Tribunale di Vasto, Sezione civile, sentenza 8.11.2021 n. 309
Il caso ha ad oggetto un giudizio di opposizione al procedimento di convalida di sfratto per morosità. L’accordo amichevole raggiunto in sede di mediazione viene disatteso da una delle parti (il conduttore) pertanto l’altra parte (il locatore) richiede al giudice la definizione del giudizio con pronunciamento di una sentenza di accoglimento dell'iniziale domanda formulata.
Il giudice stabilisce che parte ricorrente non è più titolare di un interesse alla coltivazione del giudizio, neppure al limitato fine di far valere l'inottemperanza della controparte agli impegni convenzionalmente assunti, ben potendo pretenderne l'esecuzione azionando i rimedi all'uopo previsti dalla legge avvalendosi in particolare del disposto di cui all'art. 12 Dlgs. 28/2010. La conciliazione intervenuta nel corso del giudizio di merito tra le parti determina la cessazione della materia del contendere, che può essere rilevata di ufficio dal giudice e non è soggetta alle preclusioni previste per detto tipo di eccezioni. Il giudice non può che dichiarare la cessazione della materia del contendere, per la sopravvenienza di fatti che, nelle more del processo, hanno privato le parti di ogni interesse a continuare il giudizio fino alla sua naturale conclusione (cfr., sul punto, ex plurimis, Cass. civ., Sez. III, 04/06/2009, n. 12887).
Quanto al regime delle spese processuali, il giudice dispone la compensazione integrale delle stesse, in conformità alla intesa raggiunta dalle parti anche sulla regolamentazione delle spese di lite, avendo esse accettato la parte della proposta conciliativa che ne prevedeva, appunto, la compensazione integrale.°
Si veda anche Tribunale di Ravenna, Sez. civile, 7.02.2022, sentenza n. 68, giudice Baronio https://www.101mediatori.it/sentenze-mediazione/se-le-parti-raggiungono-l-accordo-conciliativo-in-materia-di-locazione-il-giudice-ritiene-preclusa-la-possibilita-di-proseguire-l-azione-di-1088.aspx
Il giudice stabilisce che parte ricorrente non è più titolare di un interesse alla coltivazione del giudizio, neppure al limitato fine di far valere l'inottemperanza della controparte agli impegni convenzionalmente assunti, ben potendo pretenderne l'esecuzione azionando i rimedi all'uopo previsti dalla legge avvalendosi in particolare del disposto di cui all'art. 12 Dlgs. 28/2010. La conciliazione intervenuta nel corso del giudizio di merito tra le parti determina la cessazione della materia del contendere, che può essere rilevata di ufficio dal giudice e non è soggetta alle preclusioni previste per detto tipo di eccezioni. Il giudice non può che dichiarare la cessazione della materia del contendere, per la sopravvenienza di fatti che, nelle more del processo, hanno privato le parti di ogni interesse a continuare il giudizio fino alla sua naturale conclusione (cfr., sul punto, ex plurimis, Cass. civ., Sez. III, 04/06/2009, n. 12887).
Quanto al regime delle spese processuali, il giudice dispone la compensazione integrale delle stesse, in conformità alla intesa raggiunta dalle parti anche sulla regolamentazione delle spese di lite, avendo esse accettato la parte della proposta conciliativa che ne prevedeva, appunto, la compensazione integrale.°
Si veda anche Tribunale di Ravenna, Sez. civile, 7.02.2022, sentenza n. 68, giudice Baronio https://www.101mediatori.it/sentenze-mediazione/se-le-parti-raggiungono-l-accordo-conciliativo-in-materia-di-locazione-il-giudice-ritiene-preclusa-la-possibilita-di-proseguire-l-azione-di-1088.aspx
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