Tribunale di Palermo, ordinanza 17.3.2015
Anche per il Tribunale di Palermo, la mancata comparizione personale senza giustificato motivo di entrambe le parti davanti all’organismo di mediazione non consente di ritenere superata la condizione di procedibilità. Per tali ragioni, il Giudice rinvia nuovamente le parti in mediazione ricordando loro che il tentativo di mediazione davanti all’organismo deve essere effettivo e non meramente formale.
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