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Rapporti tra mediazione e opposizione a decreto ingiuntivo: non sempre è necessaria la promozione della mediazione

Autore Brunella Brunelli

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Tribunale Lamezia Terme, 8.8.2025, sentenza n. 675, giudice dott.ssa Maria Leone

Il caso riguarda un’opposizione a decreto ingiuntivo, fondata sulla mancata attivazione della mediazione.
L’opposizione qui, però, viene rigettata, osservando il Tribunale che, se è vero, da un lato, che, ai sensi dell’art. 5 bis d.lgs. n. 28 del 2010, ove il giudizio sia introdotto in sede monitoria, nella successiva eventuale fase di opposizione, parte opposta (nella sua qualità di attore sostanziale) è onerata ad attivare il procedimento di mediazione, a pena di declaratoria di improcedibilità e conseguente revoca del decreto ingiuntivo, è altrettanto certo, però, che tale norma si applica esclusivamente nelle ipotesi in cui l'oggetto del contendere rientri nelle ipotesi della c.d. mediazione obbligatoria.
Nel caso di specie, invece, la controversia riguardava un contratto di vendita di frutto pendente e, di conseguenza, esula dalle ipotesi di obbligatorio avvio della mediazione.
La pronuncia è corretta, posto che la vendita su pianta è un particolare contratto con il quale l'imprenditore agricolo vende tutti i frutti di una determinata piantagione, a corpo o a misura, ad un commerciante o ad un altro imprenditore agricolo, frutti che al momento dell'accordo si trovano attaccati alla pianta.
Questo tipo di contratto – le cui fonti normative sono rappresentate dalla l. n. 203 del 1982, che disciplina i contratti agrari, e dagli artt. 820, 821 e 1472 c.c. –  non rientra tra le materie obbligatorie ex lege elencate all’art. 5, comma 1°, d.lgs. n. 28 del 2010 e quindi la parte che ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo non è gravata dell’onere di attivare il procedimento di mediazione.
Ne deriva, ancora, che, ove il creditore opposto abbia comunque attivato la mediazione per un’azione che, pur se introdotta con ricorso per decreto ingiuntivo, non rientra nei casi dell’art. 5, comma 1°, citato, tale mediazione dovrà considerarsi volontaria –  non già obbligatoria – e si andrà ad inserire nel corso di un giudizio pendente. Infatti, la mediazione volontaria può essere applicata a qualsiasi tipo di controversia avente ad oggetto diritti disponibili e quindi “negoziabili”. In questo caso, le parti potranno decidere di sospendere temporaneamente il processo giudiziario o di continuarlo in parallelo.
 
  • Avv. Brunella Brunelli

    Bologna

    Conseguita la laurea presso l Università degli Studi di Bologna (con una tesi in diritto processuale civile su L`arbitrato commerciale internazionale nella prassi delle camere arbitrali) e l`abilitazione, mi sono iscritta all Albo degli Avvocati di Bologna ed esercito la professione dal 1986. Ho avuto il privilegio di essere allieva del prof. avv. Federico Carpi e, dal 1992, sono docente dell Università di Bologna, dove oggi insegno Diritto processuale generale, del lavoro e delle procedure concorsuali. Sono socia della Associazione italiana fra gli studiosi del processo civile e membro del comitato di redazione della Rivista trimestrale di diritto e procedura civile. Mi occupo prevalentemente di diritto civile, diritto commerciale, societario e fallimentare, diritto successorio, consulenza alle imprese, arbitrato e, naturalmente, di mediazione. L`attività di mediatrice è quella che attualmente mi dà più soddisfazioni: è davvero gratificante vedere le parti sorridere soddisfatte, dopo aver apprezzato il mio lavoro!

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