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Nelle liti contro le compagnie telefoniche ex L.n. 249/1997, come anche nella mediazione civile, l’organismo di conciliazione va individuato con riferimento al foro giudiziario della controversia.

Autore Marco Benesperi

09 09m 15

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Corte di Cassazione, ordinanza n.17480 del 02.9.2015

Pur avendo le materie soggette a mediazione obbligatoria e quelle riguardanti le liti telefoniche ambiti di applicazione diversi, la scelta dell’organismo di conciliazione competente va effettuata individuando preliminarmente il luogo del giudice competente a trattare la lite.
Solo successivamente, nell’ambito della competenza giudiziale, va individuata quella dell’organismo di conciliazione giacché in caso contrario si verificherebbe una distorsione delle regole processuali sulla competenza.
  • Avv. Marco Benesperi

    Prato

    Nato a Pistoia il 15 luglio 1983, diploma di ragioniere e perito commerciale, laureato in giurisprudenza nel 2008, mediatore dal 2011, il suo punto di forza è nella capacità di risolvere in via stragiudiziale le situazioni di conflitto. Si occupa prevalentemente di diritto commerciale, contratti bancari, locazioni e condominio. Oltre all`attività legale è collaboratore esterno del quotidiano “Il Tirreno” e del settimanale “La Vita”, è direttore responsabile periodico ufficiale del Comune di Agliana ed è attivo da anni nel mondo del volontariato, dello sport e dell`associazionismo.

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