Corte d`appello di Napoli, Sez. II, 29.04.2026, sentenza n. 3298
In una controversia condominiale, il Tribunale di Napoli aveva dichiarato improcedibile la domanda di impugnazione di delibera assembleare.
La predetta sentenza veniva impugnata con diversi motivi, tutti attinenti al regolare espletamento del procedimento di mediazione obbligatoria, avanti alla Corte d'appello di Napoli. Il condòmino appellante censurava la sentenza di primo grado per aver ritenuto necessaria in sede di mediazione la procura notarile e l’autenticazione del verbale di mediazione ai sensi dell’art. 11, comma terzo, del d. lgs. n.28/2010 e per il mancato accoglimento della richiesta di rimessione in termini per procedere alla mediazione e per non aver il giudice concesso un termine ai sensi dell’art. 5, comma 1 bis vigente ratione temporis.
L’appellante rileva che la nota sentenza Cass. n. 8473/2019 non richiede che la procura sostanziale per partecipare alla mediazione debba rivestire necessariamente forma notarile. Quanto all’autentica della firma da parte del mediatore, l’appellante afferma che la violazione dell’art.11 comma 3 Dlgs. 28/2010 avrebbe dovuto essere eccepita dal convenuto o rilevata d’ufficio dal giudice non oltre la prima udienza e che in ogni caso la mancanza di autentica avrebbe assunto rilievo unicamente in caso di conclusione della procedura di mediazione con la conciliazione. Il primo giudice avrebbe inoltre dovuto accogliere l’istanza di rimessione in termini avanzata ai sensi dell’art. 153 c.p.c. per l’espletamento della procedura di mediazione o quantomeno assegnare alle parti ex art.5 comma 1 bis vigente ratione temporis il termine di quindici giorni per la presentazione di una nuova domanda.
Investita della questione, la Corte ricorda che le conseguenze della mancata concessione di un termine per la presentazione della domanda di mediazione, in presenza del rilievo di improcedibilità della domanda da parte del convenuto, non sono state disciplinate dal legislatore.
Vi sono due orientamenti:
https://ntplusdiritto.ilsole24ore.com/art/mediazione-condominiale-obbligatoria-se-e-viziata-giudice-ne-garantisce-rinnovazione-AIFzXasC
La predetta sentenza veniva impugnata con diversi motivi, tutti attinenti al regolare espletamento del procedimento di mediazione obbligatoria, avanti alla Corte d'appello di Napoli. Il condòmino appellante censurava la sentenza di primo grado per aver ritenuto necessaria in sede di mediazione la procura notarile e l’autenticazione del verbale di mediazione ai sensi dell’art. 11, comma terzo, del d. lgs. n.28/2010 e per il mancato accoglimento della richiesta di rimessione in termini per procedere alla mediazione e per non aver il giudice concesso un termine ai sensi dell’art. 5, comma 1 bis vigente ratione temporis.
L’appellante rileva che la nota sentenza Cass. n. 8473/2019 non richiede che la procura sostanziale per partecipare alla mediazione debba rivestire necessariamente forma notarile. Quanto all’autentica della firma da parte del mediatore, l’appellante afferma che la violazione dell’art.11 comma 3 Dlgs. 28/2010 avrebbe dovuto essere eccepita dal convenuto o rilevata d’ufficio dal giudice non oltre la prima udienza e che in ogni caso la mancanza di autentica avrebbe assunto rilievo unicamente in caso di conclusione della procedura di mediazione con la conciliazione. Il primo giudice avrebbe inoltre dovuto accogliere l’istanza di rimessione in termini avanzata ai sensi dell’art. 153 c.p.c. per l’espletamento della procedura di mediazione o quantomeno assegnare alle parti ex art.5 comma 1 bis vigente ratione temporis il termine di quindici giorni per la presentazione di una nuova domanda.
Investita della questione, la Corte ricorda che le conseguenze della mancata concessione di un termine per la presentazione della domanda di mediazione, in presenza del rilievo di improcedibilità della domanda da parte del convenuto, non sono state disciplinate dal legislatore.
Vi sono due orientamenti:
- alcuni ritengono che gli atti compiuti in mancanza della condizione di procedibilità tempestivamente rilevata siano nulli e che in caso di impugnazione la causa dovrebbe essere rimessa al primo giudice,
- altri sostengono che il giudice di appello potrebbe assegnare alle parti un termine per esperire il procedimento di mediazione, avendo previsto lo stesso art. 5 del Dlgs n. 28/2010 la possibilità della mediazione anche in appello.
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