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Sì alla liquidazione delle spese di mediazione obbligatoria (con esito positivo) all’avvocato di una cliente ammessa al gratuito patrocinio anche in assenza di istanza ad hoc

Autore Federica Pusceddu

25 01m 26

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Tribunale di Campobasso, 10.7.2025, sentenza n. 637, giudice Rossella Casillo

La sentenza definisce una opposizione avverso il decreto di liquidazione e il decreto di rigetto dell’istanza di liquidazione ex art. 170 del D.P.R. n. 115/2002.
Un avvocato aveva assistito una cliente ammessa al gratuito patrocinio in un procedimento di convalida di sfratto, nel procedimento locatizio introdotto a seguito di opposizione alla convalida e nel procedimento di mediazione obbligatoria, con cui le parti avevano raggiunto l’accordo con conseguente pronuncia di cessazione della materia del contendere del giudizio instaurato.
Fra i motivi dell’opposizione, il secondo riguarda la mancata liquidazione della fase di mediazione obbligatoria.
L’opposizione viene ritenuta parzialmente fondata e viene accolto il secondo motivo sul quale vi è stata l’espressa adesione della stessa parte resistente (il capo dell'ufficio giudiziario cui appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato/ il presidente del tribunale) assistito dall’avvocatura distrettuale dello Stato di Campobasso.
Ai sensi degli artt. 15-bis e ss. del D.lgs. n. 28/2010 le condizioni affinché sia assicurato il patrocinio dello Stato sono due:
  • che si tratti di mediazione obbligatoria;
  • che sia raggiunto l’accordo in sede di mediazione.
Nel caso di specie, la giudice rileva che sussistono entrambi i requisiti richiesti dalla norma per ritenere coperto il procedimento di mediazione dall’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, senza che a ciò possa ostare – come erroneamente ritenuto dal giudice di prime cure – la circostanza per cui l’avvocato istante non risulterebbe aver presentato un’istanza ad hoc, volta a richiedere l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato appositamente per la procedura di mediazione.
L’art. 75, co. 1, del D.P.R. n. 115/2002 stabilisce che: “l’ammissione al patrocinio è valida per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse”. Secondo la giudice, tale dicitura è suscettibile di ricomprendere (anche in virtù dell’utilizzo del lemma “procedura”, ben più ampio di quello di “processo” o di procedimento”) anche la procedura di mediazione. Pertanto, vengono riconosciuti (e liquidati) i compensi spettanti al difensore della parte ammessa al gratuito patrocinio, trattandosi di ammissione comunque antecedente rispetto all’attivazione della procedura di mediazione stessa.°
  • Avv. Federica Pusceddu

    Cagliari

    Sono un avvocato penalista e civilista, con pluriennale esperienza. Mi sono sempre dedicata alla professione con grande dedizione, impegno e passione, prestando attenzione e cura per le più svariate esigenze dei clienti, instaurando un rapporto umano, prima che professionale. Ho una grande capacità di ascolto e risoluzione delle controversie in via stragiudiziale, con ampia e completa soddisfazione di tutte le parti, nell`affermazione dei propri diritti ed interessi, nel pieno rispetto delle loro esigenze ed aspettative. Credo fortemente nella mediazione, in quanto strumento efficace per dirimere preventivamente le vertenze, in poco tempo e con un grandissimo risparmio economico e di energie, del quale, ormai, vista l`evoluzione normativa, la Giustizia non può più fare a meno. Ritengo, peraltro, che svolgere il ruolo di mediatore richieda una professionalità che deve superare la pratica e la cultura propria dell`avvocato, arricchendosi di ulteriori e diverse esperienze e sensibilità, costante formazione, impegno e profondo lavoro su se stesso.

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