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Ordinanza di rigetto dell’eccezione di legittimità costituzionale sollevata dinanzi al Tribunale di lamezia Terme in relazione all’art. 5 d.lgs. 28/2010 sulla mediazione civile

Autore Staff 101Mediatori

13 09m 11

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Tribunale di Lamezia Terme, ordinanza del 1 agosto 2011.

Il procedimento di mediazione obbligatorio (...) non preclude la tutela cautelare e la trascrizione della domanda giudiziale; produce, sulla decadenza e sulla prescrizione, effetti simili a quelli propri della domanda giudiziale. Il sacrificio in termini di tempo imposto e costi imposto dalla mediazione obbligatoria, inoltre, è potenzialmente giustificato e reso ragionevole dal "vantaggio" che può ottenersi in caso di esito positivo della procedura, in considerazione dei tempi e dei costi che nel contesto attuale inevitabilmente si legano al processo civile. Il fatto che il d.lgs. 28/2010 non preveda la necessaria assistenza di un difensore, infatti, non significa che alla parte sia vietato avvalersi di un avvocato nel corso della procedura. Infine, non sembra profilarsi neppure il denunciato eccesso di delega. L’articolo 60 della legge n. 69 del 2009 nulla, infatti, ha previsto in ordine alla facoltatività od obbligatorietà del preventivo ricorso alla mediazione e la scelta della obbligatorietà fatta dal legislatore non è una scelta irragionevole, in quanto non si pone fuori dalla tradizione processuale italiana.
  • Avv. Staff 101Mediatori

    Lecce

    Staff 101mediatori.it

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