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Salta la mediazione, salta la causa: la non equipollenza della negoziazione assistita nel contenzioso assicurativo.

Autore Brunella Brunelli

01 04m 26

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Tribunale di Ancona, 10.02.2026, n. 289

La controversia riguarda una domanda di indennizzo assicurativo per infortunio (circa € 60.000 richiesti dall’attore).
La compagnia assicurativa si difende sostenendo di aver già pagato una somma ritenuta satisfattiva (€ 1.055), e comunque contestando il diritto a ulteriori indennizzi.
Rilevata la natura assicurativa della lite, il Tribunale di Ancona, con decreto ex art. 171-bis c.p.c., dispone l’esperimento della mediazione obbligatoria, assegnando i relativi termini di legge. Tuttavia, la parte attrice omette di avviare tale procedura, limitandosi a promuovere un invito alla negoziazione assistita.
L’attore tenta di difendersi sostenendo l’equipollenza tra i due istituti.
Il Tribunale respinge chiaramente questa tesi, ribadendo i seguenti principi (già affermati da Trib. Roma, 13 dicembre 2017, n. 23237, Trib. Roma, 18 luglio 2022, Trib. Gorizia, 30 gennaio 2024, n. 35):
1. mediazione e negoziazione assistita sono istituti diversi e non equipollenti;
2. la mediazione prevale perché prevede un terzo imparziale (mediatore) che offre maggiori garanzie di composizione.
Quindi: la negoziazione assistita non soddisfa il requisito della mediazione obbligatoria.
Questo è il passaggio più rilevante della sentenza.
Il giudice sottolinea anche un altro aspetto importante:
  • l’attore non ha avviato la mediazione né nel termine assegnato né successivamente;
  • la richiesta tardiva di concessione di un nuovo termine è inammissibile.
Qui emerge un principio processuale chiaro: l’ordine del giudice sulla mediazione deve essere rispettato tempestivamente, pena la sanzione definitiva dell’improcedibilità.
La decisione è coerente con l’orientamento giurisprudenziale di legittimità dominante, ribadendo tre principi chiave:
1. la mediazione obbligatoria è condizione di procedibilità inderogabile (v. Cass. civ., sez. III, n. 8473/2019);
2. la negoziazione assistita NON è equipollente alla mediazione (v. Cass. civ., sez. II, n. 40035/2021);
3. il mancato rispetto dell’ordine del giudice comporta improcedibilità definitiva (v. Cass. civ., sez. III, n. 19596/2020).
  • Avv. Brunella Brunelli

    Bologna

    Conseguita la laurea presso l Università degli Studi di Bologna (con una tesi in diritto processuale civile su L`arbitrato commerciale internazionale nella prassi delle camere arbitrali) e l`abilitazione, mi sono iscritta all Albo degli Avvocati di Bologna ed esercito la professione dal 1986. Ho avuto il privilegio di essere allieva del prof. avv. Federico Carpi e, dal 1992, sono docente dell Università di Bologna, dove oggi insegno Diritto processuale generale, del lavoro e delle procedure concorsuali. Sono socia della Associazione italiana fra gli studiosi del processo civile e membro del comitato di redazione della Rivista trimestrale di diritto e procedura civile. Mi occupo prevalentemente di diritto civile, diritto commerciale, societario e fallimentare, diritto successorio, consulenza alle imprese, arbitrato e, naturalmente, di mediazione. L`attività di mediatrice è quella che attualmente mi dà più soddisfazioni: è davvero gratificante vedere le parti sorridere soddisfatte, dopo aver apprezzato il mio lavoro!

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