto un esperienza all estero, in un grosso studio legale australiano, dove mi sono appassionata alle materie della Proprietà Intellettuale e del Diritto Industriale che ho trattato negli anni a venire, ricoprendo il ruolo di responsabile dell ufficio legale di un importante gruppo editoriale milanese. Rientrata a Padova sono diventata avvocato e da allora mi occupo principalmente di diritto di famiglia, di questioni successorie e di materia locativa e condominiale. La mia idea di avvocato ideale è sempre stata quella di un professionista ben preparato nelle materie giuridiche ma con un forte interesse per l umanità delle persone. Lo scopo che mi prefiggo nel mio lavoro è dunque quello di trovare soluzioni creative e personalizzate per risolvere i conflitti in modo concreto. Ho la fortuna di avere un carattere solare e socievole. Non c è nulla di più naturale per me che ascoltare attentamente i miei clienti, cercando più spunti possibili per fornire un supporto professionale a misura della persona che ho di fronte. Il diritto può essere molto complicato per chi non lo conosce e difficile da digerire talvolta anche per chi lo macina dalla mattina alla sera. Ho sempre ritenuto che la mia missione fosse quella di spiegare in parole semplici e comprensibili la panoramica giuridica che meglio si adattava a risolvere il problema concreto. Fin dai primi anni di studio all università ero rimasta perplessa riguardo ad alcuni dettati normativi che non mi parevano tener conto degli aspetti umani delle persone. Confrontatami a tal riguardo con mio padre, ho ricevuto un insegnamento del quale ho sempre fatto tesoro svolgendo la mia professione: non sempre ciò che è giusto è equo. Questo è il motivo per il quale mi sono determinata a diventare mediatrice: per rispettare la giustizia potendo però dare risalto all equità. Credo che l istituto della mediazione sia lo strumento più adatto per veder tutelati in breve tempo e con modesti esborsi di denaro non solo i diritti ma soprattutto i bisogni, i sentimenti e, perché no, i sogni delle persone.

    11 Recensioni

    4,8

Cerca

Iscriviti alla Newsletter

Avvia una mediazione

Massimario 2023

Resta sempre aggiornato sulla giurisprudenza della Mediazione civile. Il Massimario è il punto di riferimento per gli operatori del diritto, un indispensabile strumento di lavoro per avvocati e giudici.

Le nostre news

Notizie e approfondimenti

© 2011-2023 - 101Mediatori.it | Gruppo101 srl, iscritto al nr 294 degli Organismi di mediazione e al nr 374 degli Enti di formazione | P.IVA 03952990756