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MEDIAZIONE OBBLIGATORIA E PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

Autore Maria Luisa Zini

14 09m 20

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Corte di Cassazione, sentenza n. 18123 del 31.08.2020

La Suprema Corte si è recentemente espressa in merito al patrocinio a spese dello stato ai procedimenti di mediazione obbligatoria, negandone l’applicabilità poiché la normativa vigente riconosce tale istituto giuridico solo in relazione all'attivita' nell'ambito del processo e, non anche, per l'attivita' stragiudiziale e poiché detto limite non puo' esser superato dal Giudice con l’attivita di d'interpretazione posto che in tal modo verrebbe ad incidere sulla sfera afferente la gestione del pubblico denaro, specie con relazione alle disposizioni di spesa, materia riservata al Legislatore e presidiata da precisi dettami costituzionali.
Inoltre, la Corte di Cassazione ha sottolineato che nel caso di specie alla fase di mediazione non è seguita la proposizione della lite, poiche' stragiudizialmente le parti conciliarono la vertenza.
La pronuncia fornisce lo spunto per riflessioni sul patrocinio a spese dello Stato: innanzitutto preme è ricordare che la difesa del cittadino non abbiente è stata istituito con Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 (artt. 74 e 75) e, quindi, in un periodo storico in cui nel nostro bel Paese la mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali ed alla quale, teoricamente, chiunque può accedere, non era neppure contemplata.
Ovviamente, la normativa del 2002 limitava l'operativita' del patrocinio a spese dello Stato all'ambito del procedimento sia penale che civile, poiché la procedura di mediazione non era ancora contemplata nell’ordinamento giuridico italiano, né regolamentata.
Il Legislatore ha, poi, però successivamente introdotto il procedimento di mediazione, rendendolo obbligatorio in alcune materie e successivamente indicando anche delle specifiche tariffe forensi per lo svolgimento dell’attività svolta nella fase di attivazione, nella fase di negoziazione e nella conciliazione (D.M. 37/2018).
Paradossalmente, pertanto, un soggetto non abbiente che intenda promuovere una causa in una materia in cui è prevista la mediazione obbligatoria, non potrà vedere tutelati i propri diritti poiché potrebbe usufruire del patrocinio a spese dello stato solo nella e per la fase giudiziale, alla quale non potrà però accedere se non dopo aver svolto il procedimento di mediazione, per il quale però non può sostenere i costi.
Per tali ragioni, sarebbe opportuno intervenire legislativamente per aggiornare l’istituto a tutela dei non abbienti anche alle fase di mediazione precedente il giudizio, ma che l’ordinamento giuridico ha stabilito essere obbligatoria.
  • Avv. Maria Luisa Zini

    Pisa

    Dopo aver dedicato svariati anni al mondo dell`impresa, collaborando con alcune di esse nell`ambito della comunicazione e del marketing, a seguito di studi nel settore a Milano e negli Stati Uniti presso UCLA, mi sono interessata sempre più anche all`aspetto economico e giuridico dell`impresa, conseguendo nel 2008 la laurea in Diritto Applicato con indirizzo in Giurista di Impresa presso l`Università di Pisa. Da circa nove anni mi occupo con grande passione e dedizione di mediazione, sia in passato come responsabile di sede sia in qualità di mediatore professionale, ambito in cui riesco a mettere a frutto le varie professionalità acquisite nel mio percorso di vita e allo stesso tempo provo grande soddisfazione nel risolvere, quando possibile, i problemi delle persone e delle imprese. A seguito della mia esperienza, credo sempre più che la mediazione sia un efficace strumento di risoluzione dei conflitti.

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