Corte di Cassazione, sentenza n. 18123 del 31.08.2020
La Suprema Corte si è recentemente espressa in merito al patrocinio a spese dello stato ai procedimenti di mediazione obbligatoria, negandone l’applicabilità poiché la normativa vigente riconosce tale istituto giuridico solo in relazione all'attivita' nell'ambito del processo e, non anche, per l'attivita' stragiudiziale e poiché detto limite non puo' esser superato dal Giudice con l’attivita di d'interpretazione posto che in tal modo verrebbe ad incidere sulla sfera afferente la gestione del pubblico denaro, specie con relazione alle disposizioni di spesa, materia riservata al Legislatore e presidiata da precisi dettami costituzionali.
Inoltre, la Corte di Cassazione ha sottolineato che nel caso di specie alla fase di mediazione non è seguita la proposizione della lite, poiche' stragiudizialmente le parti conciliarono la vertenza.
La pronuncia fornisce lo spunto per riflessioni sul patrocinio a spese dello Stato: innanzitutto preme è ricordare che la difesa del cittadino non abbiente è stata istituito con Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 (artt. 74 e 75) e, quindi, in un periodo storico in cui nel nostro bel Paese la mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali ed alla quale, teoricamente, chiunque può accedere, non era neppure contemplata.
Ovviamente, la normativa del 2002 limitava l'operativita' del patrocinio a spese dello Stato all'ambito del procedimento sia penale che civile, poiché la procedura di mediazione non era ancora contemplata nell’ordinamento giuridico italiano, né regolamentata.
Il Legislatore ha, poi, però successivamente introdotto il procedimento di mediazione, rendendolo obbligatorio in alcune materie e successivamente indicando anche delle specifiche tariffe forensi per lo svolgimento dell’attività svolta nella fase di attivazione, nella fase di negoziazione e nella conciliazione (D.M. 37/2018).
Paradossalmente, pertanto, un soggetto non abbiente che intenda promuovere una causa in una materia in cui è prevista la mediazione obbligatoria, non potrà vedere tutelati i propri diritti poiché potrebbe usufruire del patrocinio a spese dello stato solo nella e per la fase giudiziale, alla quale non potrà però accedere se non dopo aver svolto il procedimento di mediazione, per il quale però non può sostenere i costi.
Per tali ragioni, sarebbe opportuno intervenire legislativamente per aggiornare l’istituto a tutela dei non abbienti anche alle fase di mediazione precedente il giudizio, ma che l’ordinamento giuridico ha stabilito essere obbligatoria.
Inoltre, la Corte di Cassazione ha sottolineato che nel caso di specie alla fase di mediazione non è seguita la proposizione della lite, poiche' stragiudizialmente le parti conciliarono la vertenza.
La pronuncia fornisce lo spunto per riflessioni sul patrocinio a spese dello Stato: innanzitutto preme è ricordare che la difesa del cittadino non abbiente è stata istituito con Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 (artt. 74 e 75) e, quindi, in un periodo storico in cui nel nostro bel Paese la mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali ed alla quale, teoricamente, chiunque può accedere, non era neppure contemplata.
Ovviamente, la normativa del 2002 limitava l'operativita' del patrocinio a spese dello Stato all'ambito del procedimento sia penale che civile, poiché la procedura di mediazione non era ancora contemplata nell’ordinamento giuridico italiano, né regolamentata.
Il Legislatore ha, poi, però successivamente introdotto il procedimento di mediazione, rendendolo obbligatorio in alcune materie e successivamente indicando anche delle specifiche tariffe forensi per lo svolgimento dell’attività svolta nella fase di attivazione, nella fase di negoziazione e nella conciliazione (D.M. 37/2018).
Paradossalmente, pertanto, un soggetto non abbiente che intenda promuovere una causa in una materia in cui è prevista la mediazione obbligatoria, non potrà vedere tutelati i propri diritti poiché potrebbe usufruire del patrocinio a spese dello stato solo nella e per la fase giudiziale, alla quale non potrà però accedere se non dopo aver svolto il procedimento di mediazione, per il quale però non può sostenere i costi.
Per tali ragioni, sarebbe opportuno intervenire legislativamente per aggiornare l’istituto a tutela dei non abbienti anche alle fase di mediazione precedente il giudizio, ma che l’ordinamento giuridico ha stabilito essere obbligatoria.
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