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Se il giudice di primo grado dichiara improcedibile la domanda senza assegnare termine per procedere alla mediazione, il giudice di appello non potendo rimetterla al primo giudice dichiara la nullità della sentenza

Autore Annamaria Ajello

29 05m 26

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Corte d`appello di Napoli, Sez. II, 29.04.2026, sentenza n. 3298

In una controversia condominiale, il Tribunale di Napoli aveva dichiarato improcedibile la domanda di impugnazione di delibera assembleare.
La predetta sentenza veniva impugnata con diversi motivi, tutti attinenti al regolare espletamento del procedimento di mediazione obbligatoria, avanti alla Corte d'appello di Napoli. Il condòmino appellante censurava la sentenza di primo grado per aver ritenuto necessaria in sede di mediazione la procura notarile e l’autenticazione del verbale di mediazione ai sensi dell’art. 11, comma terzo, del d. lgs. n.28/2010 e per il mancato accoglimento della richiesta di rimessione in termini per procedere alla mediazione e per non aver il giudice concesso un termine ai sensi dell’art. 5, comma 1 bis vigente ratione temporis.
L’appellante rileva che la nota sentenza Cass. n. 8473/2019 non richiede che la procura sostanziale per partecipare alla mediazione debba rivestire necessariamente forma notarile. Quanto all’autentica della firma da parte del mediatore, l’appellante afferma che la violazione dell’art.11 comma 3 Dlgs. 28/2010 avrebbe dovuto essere eccepita dal convenuto o rilevata d’ufficio dal giudice non oltre la prima udienza e che in ogni caso la mancanza di autentica avrebbe assunto rilievo unicamente in caso di conclusione della procedura di mediazione con la conciliazione. Il primo giudice avrebbe inoltre dovuto accogliere l’istanza di rimessione in termini avanzata ai sensi dell’art. 153 c.p.c. per l’espletamento della procedura di mediazione o quantomeno assegnare alle parti ex art.5 comma 1 bis vigente ratione temporis il termine di quindici giorni per la presentazione di una nuova domanda.
 
Investita della questione, la Corte ricorda che le conseguenze della mancata concessione di un termine per la presentazione della domanda di mediazione, in presenza del rilievo di improcedibilità della domanda da parte del convenuto, non sono state disciplinate dal legislatore.
Vi sono due orientamenti:
  • alcuni ritengono che gli atti compiuti in mancanza della condizione di procedibilità tempestivamente rilevata siano nulli e che in caso di impugnazione la causa dovrebbe essere rimessa al primo giudice,
  • altri sostengono che il giudice di appello potrebbe assegnare alle parti un termine per esperire il procedimento di mediazione, avendo previsto lo stesso art. 5 del Dlgs n. 28/2010 la possibilità della mediazione anche in appello.
Poiché le ipotesi di rimessione al primo giudice disciplinate dall’art. 354 c.p.c. sono tassative, il giudice d'appello, non potendo disporre la rimessione al primo giudice, deve dichiarare la nullità degli atti compiuti e della sentenza ed è tenuto ad assegnare alle parti il dovuto termine per la presentazione della domanda di mediazione, per poi accertare se la condizione di procedibilità sia stata soddisfatta e trattare la causa nel merito, ovvero, in mancanza, dichiarare l'improcedibilità della domanda giudiziale (Cass. n. 28695/2023). La Corte dichiara dunque la nullità della sentenza.°
 
https://ntplusdiritto.ilsole24ore.com/art/mediazione-condominiale-obbligatoria-se-e-viziata-giudice-ne-garantisce-rinnovazione-AIFzXasC
 
 
 
 
  • Avv. Annamaria Ajello

    Sassari

    Sono un avvocato iscritto al Foro di Sassari dal 1998, ho iniziato al mia esperienza professionale nello studio di famiglia del quale sono attualmente la titolare. Opero nel campo della responsabilità civile, dei diritti reali, delle successioni, del diritto di famiglia e dei minori, sia in materia civile che penale. La mia attività si estende anche al campo del diritto fallimentare e delle procedure concorsuali in quanto svolgo l incarico di curatore fallimentare presso il Tribunale di Sassari dal 2014. Nella mia formazione professionale mi è sempre stato insegnato di cercare una soluzione altenativa alla controversia e ad ascoltare il punto di vista altrui per trovare un punto d incontro, ritenendo che sia sempre preferibile gestire il conflitto per giungere ad un accordo, dentro o fuori dalla mediazione, frutto di scelte consapevoli ad una sentenza che potrebbe non accontentare le parti. Mi ha sempre stimolato questo lato della professione che vede integrare le competenze tecniche con quelle relazionali, con la soddisfazione di realizzare prontamente il soddisfacimento non solo del cliente ma di tutte le parti con la composizione del conflitto nella sua interezza. Pertanto, ritengo che si possa risolvere un conflitto senza processo e credo in una giustizia alternativa soprattutto in vista della riforma del processo civile con la quale si comprimono sempre di più le garanzie difensive.

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