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Mediazione civile: il contegno delle parti come argomento di prova ex art.116 c.p.c. a seguito della mancata partecipazione della compagnia assicurativa.

Autore Mario Antonio Stoppa

21 07m 12

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Tribunale Ostia, sentenza del 5.7.2012

La norma dell’art.116 cpc viene richiamata dal legislatore della mediazione (art.8 decr.lgs.cit.) nell’ambito della ricerca ed elaborazione di una serie di incentivi e deterrenti volti a indurre le parti, con la previsione di vantaggi per chi partecipa alla mediazione e di svantaggi per chi al contrario la rifugge a comparire in sede di mediazione, al fine di pervenire a un accordo amichevole che prevenga o ponga fine alle liti. Secondo l’insegnamento della giurisprudenza di legittimità la norma dettata dall’art. 116 comma 2 c.p.c., nell’abilitare il giudice a desumere argomenti di prova dal contegno delle parti stesse nel processo, non istituisce un nesso di conseguenzialità necessaria tra eventuali omissioni e soccombenza della parte ritenuta negligente, ma si limita a stabilire che dal comportamento della parte il giudice possa trarre “argomenti di prova”, senza basare in via esclusiva la decisione che va comunque adottata e motivata tenendo conto di tutte le altre risultanze (fra le tante Cassazione civile, sez. trib., 17/01/2002, n. 443). Ne consegue, tali essendo le finalità dell’inserimento nel decreto legsl.28/10, che equivarrebbe a tradire l’intento del legislatore svalutare la portata di tale norma considerandola una mera e quasi irrilevante appendice nel corredo dei mezzi probatori istituiti dall’ordinamento giuridico. È necessario tuttavia fissare delle regole precise al riguardo. Deve essere ben chiaro in primo luogo che giammai la mancata comparizione in sede di mediazione potrà costituire argomento per corroborare o indebolire una tesi giuridica, che dovrà sempre essere risolta esclusivamente in punto di diritto. Ciò detto si ritiene di poter affermare che la mancata comparizione della parte regolarmente convocata in assenza di giustificato motivo, come nel caso in esame, davanti al mediatore costituisce di regola elemento integrativo e non decisivo a favore della parte chiamante, per l’accertamento e la prova di fatti a carico della parte chiamata non comparsa.
  • Avv. Mario Antonio Stoppa

    Lecce

    Laureato in giurisprudenza a pieni voti presso l`Università del Salento, avvocato ed esperto di diritto civile e di famiglia, è autore del manuale "Comunicazione e Gestione del Conflitto nella Mediazione Civile" (2014) e del Massimario della Giurisprudenza della Mediazione Civile (2016). E` mediatore professionista ai sensi del d.lgs. 28/2010, e crede fortemente nella mediazione civile quale strumento di pacificazione sociale attraverso cui il cittadino sviluppa la personalità e migliora le proprie relazioni sociali. Ha maturato una notevole esperienza nella gestione delle liti in materia di successioni, divisioni, contratti reali, locazioni e contratti bancari, concludendo accordi positivi in numerosi casi. Svolge l`attività di tutor per i neo-mediatori e si occupa di aggiornamento normativo e formativo.

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