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Nelle controversie tra condomino e condominio, il condomino non può partecipare all’assemblea in cui il condominio decide se aderire o meno alla mediazione, né può chiederne l’annullamento.

Autore Claudia Basciu

23 05m 23

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Corte d’Appello di Milano, 15.03.2023, sentenza n. 891, giudice ausiliario relatore Dott.ssa Maria Carla Rossi

Il caso in esame riguarda una vertenza in materia di comunione e condominio, impugnazione di delibera assembleare e spese condominiali.
Il Giudice di primo grado aveva dichiarato inammissibile per carenza di interesse ad agire la domanda di annullamento della delibera adottata all’esito dell’assemblea condominiale straordinaria, condannando la parte soccombente al rimborso delle spese di lite.
Il condomino ha impugnato la sentenza, chiedendone l’integrale riforma, mentre il Condominio appellato ne ha chiesto la conferma.
La Corte d’Appello di Milano, nelle motivazioni della propria decisione, ha rilevato quanto segue:
  • la delibera impugnata ha contenuto decisorio nella parte relativa al conferimento dell’incarico all’amministratore del condominio e al difensore di rappresentare il Condominio appellato nel procedimento di mediazione promosso dalla stessa attrice;
  • a tale decisione, però, parte attrice non aveva diritto di partecipare;
  • anche la Suprema Corte si è recentemente pronunciata in merito, statuendo che  nelle ipotesi di deliberazione assembleare volta ad approvare il promovimento o la prosecuzione di una controversia giudiziaria tra il condominio e un singolo condomino, la compagine condominiale si scinde di fronte al particolare oggetto della lite in base ai contrapposti interessi e, pertanto, non sussiste il diritto del singolo (in quanto portatore unicamente contrario a quello rimesso alla gestione collegiale) a partecipare all’assemblea, né la legittimazione dello stesso a domandare l’annullamento della delibera per omessa, tardiva o incompleta convocazione.
Per tali ragioni, il Giudice di secondo grado ha rigettato l’appello, condannando l’appellante al pagamento in favore della parte appellata delle spese del presente grado del giudizio. *
 
  • Avv. Claudia Basciu

    Cagliari

    Mediatore civile e commerciale dal 2011, appassionata e cultrice di diritto e mediazione, fermamente convinta che il conflitto, di qualsiasi genere, sia una risorsa e che una sua corretta gestione passi attraverso il dialogo tra le parti ossia attraverso l ascolto e la comprensione dei rispettivi bisogni ed aspettative, in relazione ai quali il mediatore può rivestire solo la funzione di facilitatore. L attività di mediatore mi ha permesso di verificare che, sebbene quel dialogo talvolta possa sembrare complicato o addirittura impossibile, esiste sempre una via per instaurarlo e la mediazione, con la fattiva collaborazione tra parti, avvocati e mediatore, è la sede più opportuna per attivare le risorse di tutti i soggetti coinvolti e per garantire a tutti una soluzione soddisfacente. Con lo svolgimento della mediazione potrò mettere al servizio delle persone l esperienza maturata nel tempo nella gestione dei conflitti, la pazienza, la capacità di ascolto e l empatia, che contribuiscono ad agevolare la comunicazione tra le parti e di conseguenza a trovare un intesa che garantisca loro serenità, obiettivo finale di ogni mediazione.

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