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Opposizione a decreto ingiuntivo e mediazione: conseguenze diverse a seconda dell’ordine disposto dal giudice.

Autore Lorenzo Minotti

28 11m 15

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Tribunale di Pavia, sentenza 12.10.2015

Sugli effetti del mancato esperimento del procedimento di mediazione nell’ambito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, si registra una nuova sentenza del Tribunale di Pavia in persona del giudice dott. Giorgio Marzocchi.
Il magistrato, pur dando atto della presenza di due distinti orentamenti nella giurisprudenza di merito, ritiene che il problema può essere superato nel momento in cui il provvedimento col quale il giudice dispone la mediazione precisi anche su quale delle parti sia imposto il relativo onere, sicché se ad essere onerata è parte opposta, l’omessa mediazione determina la revoca del decreto ingiuntivo, viceversa, se onerata è parte opponente, l’omessa mediazione comporta la conferma del decreto ingiuntivo.
Tuttavia, conclude il giudice, allorquando il provvedimento che dispone la mediazione non specifichi quale delle parti debba provvedervi, trova applicazione l’art. 653 comma 1 cpc, secondo cui “se... è dichiarata con ordinanza l’estinzione del processo, il decreto che non ne sia munito acquista efficacia di giudicato”, e poiché tra i casi di estinzione rientrano quelli relativi all’inattività delle parti come nel caso di omessa mediazione, il rimedio non potrà che essere la declaratoria di estinzione del giudizio di opposizione con conferma del decreto monitorio opposto.
  • Avv. Lorenzo Minotti

    Frosinone

    Svolgo l`attività professionale in particolare nell`ambito del diritto di civile e del diritto dell`immigrazione, frequentando costantemente corsi di aggiornamento. Considero la mediazione un eccezionale sistema di risoluzione delle controversie, perchè rappresenta un importante strumento per la tutela dei diritti dei cittadini, in quanto la gestione dei conflitti avviene attraverso l`ascolto delle ragioni e delle posizioni dei contendenti con l`individuazione di soluzioni possibili. Infatti le parti contrapposte sono chiamate a farsi protagoniste dell`iter di ricerca ed individuazione della composizione delle opposte ragioni con l`ausilio di un soggetto terzo, che è per l`appunto il mediatore.

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