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Nell’opposizione a decreto ingiuntivo, è onere del creditore opposto avviare la procedura di mediazione, la cui inerzia comporta l`improcedibilità della domanda del creditore e la revoca del decreto ingiuntivo opposto.

Autore Sandra Borchetto

01 05m 23

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Corte di Appello di Bari, 13.01.2023, sentenza n. 31, estensore Alberto Binetti

Il caso in esame riguarda l’impugnazione di una sentenza relativa a un’opposizione a decreto ingiuntivo, nella quale l’appellante ha, tra le varie, contestato la sentenza anche nella parte in cui ha posto a carico della parte debitrice opponente l’avvio della procedura di mediazione.
In merito, il Giudice di secondo grado ha ritenuto fondato tale motivo di appello sulla base delle seguenti considerazioni:
  • con sentenza n. 19596 del 8.09.2020 a Sezioni Unite, la Corte di Cassazione ha posto a carico del creditore opposto l'onere di attivare il procedimento di mediazione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo;
  • l'art. 4, comma 2 del D. Lgs.  28/2010, stabilisce che l'istanza di mediazione debba indicare l'organismo, le parti, l'oggetto e le ragioni della pretesa;
  • l'attore, ovvero colui che assume l'iniziativa processuale, deve chiarire l'oggetto e le ragioni della pretesa, poiché non sarebbe logico che l'opponente fosse onerato di precisare l'oggetto e le ragioni di una pretesa che non è sua;
  • l'art. 5, comma 1-bis del predetto D. Lgs. rileva, inoltre, che deve promuovere la mediazione colui che intende esercitare in giudizio un’azione ovvero il cd. "attore sostanziale" nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo;
  • ai sensi dell’art. 5, comma 6, del menzionato D. LgS., la domanda di mediazione, dal momento della comunicazione alle altre parti, produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale e ha un effetto impeditivo della decadenza per una sola volta; non avrebbe senso che l'effetto di interruzione della prescrizione sia conseguenza dell'iniziativa assunta dalla parte contraria a farla valere ovvero dal debitore opponente e non dal creditore;
  • se l'onere di attivare la mediazione fosse a carico del debitore opponente e questi non si attivasse, l'opposizione verrebbe dichiarata improcedibile e il decreto diventerebbe irrevocabile, con effetto di compromettere definitivamente il suo diritto; al contrario, se l'onere fosse posto a carico dell'opposto, l'inerzia di quest'ultimo causerebbe l'improcedibilità e la revoca del decreto ingiuntivo, ma non gli impedirebbe di riproporre la domanda e, quindi, si verificherebbe un effetto solo provvisorio, senza alcuna preclusione.
  • l'appello va, pertanto accolto poiché è stata erroneamente pronunciata l'improcedibilità dell'opposizione e la definitività del decreto ingiuntivo opposto, ponendosi l'onere dell'avvio della procedura di mediazione a carico di parte opponente, mentre si sarebbe dovuto optare per l'improcedibilità della domanda del creditore, con revoca del decreto ingiuntivo opposto, dovendosi porre l'onere dell'avvio della procedura di mediazione a carico del creditore opposto. *
  • Avv. Sandra Borchetto

    Torino

    Avvocato iscritto all`Albo degli Avvocati di Torino, esercito la professione forense e di consulenza legale, per privati e aziende. Mi occupo principalmente di diritto civile, con particolare specializzazione nella materia locatizia, nei diritti reali, nelle obbligazioni e contratti, nella responsabilità civile, nel diritto di famiglia, nella procedure concorsuali. Per natura propensa a sedare i conflitti e a raggiungere soluzioni conciliative, anche nella veste di patrocinatore, nel corso degli anni ho maturato il convincimento che la mediazione, esercitata con serietà, competenza e pragmatismo, non si limiti ad essere uno strumento deflattivo del contenzioso, ma possa divenire un efficace mezzo per risolvere i conflitti con risultati realmente satisfattivi per le parti coinvolte. Mi caratterizzano rigore, senso pratico, disponibilità e capacità di ascolto.

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