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Non perentorio il temine di durata della mediazione

Autore Elena De Lazzari

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Tribunale di Napoli, 6.04.2023, sentenza n. 3680

In una controversia avente ad oggetto l'occupazione senza titolo di un immobile e altre domande, l'istante ha chiesto di dichiarare il convenuto occupante sine titulo del cespite sito in Napoli con la conseguente condanna dello stesso al rilascio del predetto immobile ed al versamento della indennità di occupazione. La convenuta, costituitasi ritualmente in giudizio, ha impugnato le avverse domande, affermandone l'improcedibilità per sopravvenuta nullità della procedura di mediazione e, a sua volta, ha spiegato domanda riconvenzionale per vedersi riconoscere la proprietà del suddetto immobile in forza dell'intervenuta usucapione di cui favore ex art. 1158 c.c.

Per il giudice napoletano, l'eccezione di improcedibilità sollevata dalla parte convenuta per l'inosservanza del termine di durata massima del procedimento di mediazione, non può trovare accoglimento.

Infatti, per poter stabilire se si è verificata o meno la condizione di procedibilità della domanda giudiziale occorre guardare alla specifica previsione di legge, per cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda e tale condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo. Ne consegue che per voluntas legis la procedibilità della domanda viene a dipendere dal solo evento dell'esperimento del procedimento di mediazione e non dal mancato rispetto del termine di presentazione della domanda di mediazione o massimo di durata della stessa.

Secondo il tribunale, ciò va letto insieme alla natura non perentoria dei termini che scandiscono la disciplina della mediazione obbligatoria: d'altronde, in forza dell'art. 152, co. 2, c.p.c., i termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, tranne che la legge stessa li dichiari espressamente perentori. A supporto viene citata, seppur con riferimento al termine di introduzione della mediazione, App. Milano 24/05/2017 per cui “La previsione del tentativo obbligatorio di mediazione nella fase preliminare di alcuni contenziosi civili, come imprescindibile condizione di procedibilità, rimane pur sempre una disciplina orientata a incentivare soluzioni delle controversie pacifiche e alternative alla giurisdizione, senza eccessiva compromissione del diritto di agire, il quale non potrebbe essere impedito frapponendo ulteriori ostacoli temporali o decadenze processuali incompatibili con il principio del giusto processo e con il diritto di libero accesso alla giustizia, di matrice costituzionale e convenzionale (v. art. 24 Cost. e art. 6 Convenzione dei diritti dell'Uomo. In tal senso, l'eventuale termine per l'introduzione del procedimento di mediazione fissato dal Giudice non può avere natura di termine perentorio”.

Nel caso di specie, dagli atti acquisiti al giudizio si evince che la condizione di procedibilità è stata osservata, essendosi documentalmente provato che la procedura di mediazione è stata prima avviata e poi conclusa senza accordo, ancorchè decorso il termine (ordinatorio) massimo di legge

  • Avv. Elena De Lazzari

    Padova

    Ho conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l`Università degli Studi di Padova e sono iscritta all`Albo degli Avvocati dall`anno 2015. Sin da quando ho iniziato a muovermi nel capo del diritto ho sempre pensato che fosse fondamentale per le persone confrontarsi tra di loro per confezionare una soluzione "sartoriale" adatta alle loro esigenze anziché demandare ad un terzo la risoluzione dei loro problemi. La mia formazione anche in campo sociale e pscio-pedagogica mi aiuta a comprendere le reali esigenze che stanno alla base delle richieste di ciascuno ed a condurre le parti ad una definizione condivisa delle loro problematiche.

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